Confindustria Vicenza

Decreto Legge Rilancio: novità in materia di lavoro

Cassa integrazione, Deroga al "Decreto Dignità, sospensione dei licenziamenti, congedi straordinari, lavoro agile

VI31088 | Lavoro e Previdenza

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Suppl. Ordinario n. 21 il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n° 34 del quale si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

1. aMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 68 e ss)

 

Cigo e assegno ordinario per Covid-19 (art.68)

  • Durata del trattamento

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,  per una durata massima di 9 settimane nel periodo dal 23 febbraio  al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 9 settimane.

Viene inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di integrazione salariale allo stesso titolo, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020

 

  • Procedura di attivazione 

E' stata reintrodotta la procedura di consultazione sindacale riguardante l'obbligo di informazione, di consultazione e di esame congiunto che devono svolgersi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

  • Termine di inoltro della domanda all'Inps

 La domanda per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "Covid 19" deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di inosservanza di questo termine l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Attenzione particolare va posta per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020: il termine di presentazione delle relative domande di Cigo o Assegno Ordinario è fissato al 31 maggio 2020.

Per le domande presentate oltre il predetto termine si applica quanto stabilito al punto precedente.

Per una efficace gestione della cassa integrazione, si consiglia di procedere all'inoltro delle domande all'inizio di ogni mese a consuntivo rispetto all’utilizzo del mese precedente.

  • Durata del trattamento per le aziende che si trovano già Cassa di integrazione straordinaria (art. 69)

Anche le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con la causale Covid -19 per una durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

Cassa integrazione in deroga (art. 70)

  • Durata del trattamento

I datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, possono, a fronte dell'emergenza COVID - 19, presentare domanda di trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane  nei periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

  • Nuova procedura per la presentazione della domanda  (art. 71)

E' stata modificata la procedura della domanda di inoltro del cassa integrazione in deroga. In particolare, i suddetti trattamenti per i periodi successivi alle prime nove settimane, non vanno più richiesti alle Regioni ma  vengono concessi direttamente dall'Inps su richiesta del datore di lavoro; l'autorizzazione è subordinata alla verifica dei limiti di spesa. I datori di lavoro inviano telematicamente all'Inps la domanda con la lista dei beneficiari indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni.

La domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, alla sede dell'Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Fermo restando il pagamento diretto della cig in deroga da parte dell'Inps, è stata inoltre introdotta una specifica anticipazione del trattamento di cig in deroga, da parte dello stesso Istituto pari al 40% dell'indennità per le ore autorizzate. A tal fine, il datore di lavoro trasmette all'Inps la domanda di concessione, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Istituto. L'Inps dispone l'autorizzazione e il pagamento dell'anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Si ricorda, in ogni caso, che i datori di lavoro, hanno l'obbligo di inviare all'Inps, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento di cui sopra può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro.

 

2. CONTRATTI A TERMINE – DEROGA ALL’OBBLIGO DELLA CAUSALE IN CASO DI RINNOVO O PROROGA (art. 93)

Di particolare rilevanza è la deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che consente alle aziende che devono far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Trattasi di un'importante deroga all'obbligo delle causali introdotto dal "decreto dignità" (Notizia VI28119).

E' possibile, pertanto, rinnovare il contratto a termine o prorogarlo anche oltre i 12 mesi, senza dover apporre alcuna motivazione.

Rimane, invece, invariato, il limite massimo di durata del contratto a termine, ossia 24 mesi anche non continuativi.

Tale deroga vale anche per i contratti di somministrazione a termine.

 

3. DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 80)

E' stato prorogato di cinque mesi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dall'art. 46 del Decreto Legge 24 marzo 2020 n. 18.

Vengono inoltre sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui sopra, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

4. LAVORO AGILE (art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

5. TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (art.74)

E' stata prorogata la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato prevista dall'art. 26 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020. Fino a tale data il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva è equiparato a malattia per quanto riguarda il trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

6. CONGEDI E TRATTAMENTI DIVERSI PER I DIPENDENTI (art. 72)

Congedo straordinario per i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni

A decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori con figli minori di anni 16, hanno diritto ad usufruire del suddetto congedo per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, nel riconoscimento di contribuzione figurativa e con diritto alla sola conservazione del posto.

In entrambi i casi i suddetti diritto sussistono a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

  • Bonus baby- sitting

E' stato elevato da 600 a 1.200 euro il bonus baby - sitting da erogare, in alternativa al congedo straordinario, a favore  dei  genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni, per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero  per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33 della Legge 104/92 è stato incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
 

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il blocco riguarda i pignoramenti per debiti tributari e non per crediti alimentari, assegni di mantenimento etc.

Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.



 

 



Photo by Kateryna Babaieva on Pexels

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