Confindustria Vicenza

Abuso del diritto: non ricorre se la riorganizzazione societaria non è priva di sostanza economica

VI40943 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate esamina un’operazione di riorganizzazione societaria posta in essere da un padre e dai suoi due figli, in vista del passaggio generazionale, articolata in due fasi. Le società coinvolte sono due: Alfa, partecipata esclusivamente dai figli, e Beta, partecipata per il 48,8% dal padre e per il 25,6% ciascuno dai figli.
Nella prima fase, padre e figli costituiscono una holding in forma di società a responsabilità limitata e vi conferiscono congiuntamente il 100% delle quote di Alfa e Beta, applicando il regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR. Nella seconda fase, il padre dona ai figli la nuda proprietà delle quote della holding che ha ricevuto a seguito del conferimento; la donazione, non essendo di controllo, non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990 per i trasferimenti di aziende o partecipazioni “qualificate” e, pertanto, sconta l’imposta di donazione secondo le regole ordinarie. L’interpello chiede, pertanto, se la fattispecie integri un caso di “abuso del diritto”. 
L’Agenzia riconosce che l’operazione comporta un vantaggio fiscale: se il padre donasse direttamente ai figli le proprie quote di Beta, società operativa, l’imposta di donazione sarebbe più elevata, mentre, donando la nuda proprietà delle quote della holding, la base imponibile, determinata in base al patrimonio netto della società, risulta inferiore. Tale vantaggio fiscale sarebbe effettivamente “indebito” - integrando il primo elemento dell’abuso del diritto - perché la donazione delle quote della holding farebbe emergere una base imponibile non corrispondente all’effettiva capacità contributiva relativa alla donazione.
Tuttavia, perché si configuri l’abuso del diritto, non è sufficiente l’indebito risparmio d’imposta, ma è necessario che l’operazione risulti anche priva di sostanza economica. Nel caso specifico, questo secondo presupposto non ricorre: si tratta, infatti, di una riorganizzazione societaria basata su valide ragioni extrafiscali, con cui i contribuenti perseguono il fine di realizzare, tramite la holding, una gestione unitaria e coordinata delle società conferite, anche in prospettiva successoria, che non sarebbe stato raggiunto con la donazione delle quote della società operativa dal padre ai figli. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, esclude il carattere abusivo dell’operazione.

Risposta n° 42/E del 18 febbraio 2026

cia

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