Confindustria Vicenza

Coronavirus: sottoscrizione semplificata dei contratti bancari per i clienti al dettaglio

Il DL 8 aprile semplifica la sottoscrizione dei contratti bancari per consumatori, professionisti, artigiani, enti no profit e micro-imprese

VI30848 | Credito e finanza

Il DL 8 aprile 2020, all'art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato), introduce una disposizione che – in questa particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 – è volta ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari,
favorendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela al dettaglio, così come definita dalle Disposizioni di Trasparenza (i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese). Si tratta della categoria che il Legislatore ha ritenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal TUB a pena di nullità.
Con la previsione in esame, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso (utilizzo della “posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente”, così che “facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”). Dette modalità pertanto si aggiungono a
quelle già previste in via ordinaria.
Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell’intermediario sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.

La norma riveste carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020,così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).



Photo by Freshh Connection on Unsplash

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