Dal 1° settembre 2024, è sanzionato nella misura del 50 per cento dell'IVA dovuta «chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta» (art. 7, comma 1, del D.lgs. n° 471/1997, come modificato dal D.lgs. n° 87/2024).
Il caso oggetto dell’interpello è quello di un’impresa italiana che realizza macchinari complessi, destinati ad essere inviati in un altro Stato membro dell’UE, progettati su misura e privi di possibili utilizzi alternativi, la cui produzione richiede un processo lungo e articolato che si sviluppa nell’arco di più anni. Il cedente italiano, durante il processo produttivo dei beni, emette fatture in riferimento agli stati di avanzamento lavori, trasferendo al cessionario comunitario la proprietà di quanto via via completato; i beni, tuttavia, rimangono in Italia presso lo stabilimento del cedente, per essere ulteriormente lavorati, assemblati e collaudati, fino al completamento dell’impianto e alla sua effettiva possibilità di essere trasportato nel Paese di destinazione finale.
La questione posta all’Agenzia riguarda l’individuazione del momento da cui computare il termine di 90 giorni, entro il quale il cedente, per mantenere il regime di non imponibilità IVA dell’operazione, deve essere in grado di dimostrare che i beni sono effettivamente arrivati in un altro Stato membro: il dubbio è che possa iniziare a decorrere dalle “consegne parziali” progressivamente risultanti dalle fatture, anche se in tale momento non esiste ancora un bene completo e fisicamente idoneo alla spedizione.
L’Agenzia ritiene che le somme corrisposte periodicamente dal cessionario assumano, nella sostanza, natura di acconti per le singole fasi di produzione; sebbene il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la ''proprietà'' di quanto già realizzato, la necessità di ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi, fa sì che l'effettiva proprietà dei beni, agli effetti della norma sanzionatoria, si possa considerare concretamente trasferita solo nel momento in cui gli stessi sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate dall'art. 7 del D.lgs. n° 471/1997, la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell'Unione europea: il termine dei 90 giorni - entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE - decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di trasporto (DDT), da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto trasporto della merce fuori dall'Italia, nei termini chiariti dalle disposizioni unionali e nazionali nonché dalla prassi sul punto (in particolare, viene richiamata la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E).
Agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10 per cento quando è possibile classificarli, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella voce 2106 della Nomenclatura Combinata e quindi ricondurli al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, ....»).
Nel caso specifico, alcuni dei prodotti descritti nell’istanza di interpello sono stati classificati dall’ADM nell’ambito del Capitolo 21 della Nomenclatura combinata “Preparazioni alimentari diverse”, voce 2106; poiché il codice NC 2106 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata dal numero 80), l’Agenzia delle Entrate si esprime in favore dell’applicabilità della relativa aliquota IVA del 10 per cento.
Altri integratori, invece, non possono essere inclusi nella voce 2106, per la presenza di cacao (incompatibile con tale voce); tuttavia, sulla base delle classificazioni fornite dall’ADM, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i prodotti possano essere ricondotti tra i beni di cui al numero 64) della Tabella A, parte III, cioè «cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06)», le cui cessioni sono comunque soggette all'aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento.
La disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n° 241/1997 non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, tramite apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (documento unico di regolarità fiscale-DURF), la sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali l’aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
Nel calcolo della soglia del 10 per cento possono essere computati anche i pagamenti effettuati per la definizione di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (“avvisi bonari”), se eseguiti nel triennio di riferimento, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e di fine dei periodi d'imposta cui si riferiscono le ultime tre dichiarazioni presentate.
Il credito IRAP relativo all’attività istituzionale delle amministrazioni pubbliche può essere utilizzato in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento dell’IRAP relativa alla stessa attività istituzionale; tale compensazione ''verticale'' non deve essere esposta nel modello F24. Attualmente, l'unica possibilità di compensare l'IRAP a credito per il versamento dell’IRAP a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, in linea con quanto previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP 2025.
Un dispositivo medico consistente in una sostanza spalmabile utilizzata come medicazione per la cura di lesioni cutanee, classificato nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata, può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, fissata dalla voce n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/1972, per i medicinali pronti per l’uso, umano o veterinario, per le sostanze farmaceutiche e per gli articoli di medicazione che le farmacie devono detenere secondo la farmacopea ufficiale. La norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 3, della Legge n° 145/2018, ha esteso l’ambito applicativo della disposizione anche ai dispositivi medici a base di sostanze comunemente impiegate per cure, prevenzione e trattamenti medici o veterinari, purché classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata.
Nel caso esaminato, il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inquadrato il prodotto nella sottovoce 3004 90 00, relativa ad altri medicamenti per usi terapeutici o profilattici, presentati in dosi o confezionati per la vendita al dettaglio. Di conseguenza, le relative cessioni scontano l’IVA nella misura del 10 per cento.
L’art. 1-bis, comma 10, della legge 14 novembre 2000, n° 338, prevede l’esenzione da imposta di registro e di bollo per gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, stipulati nell’ambito di proposte ammesse al relativo finanziamento PNRR.
In caso di acquisizione, mediante cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto un’attività alberghiera, di un immobile da destinare a housing universitario, il beneficio non si estende all’intero atto di cessione, ma alla sola componente immobiliare. La norma agevolativa, infatti, si riferisce espressamente agli “atti aventi ad oggetto immobili” e, trattandosi di disposizione di favore, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può estendersi a beni diversi.
Nel caso esaminato, pertanto, l’esenzione dall’imposta di registro può operare esclusivamente sulla quota di corrispettivo imputata all’immobile destinato a residenza universitaria ammesso al contributo, purché tale quota sia distintamente e analiticamente evidenziata nell’atto; per gli altri beni che compongono il ramo d’azienda (ad esempio: attrezzature, arredi, avviamento), l’imposta si applica con le aliquote ordinarie previste per le differenti tipologie di beni trasferiti.
Viene analizzato il regime IVA del compenso riconosciuto ad una holding per aver prestato il proprio consenso alla deroga ai vincoli e alla rinuncia all’esercizio dei diritti, statutari e contrattuali, che limitavano la circolazione, anche indiretta, delle azioni di una società controllata.
L’Agenzia delle Entrate conferma che le obbligazioni assunte dalla holding costituiscono prestazioni di servizi “verso corrispettivo”, dipendenti dall’assunzione di obblighi di non fare e permettere, rilevanti ai fini IVA (art. 3, comma 1, del DPR n° 633/1972); esclude però che tali prestazioni possano essere considerate esenti da IVA, in quanto “operazioni relative ad azioni”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 4) dello stesso decreto.
L’Agenzia sottolinea che, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE, sono riconducibili all’art. 10, primo comma, n. 4) del decreto IVA le operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli; inoltre, sempre secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, le esenzioni da IVA devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, ritenendo che la prestazione dei consensi e delle rinunce da parte della holding non abbia inciso direttamente sui diritti e sugli obblighi incorporati nelle azioni trasferite, conclude che il relativo compenso debba essere fatturato con IVA ordinaria.
Una società “veicolo” (SPV), nell’ambito di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO – Merger leveredged buy-out), ha sostenuto costi di importo considerevole per consulenza legale, fiscale, contabile e altri servizi. Le fatture passive relative a tali costi sono state tempestivamente annotate nei registri IVA, ma senza detrarre l’imposta, in prudenziale ossequio alla posizione dell'Agenzia delle Entrate che negava la detrazione in assenza di operazioni attive imponibili della SPV, configurandola come holding' 'statica''. L’Agenzia delle Entrate ha successivamente mutato il proprio orientamento, uniformandosi, nella risoluzione n° 7/2026, a due sentenze della Corte di Cassazione depositate in data 9 agosto 2024, con le quali è stato affermato che l’IVA assolta sui costi di transazione dalle SPV è detraibile.
Alla luce di tali sentenze, la Società intende recuperare l’IVA a credito assolta sui costi di transazione finalizzati a realizzare l’operazione di MLBO, provvedendo alla presentazione di dichiarazioni IVA integrative al fine di far emergere il credito, da utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso.
L’Agenzia, tuttavia, ritiene non ammissibile il ricorso alla dichiarazione integrativa, poiché tale istituto, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR n° 322/1998, è rivolto a correggere “errori od omissioni” in cui sia incorso il contribuente, mentre, nel caso di specie, il mancato esercizio della detrazione dipende da una sua scelta consapevole.
La procedura esperibile, secondo l’Agenzia, è quella prevista dall'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, che consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione», presupposto che viene individuato nel giorno del deposito delle sentenze della Corte di Cassazione favorevoli alla detrazione. In ogni caso, le fatture relative ai costi di transazione sostenuti nell’operazione di MLBO devono essere state tempestivamente registrate; l’imposta non detratta, se imputata a costo, va recuperata a tassazione.
Gli emolumenti corrisposti dall’Azienda sanitaria locale ai medici del Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono sia attività a ciclo di scelta che attività oraria, sono inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del Tuir, in quanto manca qualsiasi vincolo di subordinazione. Invece, i compensi conseguiti per l’attività oraria a tempo indeterminato dai medici che non aderiscono al Ruolo unico – definito dall’accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024 – conservano la natura di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir e, in tale ipotesi, l’Asl, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare le ritenute d’acconto previste dall’art. 23 del DPR n° 600/73.
La fusione di comparti di due Sicav lussemburghesi non costituisce un evento realizzativo di reddito per l’investitore residente in Italia (nel caso di specie, una Cassa di previdenza), dato che l’operazione non si traduce in una distribuzione di proventi, riscatto, cessione o liquidazione di quote a favore dell’investitore. L’operazione di fusione non rientra, dunque, in nessuna delle fattispecie impositive previste dall’art. 10-ter della Legge n° 77/1983. La tassazione è rinviata al momento del futuro rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione: infatti, in tale sede, per determinare l’eventuale reddito di capitale imponibile, sarà necessario considerare la differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote originariamente detenute nel comparto assorbito.
Il sostituto d’imposta che ha versato le ritenute alla fonte non operate negli anni 2022 e 2023, a seguito di una verifica fiscale che ha riqualificato un contratto di consulenza e ricerca di mercato in un rapporto di procacciamento d’affari, è tenuto a rilasciare e trasmettere (anche se ex-post) i modelli CU per entrambi gli anni interessati. Una volta ricevute le Certificazioni Uniche “tardive”, il soggetto percettore (una Sas) potrà presentare la dichiarazione dei redditi integrativa “a favore” (modello Redditi SP) per ciascuna di queste due annualità pregresse – che si configurano come “ultrannuali” in quanto trasmesse oltre il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – riportando le ritenute certificate dal committente nel rigo RN2, colonna 2 e ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla rispettiva quota di partecipazione. Per i medesimi periodi d’imposta 2022 e 2023, i singoli soci della Sas potranno poi provvedere a presentare la dichiarazione integrativa “a favore”, evidenziando il relativo credito. Infine, i crediti emergenti dalla dichiarazione integrativa dovranno essere indicati nel quadro DI (colonna 4) della modello Redditi PF relativo all’anno in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative (quindi, nel quadro DI del modello REDDITI PF 2027 relativo periodo d’imposta 2026, laddove le dichiarazioni integrative vengano trasmesse nel 2026). Trattandosi di dichiarazione integrative ultrannuali, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” in F24 solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dei modelli integrativi.
Un cittadino italiano, che rientra in Italia dopo 3 anni di permanenza all’estero, iniziando un rapporto di lavoro con un datore di lavoro italiano, che agisce come employer of record (Eor), appartenente allo stesso gruppo dell’EoR svizzero per cui lavorava prima del rientro, non può fruire del nuovo regime degli “impatriati” di cui all’art. 5 del D.lgs. n° 209/2023, poiché si configura una continuità formale del datore di lavoro e, pertanto, il periodo minimo di permanenza all’estero aumenta da 3 a 6 anni (o a 7 anni se l’interessato aveva già lavorato in Italia per quello stesso datore o gruppo prima dell’espatrio). In conclusione, nonostante la diversità dei due datori di lavori, la circostanza che l’EoR estero e quello italiano appartengano allo stesso gruppo societario comporta l’applicazione del requisito di un periodo minimo di residenza all’estero di 6 anni: di conseguenza, i 3 anni trascorsi fuori dall’Italia dal contribuente non sono sufficienti per accedere al regime agevolato.
Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato erogate da un’Università a ricercatori stranieri non fruiscono di alcune ipotesi di esenzione da tassazione, nonostante la finalità di copertura delle spese di viaggio, vitto e soggiorno durante i periodi di scambio e la provenienza da fondi europei. Costituiscono invece redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir, soggetti a tassazione in Italia per il solo fatto di essere corrisposti da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23, comma 2, del Tuir). A tal fine, l’Università erogante, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare sulle somme corrisposte la ritenuta d’acconto di cui all’art. 24 del DPR n° 600/73, pur riconoscendo le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del Tuir.
L’atto di riconoscimento di debito, redatto con scrittura privata non autenticata, attraverso cui un soggetto dichiara di essere debitore, nei confronti di un altro soggetto, della somma anticipata per l’acquisto di un immobile, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso oppure in caso di registrazione volontaria, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al DPR n° 131/86), poiché l’atto non apporta modificazioni alla sfera patrimoniale delle parti, limitandosi ad attestare una situazione già certa. Diversamente, qualora l’atto produca un effetto modificativo della situazione giuridica preesistente con rilevanza patrimoniale, risulta dovuta l’imposta proporzionale dell’1% (art. 3 della Tariffa, parte I).
Un agricoltore, proprietario da oltre 5 anni di terreni agricoli non edificabili, che intende costituire il diritto di superficie a favore di una società e contestualmente cedere la nuda proprietà al figlio. In base alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024 e alla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n° 84/2025, se il disponente si priva integralmente di ogni diritto reale sui beni immobili, non si realizza alcuna plusvalenza immobiliare fiscalmente imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) e b-bis), del Tuir; se invece mantiene un diritto reale, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie rientra tra i redditi diversi a norma della lett. h) dello stesso art. 67. Nel caso di specie, il contribuente non mantiene per sé alcun diritto reale, nemmeno nell’eventualità di estinzione del diritto di superficie temporaneo e, pertanto, l’operazione genera una plusvalenza immobiliare, che, tuttavia, non risulta soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, dato che il contribuente possiede i fondi agricoli da più di 5 anni.
Per gli appalti ad alta intensità di manodopera, i committenti sono tenuti a verificare che gli appaltatori e subappaltatori versino correttamente le ritenute fiscali sui lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. A tal fine, i prestatori devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento e i dati dettagliati sui lavoratori e sulle ritenute operate, senza poter ricorrere alla compensazione (art. 17-bis, comma 5, del D.lg. n° 241/97). Tuttavia, è riconosciuto l’esonero da questi adempimenti se il prestatore dimostra, tramite una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (Durf), di essere in possesso di alcuni specifici requisiti, tra cui quello di essere in attività da almeno 3 anni e aver eseguito versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi dichiarati nell’ultimo triennio. Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, al fine di ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate del Durf, non è possibile, per la società beneficiaria di nuova costituzione, ereditare il triennio di attività maturato dalla società scissa, dal momento che le condizioni di cui all’art. 17-bis, comma 5, del D.lgs. n° 241/97 sono requisiti speciali e autonomi, di natura antielusiva, non integrabili per via interpretativa.
In merito ad un accordo transattivo novativo concluso tra società per dirimere una controversia sorta a seguito dell’inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni, attraverso cui le parti hanno sostituito interamente le obbligazioni originarie con nuove prestazioni, inclusa la risoluzione del contratto di cessione e la rinuncia ai danni, è stato pattuito il pagamento di una somma forfettaria non correlata al prezzo di cessione delle partecipazioni. Sotto il profilo fiscale, dal momento che è riconducibile a prestazioni differenti da quelle originarie, l’importo definito in via transattiva va ricompreso tra le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, comma 3, lett. a), del Tuir (e non tra i ricavi tipici), che determinano una variazione in aumento del reddito d’impresa e del valore della produzione netta concordati.
Per un professionista, nell’ipotesi di acquisto di un credito d’imposta, originato dall’esecuzione di interventi edilizi, ad un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività” di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir. Più specificatamente, il costo d’acquisto del credito (componente negativo) risulta deducibile nel periodo d’imposta del relativo sostenimento, mentre il valore nominale del credito stesso (componente positivo) rileva all’atto dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24. Ai fini del concordato preventivo biennale (CPB), il costo di acquisto del credito e l’importo nominale utilizzato in compensazione (che determinano il differenziale positivo) non comportano alcuna variazione del reddito di lavoro autonomo concordato e del valore della produzione netta proposto, poiché risultano già compresi nel perimetro del reddito concordato e non rientrano tra le eccezioni tassative (come le plusvalenze o minusvalenze) che permettono di rettificare i valori proposti.
La sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo (CPB), a prescindere dalla sua durata, purché determini una riduzione del reddito in misura superiore al 30% rispetto a quello concordato. La cessazione del CPB comporta il venir meno di tutti i benefici fiscali e premiali (inclusi quelli legati al regime premiale Isa) fin dal periodo d’imposta in cui si verifica la sospensione.
L’affitto d’azienda o di ramo di azienda non configura, in linea di principio, una causa di esclusione del concordato preventivo biennale (CPB). Infatti, le cause di cessazione riguardano le operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente, quali fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale; al contrario, l’affitto d’azienda rappresenta un’ordinaria operazione gestionale, non assimilabile alle ipotesi che incidono sulla soggettività dell’impresa o sulla sua struttura produttiva, ragion per cui non comporta la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Per un lavoratore autonomo è negata la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) nel caso di contemporanea partecipazione ad un’associazione tra professionisti, a meno che anche quest’ultima aderisca alla proposta concordataria per i medesimi periodi d’imposta. Tuttavia, l’esclusione non opera laddove le attività professionali svolte individualmente e in forma associata siano tra loro eterogenee (perché contraddistinte da diversi codici Isa e da ambiti professionali distinti). Pertanto, nel caso di specie, il lavoratore autonomo, che partecipa ad un’associazione tra professionisti nella quale svolge un’attività completamente diversa rispetto a quella individuale, può aderire al concordato preventivo biennale, indipendentemente dall’eventuale adesione al CPB da parte dell’associazione a cui partecipa.
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