Confindustria Vicenza

Nuova ordinanza regionale sulle aperture degli esercizi commerciali al dettaglio

Modificate per la terza volta in quattro giorni, alcune indicazioni sulle aperture degli esercizi commerciali

VI32022 | Diritto d'impresa

Con ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 159, del 27 novembre 2020, pubblicata in pari data sul BUR n. 183 ed efficace dal 28 novembre al 4 dicembre 2020, la Regione ritorna sulla disciplina degli esercizi commerciali al dettaglio con le seguenti innovazioni rispetto alle ordinanze n. 156, del 24 novembre (si veda la notizia VI32008, del 25.11.2020) e n. 158, del 25 novembre (si veda la notizia VI32013, del 26.11.2020).

1. Aperture delle medie e grandi strutture di vendita nei giorni prefestivi

La nuova ordinanza, in conformità a quanto dispone l’art. 1, comma 9, lett. ff), del DPCM 3 novembre 2020 (si veda la notizia VI31896, del 4.11.2020), consente l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita, con la sola esclusione degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali (si ricorda, comunque, che anche all’interno di questi ultimi è consentita l’apertura delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).

2. Misure di controllo sull’applicazione dei limiti massimi di compresenza dei clienti

La nuova ordinanza, nel confermare:

  • i limiti massimi di compresenza fissati con l’ordinanza n. 156 e modificati con l’ordinanza n. 158;
  • l’obbligo di apporre all’ingresso dell’esercizio, anche se compreso in centri o parchi commerciali, appositi strumenti/apparecchi indicanti il numero massimo di persone consentite;
  • l’obbligo di garantire costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;

precisa:

  • che quest’ultimo obbligo può considerarsi adempiuto anche attraverso l’attività di garanzia posta in essere direttamente dal gestore dell’esercizio commerciale (in alternativa al relativo personale);
  • che il gestore “adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine”.

Riguardo a quest’ultima disposizione, sembra in potenziale contraddizione quanto riportato nel chiarimento n. 3) dell’allegato 1 all’ordinanza in commento, laddove alla domanda “I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?” corrisponde la risposta “Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni”.

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