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Salute e Sicurezza sul lavoro: nuovi valori limite di esposizione agli agenti chimici

Il Ministero del lavoro aggiorna l’elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici

VI31170 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

È stato pubblicato nel sito del Ministero del lavoro, il Decreto interministeriale 2 Maggio 2020 (comunicato in GU n.128 del 19/5/2020) che recependo la direttiva 2017/164/UE definisce un nuovo elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
 
Il decreto modifica il d.lgs. n.81/08 sostituendo integralmente l'allegato XXXVIII relativo ai valori limite di esposizione professionale.
 
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio chimico (ai sensi dell'art. 223 del d.lgs n.81/08), dovrà quindi prendere in considerazione i nuovi valori limite di esposizione professionale anche in relazione alle sostanze ora introdotte nell'elenco.
 
In riferimento al nuovo allegato XXXVIII del d.lgs. n.81/08 si evidenzia quanto segue:

  • sono riportati valori limite per 31 nuove sostanze chimiche 
  • è stata individuata possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (riportata nell'ultima colonna “notazione”)
  • è raccomandato, per l’acido acrilico, un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto
  • si è deciso di avvalersi di un periodo transitorio (che terminerà il 21 agosto 2023) per i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera e in galleria.
  • il decreto recepisce gli stessi valori limite della direttiva a meno solamente del diclorometano e con l’aggiunta della notazione cute anche per il Bisfenolo A e l’acido acrilico.
     

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