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DPCM 2 marzo 2021: le principali misure per le attività economiche

Confermato il libero svolgimento delle attività produttive e la mobilità per comprovate esigenze lavorative

VI32510 | Diritto d'impresa

E’ stato pubblicato il nuovo DPCM (Dpcm 2 marzo 2021 , in S.O. n. 17 alla G.U. 2.3.2021 n. 52) con le misure di contenimento del contagio.  Le misure decorrono dal 6 marzo valgono fino al 6 aprile 2021.

Si richiamano in sintesi le principali misure di interesse per le imprese produttive.

 

  • Attività produttive industriali e commerciali (art.4)

Tra le norme generali valevoli su tutto il territorio nazionale, viene  confermato il libero svolgimento delle attività produttive, a condizione che vengano rispettati i noti protocolli nazionali condivisi: quelli sugli ambienti di lavoro, sui cantieri e sul trasporto e logistica (allegati 12, 13 e 14 del DPCM).

  • Zone arancioni e rosse: decorrenza (articoli 34 e 39)

Le ordinanze del Ministero  della salute che individuano periodicamente le diverse zone arancioni e rosse sono applicabili dal primo giorno non festivo successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • Mobilità per comprovate esigenze lavorative (articoli 2, 9, 35 e 40)

Vengono confermate le deroghe ai diversi divieti di circolazione disposti con il DPCM, deroghe motivate da comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute, da documentare con la usuale autodichiarazione. Tra i divieti per cui vale la deroga vi sono: il divieto nazionale di spostamento tra Regioni e Province autonome (art.2); il divieto di circolazione in zona gialla nelle ore notturne (art.9, 1°comma); il divieto di spostamento in entrata e in uscita nei territori in zona arancione (art. 35) e il divieto di spostamento in zona rossa (art. 40).

  • Lavoro agile

Tra le disposizioni valevoli in tutto il territorio nazionale, l’art. 6, 5°comma detta una “forte raccomandazione” per l’utilizzo nei rapporti di lavoro privati della modalità di lavoro agile, in conformità anche dei protocolli nazionali condivisi.

  • Mense e catering continuativo su base contrattuale

Nell’ambito della regolamentazione dei servizi di ristorazione vengono confermate le disposizioni che, in deroga alle limitazioni disposte,  consentono le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sia in zona gialla (art. 27,4°comma), che in zona arancione (art. 37,1°comma) e rossa (art. 46,1°comma).

  • Sospensione convegni e congressi

L’art. 13 dispone la sospensione dei convegni, congressi ed altri eventi, salvo quelli svolti in modalità in remoto. Inoltre, è “fortemente raccomandato" svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

Link al DPCM 2 marzo 2021

 

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