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Antiriciclaggio. Registro Titolari effettivi: obbligo di comunicazione al Registro Imprese

Obbligo di comunicazione del Titolare effettivo per le società di capitali (Spa, Srl) entro il prossimo 11 dicembre

VI36950 | Diritto d'impresa

È stato pubblicato il Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante “l’attestazione dell’operatività del sistema dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”. Con la pubblicazione di tale decreto attuativo giunge a compimento il percorso normativo tracciato dal decreto MEF n. 55/2022, in applicazione delle disposizioni generali previste dal D.lgs. n. 90/2017 in materia di antiriciclaggio.  I soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo – principalmente le società di capitali – dovranno provvedere entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del decreto, cioè entro l’11 dicembre (il termine originario, 8 dicembre, è prorogato ex lege al primo giorno non festivo).

Si segnala al riguardo che la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato un webinar che affronterà le diverse problematiche legate al nuovo adempimento martedì 24 ottobre dalle ore 15 alle 17. L’evento è libero e gratuito, previa registrazione che consentirà di accedere alla diretta on line ( https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-Camera-ODCEC-Sole24ore.html).

Si informa, inoltre, che InfoCamere organizza tre webinar gratuiti dedicati all’adempimento della prima comunicazione della titolarità effettiva, con dimostrazioni pratiche per tutte le tipologie di soggetti interessati. I tre webinar hanno lo stesso contenuto ("La Comunicazione della titolarità effettiva") e sono quindi tra loro alternativi. La partecipazione ai webinar, che si terranno tramite piattaforma Zoom, è gratuita. Per le date si rinvia al seguente link.

 

 

Soggetti obbligati

In applicazione dell’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo al Registro imprese, il Decreto del MEF n. 55/2022, artt. 2 e 3, prevede che gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano al Registro delle Imprese territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi della normativa antiriciclaggio, ai fini della loro iscrizione e conservazione nelle apposite sezioni del Registro Imprese.

Analogo obbligo è posto in capo al soggetto fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Si evidenzia che per imprese dotate di personalità giuridica si intendono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative.

Sono invece da considerarsi persone giuridiche private le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

Modalità di comunicazione al Registro Imprese

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione del Titolare effettivo al Registro Imprese si rinvia alla Scheda informativa predisposta dalla Camera di Commercio di Vicenza, da cui si può accedere al Manuale operativo predisposto da Unioncamere: https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/novita/titolare-effettivo-RI.html

Si sottolinea al riguardo che tale adempimento si effettua tramite l’invio di apposita pratica telematica che, ancorché predisposta e inviata da un professionista abilitato, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

Si ricorda che i soggetti obbligati sono inoltre tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

 

La nozione di Titolare effettivo

Va ricordato, in premessa, che, in base alla vigente normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) si definisce titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita” (art. 1 D.lgs. 231/2007).

In particolare, l’art. 20 del medesimo D.lgs. n. 231/2007 definisce espressamente i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di soggetti diversi dalle persone fisiche. In linea generale il Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo. Nel caso di società di capitali, l’art. 20 fissa una serie di criteri specifici per l’individuazione del titolare effettivo, tra cui la detenzione di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della società (anche per il tramite di società controllate o fiduciarie) o, in subordine nel caso l’applicazione del primo criterio non consenta l’individuazione del Titolare effettivo, del controllo della società. Si precisa altresì che, nel caso in cui i criteri elencati non consentano di individuare univocamente uno o più Titolari effettivi, il Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, in base agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Il testo integrale del sopracitato art. 20, con i diversi criteri che consentono l’individuazione del Titolare effettivo, è riportato tra gli allegati. 

Va inoltre ricordato che la citata normativa antiriciclaggio prevede che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private:

- ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti connessi all’adeguata verifica della clientela. Tali informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al Titolare effettivo, anche sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili e sociali e dalle comunicazioni sugli assetti societari richieste dalle vigenti normative e anche, qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, tramite espressa richiesta rivolta ai soci (art. 22, commi 2 e 3, D.lgs. n. 231/2007);

- comunichino le informazioni relative ai propri Titolari effettivi, per via esclusivamente telematica con applicazione dei diritti di segreteria dovuti e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione (art. 21, D.lgs. n. 231/2007).

 

Accesso ai dati e informazioni da parte delle Autorità (art. 5 Dm n. 55/2022)

L'accesso alle apposite sezioni relative alla titolarità effettiva è consentito:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

- alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

- all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.

 

Accesso da parte dei soggetti obbligati e di altri soggetti (artt. 6 e 7 Dm n. 55/2022)

I soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, individuati all’art. 3 del D.lgs. n. 231/2007 (intermediari bancari e finanziari, professionisti…..), possono accedere, previo accreditamento, alle apposite sezioni del Registro Imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela.

L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di altri soggetti, invece, è stato limitato ad opera del Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 12 aprile 2023 (che ha preso atto di quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 22 novembre 2022).

In particolare, viene disposta la disapplicazione dell'articolo 7, comma 1, del DM 55/2022 riguardante l'accessibilità senza limitazioni e ristretto " l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini". 

 

Sanzioni

Salva la configurabilità di fattispecie penale, l’omessa comunicazione delle informazioni sul Titolare effettivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 € (art. 2630 codice civile), secondo i principi fissati dalla legge n. 689/1981.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del Titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

 

 



Photo by Simon Boxus on Unsplash

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