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Coronavirus: chiarimenti dell'Autorità Europea di vigilanza sul sistema bancario.

Indicazioni sulla classificazione da parte delle banche delle operazioni di moratoria in Centrale Rischi

VI30761 | Credito e finanza

European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la propria posizione in merito alle modalità di trattamento prudenziale dei finanziamenti sospesi da banche e intermediari finanziari in ragione dell’emergenza determinata dal Covid-19. I chiarimenti erano molto attesi per mettere ordine interpretativo alle conseguenze sui bilanci delle banche delle moratorie e rinegoziazioni del debito concessi alle aziende in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

I chiarimenti di EBA:

Per quanto riguarda la riclassificazione delle posizioni in caso di concessione di “misure di tolleranza” (allungamenti, sospensioni, rinegoziazioni, ecc.):  
nessuna riclassificazione automatica del soggetto finanziato deve essere operata dalla banca in caso di moratoria generale (come quella prevista dall’Accordo per il Credito 2019) o ex lege (come quella prevista dal DL18/2020 «Cura Italia»). Pertanto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di moratorie ex lege, o anche private (purché correlate a un’oggettiva esigenza di contesto che va a impattare su più soggetti finanziati e non sul singolo prestito), possano non essere considerate - ai sensi delle regole attualmente vigenti in materia di default e di IFRS 9 - come misure di tolleranza;

• le regole attualmente vigenti sulle misure di tolleranza in quanto tali, con il relativo trattamento prudenziale, devono essere applicate solo se la moratoria riguarda singoli soggetti in difficoltà (e dunque non colpiti da un contesto di emergenza generalizzata).

Riguardo ai principi contabili IFRS 9, EBA chiarisce che:

 • la moratoria generale, concessa per alleggerire gli effetti sistemici di uno shock correlato a una situazione di emergenza, non determina di per sé la necessità degli intermediari finanziari di valutare la presenza di un incremento significativo del rischio di credito; 
• nel determinare le perdite attese sui finanziamenti concessi, gli intermediari dovranno considerare l’eventuale presenza di garanzie pubbliche;
• come anche raccomandato dalla BCE, si incoraggia gli intermediari ad adottare le regole transitorie previste dai principi contabili dell'IFRS 9, che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci;
• tale flessibilità non elimina l’obbligo in capo ai soggetti finanziatori di valutare la qualità creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria e la probabilità che i soggetti finanziati non riescano ad adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento relative ai piani di rimborso temporaneamente sospesi.  

Con riferimento al trattamento prudenziale del default, l’EBA chiarisce che:  

• il periodo di 90 giorni - limite oltre il quale il soggetto che non ha pagato la rata è considerato inadempiente - può essere esteso in caso di moratoria ex lege e in caso di moratoria privata, purché queste abbiano finalità e caratteristiche che saranno dettagliate in una successiva dichiarazione dell’Autorità; 
• in ogni caso, è sempre possibile ristrutturare il debito senza diminuire la disponibilità finanziaria per il soggetto finanziato (es. allungando il finanziamento), alleggerendo la sua posizione debitoria senza la necessità di dover classificare la posizione in default; 
• in caso di moratoria generale (pubblica o privata) i ritardi di pagamento verranno ridefiniti in base al nuovo piano di rimborso. Il soggetto finanziatore dovrà pertanto valutare, caso per caso, la capacità del soggetto finanziato di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento riferite al nuovo piano. 



Photo by Samson on Unsplash

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