VI30643 | Fisco
Per i “depositi minori” di prodotti energetici (oli minerali, di norma) ad uso privato, agricolo o industriale, aventi capacità di stoccaggio compresa tra 10 e 25 metri cubi e per i “distributori minori” di carburante per i medesimi utilizzi, collegati a serbatoi di capacità globale complessiva compresa tra 5 e 10 metri cubi, alla data del 1° aprile, sarebbero scattati gli obblighi di denuncia all’Ufficio delle dogane e di tenuta del registro di carico-scarico dei prodotti, anche se con modalità alquanto semplificate rispetto a quelle previste per i depositi ed i distributori interni “ordinari”, vale a dire, rispettivamente, di capacità superiore a 25 ed a 10 metri cubi.
Tale disciplina è stata prevista dal Collegato fiscale alla Manovra 2020 (DL n.124/2019, art.5, comma 1, lett. c); convertito, dalla legge n. 157/2019) e dalle disposizioni attuative dell’Agenzia delle dogane (Determinazione n.240433/RU del 27.12.2019), che abbiamo illustrate nella nostra notizia n. VI30237 del 14.01.2020, a cui rinviamo per i dettagli.
Ora, il decreto-legge “Cura Italia” (DL n.18/2020) prevede che sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (art.62, comma 1). Dispone poi che gli adempimenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (art. cit., comma 6).
In proposito, l’Agenzia delle dogane ha precisato con la Nota n.94214 del 18 marzo 2020, pubblicata il giorno 19 (allegata alla notizia), che il suddetto differimento dei termini degli adempimenti tributari trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio in esame, gravante sugli
L’Agenzia ha inoltre ricordato che la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.
Segnaliamo che nei giorni scorsi, Confindustria ha trasmesso al Governo, in vista dell'adozione del decreto Cura Italia, una serie di richieste a garanzia delle aziende e tra queste anche alcune relative alle scadenze in tema di accise e di fiscalità energetica. Con la Nota esaminata, l' Agenzia delle dogane ha, di fatto accolto quanto richiesto in tema delle licenze per distributori e depositi minori.
Confindustria auspica che altre questioni relative agli adempimenti previsti dalla normativa sulle accise possano a breve ottenere analoghe indicazioni ufficiali, come ad esempio, quella riguardante le dichiarazioni di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale, da presentare entro il 31 marzo, secondo la normativa generale, salvo proroga.
Notizia n. VI30237 del 14 gennaio 2020
Notizia n. VI30598 del 17 marzo 2020
Photo by Tim Mossholder on Unsplash
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