Confindustria Vicenza

Festività del 13 aprile 2020 (Lunedì dopo Pasqua) e festività contrattuale della Pasqua

Trattamento economico e normativo

VI30792 | Lavoro e Previdenza

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, la giornata del 13 aprile 2020 (Lunedì dopo Pasqua) è considerata festività infrasettimanale.
Le norme da osservare in occasione della predetta giornata festiva sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In questa sede, si ritiene opportuno richiamare brevemente l’attenzione sui seguenti punti.

FESTIVITÀ GODUTE - Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.
Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio.
 
FESTIVITÀ NON GODUTE - Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE - Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente a tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
— ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, entro i massimali previsti previsti, per i lavoratori:
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
 
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.
Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l’intero periodo di paga.
 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.
 
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.
  

Festività del 12 aprile 2020  (Domenica di Pasqua)
 
La ricorrenza della Pasqua (che quest’anno cade domenica 12 aprile) non è compresa tra le giornate festive elencate dalle leggi sulle festività.
Pertanto per tale ricorrenza nulla spetta, il linea generale, ai lavoratori dipendenti.
Tuttavia, alcuni contratti collettivi, cui di conseguenza si rinvia, prevedono per tale giornata l’erogazione del trattamento economico di festività.
 

 



Photo by Ed van duijn on Unsplash

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