Confindustria Vicenza

Dl Rilancio: misure a favore della patrimonializzazione delle imprese

Verranno costituiti un Fondo per le medie aziende e un patrimonio destinato di CDP per le grandi imprese

VI31134 | Credito e finanza

Il Decreto Rilancio, agli articoli 26 e 27, prevede alcune misure di supporto a favore della patrimonializzazione delle imprese, distinguendo tra medie e grandi aziende.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art.  26)

Le misure previste si applicano agli aumenti di capitale delle società di capitali di medie dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:
•abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati, non considerando i ricavi infragruppo;
•abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid 19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati, non considerando i ricavi infragruppo;
•abbiano deliberato dopo il 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, non inferiore a 250.000 euro
•al 31 dicembre 2019 non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà;
•si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
•si trovano in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
•non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato un conto bloccato agli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
•non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
•nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n. 7.

È istituito un nuovo fondo, “Fondo Patrimonio PMI”, la cui Gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con le caratteristiche di cui sopra e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Caratteristiche delle emissioni
•L'importo massimo è pari al minore tra:

a) 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale; 
b) il 12,5% dei ricavi 2019;

•le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all’articolo 2412 del codice civile;
•il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni;
•gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso;
•i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale, i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari.

Obblighi per le società emittenti
Non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci:
•il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
•fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come quelli previsti nel dl Liquidità e da altri agevolazioni concesse ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione Europea e i cui limiti massimi per azienda sono il maggiore tra:

a)    doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
b)    25% del fatturato del 2019;
c)    fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.

Plafond: 4 miliardi di euro.

Operatività: con decreto del MEF, sentito il MISE, saranno definite ulteriori caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.

 

Credito di imposta per aumenti di capitale (art. 26)

Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni. 
L’investimento massimo che dà diritto al credito di imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Per non decadere dal beneficio la partecipazione deve essere mantenuta fino al 31.12.2023. 
In parallelo, alle società conferitarie è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio. 
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei predetti crediti di imposta saranno definiti con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.


Patrimonio destinato (art.  27)

CDP è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, le cui risorse saranno impegnate a sostenere e rilanciare il sistema economico italiano. 
Gli interventi del Patrimonio Destinato saranno su società per azioni, anche con azione quotate in mercati regolamentati che:
•hanno sede in Italia;
•non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
•presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni.

Plafond: massimo 44 miliardi di euro da raccogliere con titoli di Stato appositamente emessi.

Operatività: i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi da parte di CDP, saranno definiti con decreto MEF, sentito il MISE. Nell’individuazione degli interventi, tale decreto terrà conto dell’incidenza dell’impresa con riferimento a:
•lo sviluppo tecnologico;
•le infrastrutture critiche e strategiche;
•le filiere produttive strategiche;
•la sostenibilità ambientale;
•la rete logistica e dei rifornimenti;
•i livelli occupazionali e di mercato.

Potranno essere fatti anche interventi relativi a operazioni di ristrutturazione aziendale che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di reddittività.

Saranno comunque preferiti gli interventi mediante:
•la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
•la partecipazione di aumenti di capitale;
•l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario.



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