Confindustria Vicenza

Interpelli

  • Redditi di lavoro autonomo: i rimborsi chilometrici sono imponibili per il professionista

    I rimborsi chilometrici fatturati da un professionista al suo committente, ancorché concordati e calcolati secondo parametri oggettivi, non rappresentano un rimborso di spese addebitate analiticamente. Pertanto, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Tuir, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’incarico. Il rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, va assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del DPR n° 600/73).

    Risposta n° 270/E del 23 ottobre 2025

  • Imposta di bollo e di registro: sono esenti i contratti di arruolamento su navi mercantili

    I contratti di arruolamento del personale marittimo, imbarcato sia su navi da pesca e su navi mercantili che su unità da diporto adibite ad uso commerciale, sono esenti da bollo e da registro, anche se redatti in forma di atto pubblico, in base a quanto dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n° 139/2024. Inoltre, in assenza dell’obbligo di registrazione, viene meno anche la necessità di annotare tali contratti sul repertorio degli atti tenuto dai pubblici ufficiali, di cui all’art. 67 del DPR n° 131/86.

    Risposta n° 268/E del 22 ottobre 2025

    Risposta n° 269/E del 22 ottobre 2025

  • Imposta di bollo: scontano l’imposta le istanze di cambio nome presentate mediante il Consolato

    Le istanze di cambio nome e/o cognome presentate dai cittadini italiani residenti all’estero, per il tramite del Consolato o dell’Ambasciata di residenza competente, nonché gli atti ad esse conseguenti (decreti di affissione e decreti definitivi di cambio nome e cognome), sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16 euro, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR n° 642/72. Invece, per tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché “ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale”, sia le istanze di modifica che i provvedimenti conseguenti sono esenti da bollo a norma dell’art. 93 del DPR n° 396/2000.

    Risposta n° 267/E del 22 ottobre 2025

  • IVA e Ritenuta alla fonte: i premi per progetti a non residenti sono redditi di lavoro autonomo

    I premi corrisposti da un’Amministrazione pubblica nell’ambito di concorsi di progettazione banditi ai sensi del Codice dei contratti pubblici, a favore di un soggetto privo di partita IVA, benché iscritto all’albo professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir. Dal momento che i premi sono riconducibili ad un’attività svolta nel territorio dello Stato, anche se il percettore è una persona fisica residente all’estero che non svolge abitualmente un’attività professionale in Italia, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sui premi erogati nel periodo d’imposta in cui il beneficiario dichiara di essere fiscalmente residente all’estero (artt. 23 art. 25, comma 2, del DPR n° 600/73). Ai fini IVA, la prestazione in oggetto si considera esclusa da imposta, per carenza del requisito soggettivo, in quanto l’interessato non esercita l’attività in modo abituale.

    Risposta n° 266/E del 21 ottobre 2025

  • Ritenuta alla fonte: premi per competizioni sportive senza franchigia nel 2025

    Per il periodo d’imposta 2025, i premi per competizioni sportive sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 20%, di cui all’art. 30, comma 2, del DPR n° 600/73, senza alcuna soglia di esenzione (art. 36, comma 6-quater, del D.lgs. n° 36/2021). Resta comunque salva la possibilità di presentare nel 2026 un’istanza di rimborso per le ritenute versate su premi corrisposti nel 2025 allo stesso soggetto, se di importo non superiore a 300 euro. Invece, a partire dal 1° gennaio 2026, si dovranno assoggettare alla ritenuta del 20% i premi erogati agli atleti dilettanti solo se complessivamente superiori a 300 euro, in linea con quanto prescritto dall’art. 45, comma 9, del TUVR.

    Risposta n° 265/E del 17 ottobre 2025

  • Impatriati: il contribuente che ha lavorato presso la BERS non si considera residente in Italia

    Al lavoratore rientrato in Italia dopo aver lavorato per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, istituzione finanziaria internazionale con sede a Londra, non si applica il regime di residenza in Italia ex lege previsto dall’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’Unione Europea, in base al quale i funzionari della UE che, per ragioni esclusivamente connesse alle proprie funzioni, si trasferiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, continuano ad essere considerati residenti in quest’ultimo Stato. 
    La BERS non rientra fra le istituzioni e gli organi della UE; pertanto, durante gli anni di servizio presso l’istituto, il contribuente non è considerato fiscalmente residente in Italia e potrà quindi accedere al nuovo regime degli impatriati, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

    Risposta n° 264/E del 13 ottobre 2025

  • Impatriati: il nuovo regime consente di svolgere attività ulteriori rispetto a quella agevolata

    Il nuovo regime di vantaggio si applica anche nel caso di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, circostanza che rileva solo ai fini del requisito minimo di permanenza all’estero, più ampio di quello ordinario.
    Il soggetto residente all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia, pur proseguendo la collaborazione con lo stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato quando era residente all’estero e in Italia prima dell’espatrio, potrà fruire dell’agevolazione, ma solo con riferimento al reddito derivante dall’attività che verrà svolta alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; il reddito derivante dalla collaborazione con il vecchio datore di lavoro non può invece beneficiare del regime di favore, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del periodo minimo di residenza all’estero.

    Risposta n° 263/E del 13 ottobre 2025

  • Agevolazione “legge montana”: decadenza in caso di concessione in godimento delle pertinenze

    I fabbricati qualificabili come pertinenze dei terreni che fanno parte del “maso chiuso”, per i quali è stato riconosciuto il regime agevolativo dell’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, devono essere a servizio del fondo agricolo. La concessione a terzi prima che sia decorso il quinquennio dalla data di acquisto, anche se gratuita, interrompe il vicolo funzionale tra fabbricato e fondo, rendendo il fabbricato non più strumentale all’attività agricola; di conseguenza, si verifica la decadenza dell’agevolazione.

    Risposta n° 262/E del 13 ottobre 2025

  • IVA: sono esclusi i rimborsi per i permessi fruiti dai dipendenti con cariche elettive

    Le somme rimborsate dall’ente locale al datore di lavoro, per le ore di permesso retribuito concesse ai dipendenti che svolgono un mandato elettivo, sono escluse da IVA, dato che sono meri trasferimenti compensativi imposti dalla legge e non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso di cui all’art. 3 del DPR n° 633/72.

    Risposta n° 261/E del 9 ottobre 2025

  • Imposta di bollo: non sono soggette a bollo le istanze presentate dall’ente PA all’Inail

    L’istanza di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da una pubblica amministrazione (datore di lavoro) all’Inail, non è soggetta all’imposta di bollo perché l’istanza in esame, essendo una comunicazione obbligatoria per l’alimentazione di una banca dati, non è relativa alla tenuta di pubblici registri né finalizzata ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili. Pertanto, non rientra fra le istanze di cui all’art. 3, comma 1-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n° 642/72, per le quali l’imposta è sempre dovuta ed è a carico del soggetto che presenta l’istanza, anche se ente pubblico, ad eccezione nel caso in cui sia essa un’amministrazione dello Stato.

    Risposta n° 260/E del 7 ottobre 2025

  • F24: il cessionario può solo monetizzare il credito da Dta

    Il cessionario che acquisisce da terzi il credito d’imposta derivante dalle Dta (attività per imposte anticipate) può solo monetizzare l’importo del credito acquistato, incassando le somme oggetto di rimborso, dal momento che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude sia la possibilità di ulteriore cessione che l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n° 241/97.

    Risposta n° 259/E del 2 ottobre 2025

  • Carried interest: i proventi da warrant non sono agevolabili

    Per i proventi derivanti dalla detenzione di warrant assegnati ai manager, non è applicabile il regime agevolato previsto per i carried interest (art. 60 del D.L. n° 50/2017), in quanto le somme corrisposte non costituiscono un diritto patrimoniale rafforzato derivante da una partecipazione al capitale della società. Infatti, le opzioni a pagamento, che consentono al sottoscrittore di ottenere un quantitativo di azioni dell’emittente ad un prezzo prestabilito esercitando l’opzione ad una scadenza prefissata, non attribuiscono al manager la veste di socio.

    Risposta n° 258/E del 1° ottobre 2025

  • Redditi di capitale: piani di incentivazione manageriale senza i requisiti del carried interest

    I proventi da carried interest costituiscono redditi di natura finanziaria se i manager non assumono un sostanziale ruolo di investitori in relazione ai redditi derivanti da SFP (strumenti finanziari partecipativi) assegnati ai manager che hanno sottoscritto azioni ordinarie/speciali. Infatti, il rischio di perdita del capitale investito riguarda solo gli impieghi destinati all’acquisto delle azioni.

    Risposta n° 257/E del 29 settembre 2025

  • Redditi di capitale: agevolati i carried interest se i manager utilizzano solo risorse proprie

    È riconosciuta la possibilità di applicare il regime fiscale di cui all’art. 60 del D.L. n° 50/2017 laddove la remunerazione prevista per delle “Preferred Shares” garantisca al Fondo un ritorno nel proprio investimento più un rendimento fisso e limitato al 10% annuo composto. Solo una volta che sia superato tale limite, l’eventuale eccedenza può andare a remunerare proporzionalmente le altre azioni ordinarie e più che proporzionalmente le azioni con diritti patrimoniali rafforzati. Tale circostanza porta a considerare integrato il requisito della postergazione dell’extra-rendimento.

    Risposta n° 256/E del 29 settembre 2025

  • Redditi di capitale: agevolati i carried interest se i manager utilizzano solo risorse proprie

    È necessario che vi sia un allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri soci per beneficiare del regime dei redditi di natura finanziaria.

    Risposta n° 255/E del 29 settembre 2025

  • Redditi di capitale: agevolati i carried interest se i manager utilizzano solo risorse proprie

    Anche se i manager sottoscrivono azioni con diritti patrimoniali rafforzati con un esborso inferiore all’1% del patrimonio netto della società, i proventi da carried interest costituiscono redditi di natura finanziaria dal momento che risulta rispettato il periodo di investimento minimo quinquennale.

    Risposta n° 254/E del 29 settembre 2025

  • F24: per il cessionario escluso l’utilizzo in compensazione di crediti da trasformazione delle Dta

    I crediti d’imposta da trasformazione delle Dta (Deferred Tax Assets), iscritte a fronte di crediti deteriorati oggetto di cessione e relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace, possono essere acquisiti anche da società che non rivestono la qualifica di intermediario finanziario, non sussistendo limitazioni di legge di carattere soggettivo. Tuttavia, per i crediti d’imposta chiesti a rimborso e ceduti ai sensi dell'art. 43-bis del DPR 602/73, il cessionario può solo monetizzare l'importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.

    Risposta n° 253/E del 26 settembre 2025

  • Reddito di lavoro dipendente: piani d’incentivazione manager senza requisiti del carried interest

    Per i manager, i carried interest sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se l’impegno di investimento è pari almeno all’1% dell’investimento complessivo, il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti e le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo di anni (art. 60 del D.L. n° 50/2017). Nel caso di specie, non risultano rispettati gli ultimi due requisiti: la postergazione e il periodo minimo di detenzione dell’investimento. Pertanto, i proventi percepiti devono essere ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente.

    Risposta n° 252/E del 25 settembre 2025

  • IVA: è ammessa la detrazione per gli acquisti inerenti alla fase liquidatoria

    È detraibile l’IVA relativa alle prestazioni professionali volte al recupero dei crediti insoluti durante la fase di liquidazione volontaria, anche se l’impresa, nell’ambito della sua attività economica, effettuava operazioni attive esenti e, dunque, senza diritto alla detrazione sugli acquisti. Anche nella fase liquidatoria, la detrazione dell’IVA è riconosciuta sempre che le spese sostenute risultino inerenti all’attività d’impresa e non riferibili ad attività esenti o escluse.

    Risposta n° 251/E del 22 settembre 2025

  • Sostituti d’imposta: sono escluse da ritenute le provvigioni su noleggio di prodotti on line

    I compensi percepiti in relazione all’attività di noleggio on line di articoli di abbigliamento non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR n° 600/1973. Infatti, l’elencazione dei rapporti assoggettabili a ritenuta è tassativa e, dal momento che l’attività di noleggio di beni disponibili sulla piattaforma web non rientra in nessuno dei rapporti indicati nel comma 1 dell’art. 25-bis, non si deve operare alcuna ritenuta.

    Risposta n° 250/E del 18 settembre 2025

  • Reddito di lavoro dipendente: tassabile la polizza sanitaria per personale dipendente all’estero

    I contributi versati ad un’assicurazione sanitaria per tutelare i dipendenti all’estero (e i loro familiari), a fronte di eventi quali malattia, infortunio e maternità, non sono qualificabili né come contributi assistenziali né come contributi previdenziali, dal momento che manca sia la finalità di solidarietà collettiva verso soggetti in stato di bisogno, propria dei “contributi assistenziali”, sia l’adempimento ad obblighi di legge al fine di garantire prestazioni previdenziali, proprio dei “contributi previdenziali”. Pertanto, i premi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir.

    Risposta n° 249/E del 18 settembre 2025

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...