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Coronavirus: INPS - congedi per i lavoratori genitori - Proroga fino al 13 aprile 2020

Istruzioni Inps

VI30802 | Lavoro e Previdenza

L'Inps ha confermato che i congedi per emergenza Covid-19 previsti per il periodo di chiusura delle scuole possono essere fruiti entro il 13 aprile 2020.

Con messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, l'Inps ha confermato che, essendo stato prorogato fino al 13 aprile il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado (v. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020), i congedi per emergenza Covid-19 previsti dall'art. 23 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18  possono essere fruiti fino a tale data. 

Viene così prorogato il termine entro il quale gli stessi possono essere utilizzati, originariamente fissato al 3 aprile 2020.

Si ricorda, al riguardo, che tali congedi:

  • sono previsti in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi;
  • danno diritto ad una indennità rapportata al 50 per cento della retribuzione o del reddito, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente, e i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, in presenza di uno o più figli di età non superiore a 12 anni o senza limiti di età in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. E' altresì riconosciuta la possibilità di fruire del congedo Covid-19 anche ai genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa. In tal caso è fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • possono essere fruiti anche da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni, e sempre nel limite (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare;
  • sono soggetti alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

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