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Ristrutturazione riconversione vigneti - Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo

La Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione delle richieste di contributo sulla misura "Ristrutturazione e riconversioni dei vigneti"

VI32741 | Agevolazioni

La Regione Veneto con l'allegata DGR n.437 del 6 aprile 2021 pubblicata sul BURV n. 51 del 16 aprile 2021 ha aperto i termini per la presentazione delle richieste di contributo a valere sulla misura  "Ristrutturazione e riconversioni dei vigneti" del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale del 40% della spesa ammissibile.

Dotazione
7.609.456 euro

Ambito territoriale
Regione Veneto nell’ambito dei bacini omogenei viticoli previsti nell’allegato.

Soggetti beneficiari 
Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole titolari di posizione in schedario viticolo veneto (SVV) che soddisfano determinati criteri. Si riportano di seguito i principali:
a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
b) detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti e delle autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.

Attivita’ ammesse
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b) ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, attuate contestualmente alle attività a) e b).

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
a) mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;
b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

Condizioni di ammissibilità delle attività
Le attività devono:
a) essere realizzate nel territorio della Regione Veneto;
b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con le indicazioni geografiche;
c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
d) avere inizio successivamente alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l’azione di estirpo, questa può avere inizio a partire dal 30 settembre 2021, pena l’esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative D.O e relativamente alle varietà quanto previsto dalla normativa e dalle singole schede di bacino;
f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
g) interessare una superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario pari a quella indicata nella scheda di bacino afferente in cui ricade l’intervento.

Non sono ammissibili
- il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- la normale gestione dei vigneti;
- l’ordinaria manutenzione;
- le azioni elencate al punto 3 dell’allegato tecnico 1 “Azioni ammissibili e non ammissibili”.


Vincoli e durata degli impegni
a) I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo.
b) Il beneficiario è tenuto a rispettare le regole della condizionalità nei tre anni successivi al 1 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese specificate nell’allegato tecnico 1

Spese non ammissibili
- spese per acquisto materiale usato
- spese tecniche;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, imposte e tasse.

Cumulo
Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

Agevolazione
40% della spesa ritenuta ammissibile. Per i soli interventi totalmente riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di autorizzazione al reimpianto, la percentuale di contribuzione è del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
La spesa massima ammissibile è pari a:
- 18.000 €/Ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 31.000 €/Ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 23.500 €/Ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:
a) pendenza del terreno superiore a 30%;
b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta.

Ciascuna azienda è ammissibile fino a una superficie pari a 2 ettari. 

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Le attività di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro il 15 aprile 2023 e, comunque, entro la scadenza della validità dell’autorizzazione al reimpianto.
Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

Priorità e punteggi
A tutte le domande verrà attributo un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza indicati in sintesi di seguito (per i dettagli si rimanda all'allegato):
Tipologia del richiedente : punteggio massimo 15
Produzioni specifiche: punteggio massimo 40
Tipologia degli interventi: punteggio massimo 20

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane. Per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
La domanda va presentata ad AVEPA entro il 31 maggio 2021 utilizzando l'apposita modulistica.


Link ad altri documenti:
AVEPA
 



Photo by Adrien Olichon on Pexels

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