Adozioni internazionali fruizione del congedo maternita caso interruzione procedura adottiva VI12695
Adozioni internazionali: fruizione del congedo di maternità in caso di interruzione della procedura adottiva
In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità (art. 26, comma 3,
D.Lgs. n. 151/2001), per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito
anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con
il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedente
l'ingresso dello stesso in Italia.
Il Ministero del Lavoro, in risposta a specifico interpello (allegato), ha ora
chiarito che l'eventuale esito negativo degli incontri - da cui deriva
l'interruzione della procedura di adozione - non pregiudica il riconoscimento
del periodo trascorso all'estero quale periodo di congedo di maternità.
Secondo il Ministero, infatti, la permanenza all'estero costituisce una fase
necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente
certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo.