VI31704 | Lavoro e Previdenza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n.749 del 25 settembre 2020, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, commi 4, D.Lgs. n. 151/2001 concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino, affermando che non risulta richiesta la preventiva fruizione del congedo di paternità anche se risulta necessario, ai fini della convalida, che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità o del congedo obbligatorio.
Pertanto la convalida delle dimissioni va sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
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