Confindustria Vicenza

Coronavirus, DL 8 aprile: misure dirette a garantire la continuità aziendale

Il D.L. n.23/2020 (“Liquidità”) interviene su alcune norme di diritto societario, commerciale e fallimentare per fronteggiare l’emergenza economica

VI30812 | Diritto d'impresa

Deroghe alla disciplina societaria

  • Riduzione del capitale (art.6)

In forza dell’art. 6 del D.L. Liquidità, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano per le società di capitali gli obblighi di riduzione del capitale per perdite oltre il terzo (2446, 2° e 3°comma e 2482 bis commi 4,°, 5° e 6° c.c.) e al di sotto del limite legale con contestuale obbligo di aumento (art. 2447 e 2482 ter c.c.); di conseguenza non opera tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, 1° comma n. 4 e 2545-duodecies c.c.).  Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

  • Principi di redazione del bilancio (art. 7)

L’art. 7 del D.L. Liquidità prevede che nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

  • Finanziamenti alle società (art.8)

L’art. 8 del Decreto dispone che dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2467 c.c.). Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento: art. 2497 quinquies c.c.).

Titoli di credito: sospensione termini (art. 11)

Con  l’art. 11 del D.L. Liquidità viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Diritto fallimentare – disciplina della crisi d’impresa

  • Differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (art. 5)

Viene sostituito l’art. 389, comma 1, del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), spostando dal 14 agosto 2020 (18 mesi dalla pubblicazione del D. Lgs. 14/2019 nella G.U.) al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore dell’intero Codice, ferme restando le eccezioni già previste dal comma 2 dell’art. 389, recante l’indicazione delle disposizioni applicabili a far data dall’11 marzo 2019.

  • Proroghe dei termini in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

Vengono prorogati di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, con il conseguente riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento

Nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 è consentito al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato al deposito di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nelle quali tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica (tale facoltà non è riconosciuta nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo, si sia già tenuta l’adunanza dei creditori, senza raggiungere le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato (maggioranza dei crediti ammessi al voto, maggioranza nel maggior numero di classi di creditori).

Sempre nell’ambito dei procedimenti di omologa dei concordati e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 è consentito al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

Nel caso in cui sia stata presentata una domanda di concordato “in bianco” ovvero siano in corso trattative finalizzate ad un accordo di ristrutturazione del debito e sia stato concesso dal giudice il termine, già prorogato, per il deposito della proposta, del piano concordatario e della ulteriore documentazione richiesta dall’art. 161, secondo comma, del R.D. 267/1942, il debitore può richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Anche in pendenza di questa ulteriore proroga si applica la disciplina relativa agli atti di straordinaria amministrazione (da autorizzarsi a cura del Tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato) ed alla prededucibilità dei crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato.

  • Termini in materia dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza prodromico alla liquidazione coatta amministrativa (art. 10)

Viene stabilita l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza prodromico alla liquidazione coatta amministrativa depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Sono esclusi dall’improcedibilità solo i ricorsi presentati dal pubblico ministero, laddove richiedano l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento.

Nel caso in cui, esaurito il periodo di blocco conseguente all’improcedibilità ora illustrata, faccia seguito la dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo non viene considerato per calcolare:

  • l’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività);
  • i termini per la proposizione delle azioni revocatorie.

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...