Società: trasferimento quote di Srl con atto firmato digitalmente
La "legge di stabilità" (legge 12.11.2011 n. 183, in Suppl.Ord. n. 234 della
G.U. n. 265 del 14.11.2011) ha introdotto nel nostro ordinamento una norma di
interpretazione autentica (art. 14, comma 8) relativa all'applicazione della
nuova procedura digitale di redazione e deposito al registro imprese degli
atti di trasferimento di quote di Srl.
L'art. 36, comma 1 bis del decreto legge n.112 del 2008, con evidenti
intenti semplificatori, aveva infatti previsto la possibilità di procedere al
trasferimento di quote di Srl ed ai successivi adempimenti di deposito al
registro imprese, mediante atto di cessione sottoscritto digitalmente dalle
parti del contratto e depositato dal commercialista in via telematica al
registro imprese.
Questa modalità si affiancava a quella tradizionale definita dall'art. 2470,
comma 2 del codice civile che prevede, per il deposito al registro imprese,
l'atto di trasferimento autenticato dal notaio.
La norma di interpretazione autentica precisa e ribadisce che la nuova
procedura informatica, imperniata sulla sottoscrizione mediante firma
digitale , è da intendersi in espressa e piena deroga all'originaria
procedura.
Tale intervento, sollecitato da Confindustria nazionale, su richiesta di
Confindustria Vicenza, si è reso necessario a causa dell'orientamento
giurisdizionale del Tribunale di Vicenza che affermava, invece, il permanere
dell'obbligo dell'ulteriore autentica notarile.
La legge di stabilità entra in vigore dal prossimo 1° gennaio 2012;
tuttavia, il conservatore del registro imprese di Vicenza, con propria
direttiva (n. 2 del 29.11.2011) ha disposto con effetto immediato che non sia
più richiesta l'autentica notarile delle firme digitali per poter iscrivere
l'atto di cessione digitale al registro imprese.