Confindustria Vicenza

Contributi per l'efficientamento energetico delle PMI - Bando POR 4.2.1 domande dal 15/04 al 10/09

VI30334 | Agevolazioni

La Regione Veneto ha approvato (1) il bando relativo alla misura 4.2.1."contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle PMI". Gli interventi, di importo minimo pari a 80.000 euro, potranno essere agevolati qualora realizzati in seguito alla diagnosi energetica, con l'obiettivo di risparmio almeno del 9% del fabbisogno annuo di energia. Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto dal 15 aprile fino al 10 settembre 2020. Dotazione di oltre 13 milioni di euro, contributo del 30% assegnato con procedura valutativa.

Beneficiari
PMI attive da almeno 12 mesi, ubicate in Veneto, appartenenti ai settori di attività ATECO indicati in allegato B (primario o secondario), riferiti alla sede presso la quale si realizza l’intervento, in regola con la normativa previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Interventi ammissibili
Sono ammissibili i progetti, coerenti con il Piano Energetico Regionale, finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, che rispettino queste tre fasi:

§    Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso la diagnosi energetica. Sono ammesse le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 alla data della domanda, ma saranno ammesse a contributo solo le diagnosi eseguite a partire dal 1 gennaio 2019. La fase 1 deve essere già completata all’atto della domanda.
§    Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite i seguenti interventi: 

a) sostituzione di macchinari o componenti (riduzione dei consumi anche calcolata per unità di prodotto)
b) sostituzione di cicli produttivi (riduzione dei consumi anche calcolata per unità di prodotto)
c) installazione di sistemi e componenti (es. motori elettrici, inverter, rifasamento, gruppi continuità, sistemi di controllo)
d) dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore di recupero dai cicli produttivi
e) interventi di tipo "soft", es. impianti di sensoristica, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili: possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti "hard" quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori e simili
f) interventi di efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); non sono ammessi gli interventi di tipo strutturale sugli immobili
g) sostituzione degli apparecchi illuminanti per interni ed esterni ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer ecc.)
h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo. Tali interventi sono ammessi solamente se il progetto include uno o più interventi di cui alle precendenti lettere a-g, inoltre concorrono al raggiungimento della spesa ma non concorrono al computo del risparmio energetico.

Il progetto è ammesso qualora gli interventi selezionati nella diagnosi energetica comportino un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo ante intervento.

Gli interventi della fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica (fase 1).

§    Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto attraverso relazione tecnica asseverata o da diagnosi energetica, eseguite successivamente alla conclusione degli interventi ed entro il 10 maggio 2022.


Le diagnosi energetiche e le relazioni tecniche asseverate devono essere svolte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati.

Spese ammissibili
a) macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti  e relativo montaggio o allacciamento
b) lavori edilizi e impiantistici strettamente connessi e dimensionati al programma di investimenti; progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite di 10.000 euro
c) diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite di 5.000 euro ciascuna; per le PMI energivore tale spesa non è ammessa
d) certificazioni di gestione ambientale o energetica ISO 50001 e EN ISO 14001, rilasciate da Accredia o corrispondenti organismi esteri, nel limite di 10.000 euro
e) garanzie bancarie o assicurative per la fideiussione per l'eventuale richiesta di anticipo contributo

Sono ammesse le spese sostenute in leasing per l'importo dei canoni sostenuti nel periodo di ammissibilità delle spese.

Necessaria lettera di referenze di una banca o di un confidi per progetti che comportino una spesa superiore al 30% del fatturato.

Esclusioni: beni usati, commesse interne, acquisto mezzi di trasporto merci e persone, spese per l'istanza di contributo, autorizzazioni per la messa in funzione impianti

Importo progetto: minimo 80.000 euro massimo 500.000

Decorrenza spese: 
- per diagnosi energetiche ante intervento: dal 1 gennaio 2019 alla data di presentazione della domanda;
- per gli altri interventi: dalla data di presentazione della domanda al 10 maggio 2022

Rendicontazione: entro il 24 maggio 2022; devono essere realizzate almeno il 50% delle spese ammesse, con limite minimo di 80.000 euro, pena revoca. Possibilità di compensare diverse tipologie di spesa fino ad un massimo del 20% del totale investimento ammesso. 

Dotazione
Stanziamento di  13.346.990,56 milioni di euro

Agevolazione
Contributo a fondo perduto del 30% con un minimo di 24.000 euro e un massimo di 150.000 euro (corrispondenti a progetti tra 80.000 e 500.000 euro). 

Erogazione:  possibile anticipo (del  40% con garanzia), acconto e saldo o direttamente a saldo.

Regime e cumulabilità: possibilità di scelta tra regime de minimis e regime esenzione Reg. UE 651/2014. Ammessa la cumulabilità secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti.


Presentazione e valutazione della domanda
La domanda deve essere compilata e firmata digitalmente e presentata esclusivamente on-line, tramite la piattaforma regionale SIU  dal 15 aprile 2020 ore 10.00 fino al 10 settembre 2020 ore 17.00. Un’impresa può presentare solo una domanda.

AVEPA, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità stilerà una graduatoria provvisoria che premierà i progetti con miglior rapporto tra risparmio energetico conseguibile e costo del progetto. Secondo l'ordine della graduatoria provvisoria, una commissione tecnica valuterà i progetti nel merito, sulla base di criteri di selezione (art. 11.5 del bando) che daranno luogo all’assegnazione di un punteggio. I progetti che avranno raggiunto almeno 5 punti saranno inseriti nella graduatoria definitiva.


NOTE:
(1) DGR n. 90 del 27 gennaio 2020 in corso di  pubblicazione sul BUR

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