Confindustria Vicenza

Ordinanza Presidente Regione Veneto 24 novembre: aggiornate le misure anti covid-19 [agg. 26.11]

Aggiornate le misure di prevenzione contenute nell’ordinanza n. 151 e parzialmente confermate quelle riportate nelle ordinanze nn. 141 e 145

VI32008 | Diritto d'impresa

Le nuove misure, pubblicate sul BUR n. 178, del 24.11.2020, e modificate relativamente agli indici massimi di compresenza dei clienti negli esercizi di commercio al dettaglio con l'ordinanza n. 158, del 25.11. 2020 (si veda la notizia VI32013, del 26.11.2020), hanno effetto da giovedì 26 novembre fino a venerdì 4 dicembre 2020, termine entro il quale sono altresì prorogate l’ordinanza n. 141 (ad eccezione della relativa lett. A) e la lett. B) dell’ordinanza n. 141, concernente le mense per lavoratori.

 

1. Misure concernenti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

 

1.a) uso della mascherina e consumo di cibo, bevande o tabacchi

 

Viene ribadito che “l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive”.

 

A tale, confermata, disposizione si accompagna la precisazione per cui “in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente (sic!) anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

 

1.b) consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico

 

Nel confermare il divieto a tale consumazione dalle ore 15.00 e fino alla chiusura dell’esercizio, salvo che avvenga sulle sedute degli esercizi, viene invece espressamente consentita “la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc.” effettuata “nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti”.

 

1.c) misure ulteriori per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

 

Per tali esercizi il punto 8 della nuova ordinanza, oltre a rinviare alla specifica linea guida contenuta nell’apposita scheda dell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020 (si veda la notizia VI31896, del 4.11.2020), dispone “che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni”.

 

1.d) indici massimi di compresenza dei clienti negli esercizi di commercio al dettaglio singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali e relativa informazione al pubblico

 

Il punto 9 della nuova ordinanza, come modificato dall'ordinanza n. 158, del 25 novembre (si veda la notizia VI32013, del 26.11.2020), fissa i seguenti indici massimi di compresenza dei clienti:

  • esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi sopra i 40 mq. di superficie di vendita,: 1 cliente ogni 20 mq.

 

Il punto 10 dispone che “Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro” e che il gestore è responsabile del rispetto di tale previsione.

 

Il punto 11 obbliga il gestore:

  • ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri;
  • ad assicurare costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

 

Il punto 14specifica il profilo sanzionatorio, disponendo che “In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (si veda la notizia VI31126, del 25.05.2020).

 

1.e) conferma delle chiusure al pubblico nei giorni prefestivi e festivi

 

Riprendendo quanto già disposto dall’ordinanza n. 151, del 12 novembre (si veda la notizia VI31945, del 12.11.2020), anche la nuova ordinanza stabilisce che:

  • nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole;
  • nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari
  • i divieti e le limitazioni sopra indicate non operano nei confronti della vendita con consegna a domicilio.

 

2. Ruolo dei medici di medicina generale nella diagnosi del covid-19 e nell’adozione delle misure conseguenti

 

La nuova ordinanza riporta in allegato i protocolli approvati dal Comitato Regionale della Medicina Generale (all. 1) e dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta (all. 2), che attribuiscono nuovi ruoli alle due categorie di professionisti sanitari.

 

In particolare, in base al punto 2. “Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica” del protocollo concernente i medici di Medicina Generale, questi:

  • dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento;
  • dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento;
  • registrano tempestivamente il provvedimento contumaciale e le informazioni relative al contact tracing negli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
  • se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell’isolamento o della quarantena;
  • in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento di quarantena/isolamento rilasciano le certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.

 

Quest’ultimo aspetto è richiamato anche nel punto 3. Del paragrafo 2. Della nuova ordinanza, laddove specifica che “La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo”.

 

3. Mense per lavoratori

 

La nuova ordinanza proroga fino al 4 dicembre 2020 il punto b) dell’ordinanza n. 145, in base alla quale “per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche”.

 

Il titolare dell’esercizio di ristorazione è tenuto a dare comunicazione preventiva del servizio di mensa al proprio comune.

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