Confindustria Vicenza

Referendum ed elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 - Trattamento economico

Riepilogo delle norme in materia di permessi elettorali dei lavoratori dipendenti

VI31666 | Lavoro e Previdenza

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si svolgono le consultazioni per un referendum costituzionale e le elezioni amministrative regionali (oltre ad alcune elezioni comunali e suppletive per il Senato).
Gli eventuali ballottaggi si terranno in data 4 e 5 ottobre in tutta Italia (eccezioni: Sicilia, il 18 e 19 ottobre e Sardegna l’8 e 9 novembre), sempre con gli stessi orari del primo turno. 
I seggi sono stati aperti, per le operazioni preliminari, nel pomeriggio di sabato 19, mentre le votazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 e dalle 7 alle 15 di lunedì 21. Le operazioni di scrutinio avranno inizio alla chiusura dei seggi.
Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall’art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’articolo unico della Legge 29 gennaio 1992, n. 69.


Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue.
 

  • Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
  • In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.
  • Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l’azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso d’effettiva prestazione. 
  • Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell’eventualità che l’azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l’equivalenza prevista dal legislatore, con l’alternativa di un riposo compensativo.
  • Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge.
  • La legge non prevede a chi competa la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest’ultimo la facoltà d’opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (riposi settimanali). 
    Nel caso in cui l’azienda ritenesse di aderire alla richiesta del dipendente di usufruire di riposi compensativi, la data di fruizione degli stessi dovrà tener conto delle esigenze tecnico-produttive.

I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all’azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura.

Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vice-presidente.

A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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