VI32022 | Diritto d'impresa
Con ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 159, del 27 novembre 2020, pubblicata in pari data sul BUR n. 183 ed efficace dal 28 novembre al 4 dicembre 2020, la Regione ritorna sulla disciplina degli esercizi commerciali al dettaglio con le seguenti innovazioni rispetto alle ordinanze n. 156, del 24 novembre (si veda la notizia VI32008, del 25.11.2020) e n. 158, del 25 novembre (si veda la notizia VI32013, del 26.11.2020).
1. Aperture delle medie e grandi strutture di vendita nei giorni prefestivi
La nuova ordinanza, in conformità a quanto dispone l’art. 1, comma 9, lett. ff), del DPCM 3 novembre 2020 (si veda la notizia VI31896, del 4.11.2020), consente l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita, con la sola esclusione degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali (si ricorda, comunque, che anche all’interno di questi ultimi è consentita l’apertura delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).
2. Misure di controllo sull’applicazione dei limiti massimi di compresenza dei clienti
La nuova ordinanza, nel confermare:
precisa:
Riguardo a quest’ultima disposizione, sembra in potenziale contraddizione quanto riportato nel chiarimento n. 3) dell’allegato 1 all’ordinanza in commento, laddove alla domanda “I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?” corrisponde la risposta “Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni”.
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