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Adozioni internazionali: fruizione del congedo di maternità in caso di interruzione della procedura adottiva

In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001), per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedente l'ingresso dello stesso in Italia. Il Ministero del Lavoro, in risposta a specifico interpello (allegato), ha ora chiarito che l'eventuale esito negativo degli incontri - da cui deriva l'interruzione della procedura di adozione - non pregiudica il riconoscimento del periodo trascorso all'estero quale periodo di congedo di maternità. Secondo il Ministero, infatti, la permanenza all'estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo.

VI12695 | Lavoro e Previdenza

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