Confindustria Vicenza

Interpelli

  • IRPEF: non è tassabile il vitalizio erogato a un ex consigliere regionale residente in Tunisia

    Un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’AIRE, percepisce un assegno vitalizio erogato dalla Regione a seguito della cessazione della carica; chiede se tale reddito debba essere tassato in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Tunisia.
    L’Agenzia precisa che il vitalizio spettante agli ex titolari di cariche elettive non ha natura pensionistica, ma costituisce una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica, qualificata dall’art. 50, comma 1, lettera g), del TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
    Tali redditi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato; pertanto, non sono imponibili in Italia per effetto della normativa interna. Il vitalizio risulta tassato esclusivamente nel Paese di residenza del percettore, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

    Risposta n. 114/E del 29 maggio 2026

  • IRPEF: tassazione concorrente della pensione erogata da un ente francese ad un residente in Italia

    Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente residente in Francia, titolare di una pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore energia, che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. L'istante ritiene che, a seguito della nazionalizzazione della società elettrica francese presso la quale lavorava, la pensione debba essere qualificata come pensione pubblica e, di conseguenza, assoggettata a tassazione esclusiva in Francia, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (art. 19).
    L'Agenzia non condivide tale interpretazione e richiama l'accordo intervenuto tra Italia e Francia in data 20 dicembre 2000, secondo cui le pensioni erogate dalla CNIEG devono essere ricondotte alle prestazioni di sicurezza sociale, disciplinate dall'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra i due Stati, che prevede una tassazione concorrente, cioè in Francia (Stato della fonte) e in Italia (Stato di residenza).
    Ne consegue che, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, il contribuente sarà assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi; la doppia imposizione dovrà essere risolta in Italia (Stato di residenza) tramite il credito d’imposta per le tasse pagate in Francia.

    Risposta n. 113/E del 29 maggio 2026

  • IRPEF: diverso regime impositivo per la pensione erogata ad un ex medico residente in Lussemburgo

    L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una contribuente residente in Lussemburgo, iscritta all'AIRE, titolare di una pensione ENPAM erogata dall'INPS e maturata sia per attività libero-professionale, sia per l'attività svolta come medico ambulatoriale presso una ASL.
    L’Agenzia evidenzia che le diverse componenti della pensione devono essere considerate separatamente ai fini dell'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. La quota riconducibile all'attività libero-professionale e all'iscrizione all'albo professionale rientra tra i “redditi diversi” (art. 22), imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore (Lussemburgo). La quota da attività come medico ambulatoriale presso la ASL, invece, è assimilata al lavoro dipendente, rientra tra le pensioni pubbliche (art. 19) e va tassata esclusivamente in Italia (Stato della fonte); si tratta, infatti, di una pensione pagata da un ente pubblico (INPS) che deriva da lavoro svolto per un ente pubblico, a una contribuente che ha (anche) la cittadinanza italiana.
    Le imposte italiane risultano dovute esclusivamente sulla quota riferibile all'attività svolta presso la ASL, mentre per le somme derivanti dall'attività libero-professionale la contribuente potrà richiedere il rimborso delle eventuali imposte trattenute in Italia.

    Risposta n. 112/E del 29 maggio 2026

  • IVA UE: operazioni a catena e obbligo di identificazione nel Paese di destinazione finale dei beni

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 41-ter del D.L. 331/1993, in materia di operazioni a catena intracomunitarie: la norma riguarda le cessioni successive di beni tra almeno tre soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri, quando i beni sono oggetto di un unico trasporto dal primo cedente all'ultimo acquirente. 
    Nel caso esaminato, una società tedesca acquistava beni da un fornitore polacco e li rivendeva a un cliente italiano, organizzando direttamente il trasporto dalla Polonia all'Italia. La società tedesca aveva comunicato al fornitore una partita IVA tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni; nelle fatture di vendita, inoltre, non aveva fatto riferimento al meccanismo dell’inversione contabile e non aveva designato il cliente italiano come debitore di imposta. Chiede se sia comunque possibile applicare il regime fiscale “semplificato” previsto per le triangolazioni intracomunitarie e, in caso negativo, quali siano le eventuali sanzioni a suo carico.
    L'Agenzia ricorda che, nelle operazioni a catena, il criterio decisivo è l'individuazione della cessione cui attribuire il trasporto intracomunitario. Quando l'operatore intermedio comunica al proprio fornitore un numero IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della merce, il trasporto si considera riferito alla prima cessione, cioè a quella effettuata nei confronti dell'operatore intermedio: tale cessione costituisce quindi l'unica operazione intracomunitaria non imponibile. 
    Di conseguenza, la successiva vendita, effettuata dall'operatore intermedio al cliente finale, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa una cessione interna nello Stato di destinazione dei beni. Nel caso concreto, secondo l’Agenzia, la vendita al cliente italiano è territorialmente rilevante in Italia e la società tedesca era tenuta ad identificarsi ai fini IVA nel nostro Paese.
    Per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni applicabili, la risposta osserva che l’argomento esula dalla disciplina dell'interpello, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo. Di conseguenza, il quesito viene dichiarato inammissibile.

    Risposta n. 111/E del 29 maggio 2026

  • Credito Superbonus: esclusa la possibilità di compensazione con debiti iscritti a ruolo

    Un contribuente intende acquistare un credito d’imposta da Superbonus, ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020, e utilizzarlo per estinguere debiti verso la Cassa Forense affidati all’Agente della Riscossione e oggetto di rateizzazione, mediante il sistema della compensazione orizzontale nel mod. F24. 
    L’Agenzia delle Entrate distingue la compensazione ordinaria dei debiti previdenziali dal pagamento delle somme già iscritte a ruolo. In linea generale, i crediti da bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione con debiti previdenziali e contributivi, purché si tratti di debiti compensabili tramite modello F24 e nel rispetto delle regole proprie del credito utilizzato. Diverso è il caso dei debiti previdenziali già iscritti a ruolo: il credito Superbonus, infatti, non può essere utilizzato per pagare direttamente cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione. 
    L’inibizione, chiarisce l’Agenzia, non deriva dalle limitazioni all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in presenza di carichi affidati all’Agente della Riscossione, poiché tali preclusioni riguardano, in particolare, debiti di natura erariale o carichi derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate; nel caso esaminato, trattandosi di debiti previdenziali verso la Cassa Forense, il blocco non opera.
    Tuttavia, ciò non basta a rendere ammesso il pagamento del ruolo con crediti Superbonus, in quanto l’istituto della compensazione può essere utilizzato soltanto in relazione alle fattispecie espressamente previste. La possibilità di compensare debiti per importi iscritti a ruolo è consentita, ai sensi dell’art. 31 del DL n. 78/2020, limitatamente al “pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte”: il riferimento ai “crediti relativi alle stesse imposte” esclude dall'ambito applicativo i crediti agevolativi, che non possono essere utilizzati come strumento di pagamento diretto della cartella esattoriale.

    Risposta n. 110/E del 27 maggio 2026

  • Imposta di successione: non sono esenti le quote sociali non di controllo in comunione ereditaria

    L’Agenzia delle Entrate torna sull’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge. Ai fini dell’agevolazione, in caso di successione o donazione di partecipazioni in società di capitali, occorre che il trasferimento consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1) del Codice civile, e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.
    Il caso riguarda il trasferimento mortis causa di una partecipazione del 35% in una s.r.l. immobiliare. Alla morte del de cuius senza testamento, la partecipazione, secondo le regole della successione per legge, viene attribuita in comunione ereditaria indivisa ai suoi eredi, i quali già erano titolari, a titolo personale, di altre partecipazioni nella stessa società.
    L’Agenzia ritiene che, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, la partecipazione detenuta in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possa essere sommata alla quota già posseduta individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva, in quanto il titolo del possesso è differente.
    Poiché la partecipazione caduta in successione, autonomamente considerata, non attribuisce il controllo della società, il suo trasferimento mortis causa resta escluso dall’ambito applicativo del regime di esenzione ed è soggetto all’imposta sulle successioni secondo le regole ordinarie.

    Risposta n. 109/E del 26 maggio 2026

  • Agevolazione prima casa: è ammessa per l’acquisto di un immobile collabente privo di abitabilità

    L’Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento, espresso nella precedente risposta n. 357/2019, in tema di applicabilità dell’agevolazione “prima casa” in caso di acquisto di un fabbricato collabente, censito nella categoria catastale F/2 (immobili totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio).
    Un contribuente, intenzionato ad acquistare un fondo rustico con annessa unità collabente (costituita da trulli), oggetto di interventi di ristrutturazione e successivamente destinata ad abitazione, chiede se sia possibile applicare l’agevolazione “prima casa” già al momento dell’acquisto, pur trattandosi di un immobile attualmente non abitabile e privo di rendita catastale.
    L’Agenzia ricorda che il beneficio è disciplinato dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, e presuppone, oltre ai requisiti soggettivi dell’acquirente, che l’acquisto riguardi una casa di abitazione diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In linea generale, deve trattarsi di un immobile astrattamente idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a soddisfare esigenze abitative. 
    Tuttavia, recependo il recente orientamento della Corte di Cassazione – secondo cui non è richiesto che l’immobile sia idoneo all’uso abitativo al momento dell’acquisto, come già ammesso per i fabbricati in corso di costruzione – l’Agenzia riconosce che il beneficio può spettare anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria F/2. Non è decisiva l’assenza di abitabilità al momento del rogito, né la classificazione catastale come unità collabente; ciò che rileva è la suscettibilità del fabbricato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.
    Resta però una condizione essenziale: l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza, previsto per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio. Devono inoltre sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina “prima casa” e l’acquirente deve rendere nell’atto le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis.

    Risposta n. 108/E del 26 maggio 2026

  • Abuso del diritto: non c'è se la riorganizzazione societaria ha il fine di proseguire l’attività

    L’Agenzia delle Entrate esamina una complessa operazione di riorganizzazione societaria, realizzata mediante cessione di partecipazioni tra società del gruppo e successiva scissione asimmetrica non proporzionale di compendi immobiliari. Il caso riguarda la separazione di diversi rami di attività e patrimoni immobiliari tra gruppi familiari, interessati a proseguire in autonomia i rispettivi percorsi imprenditoriali.
    L’Agenzia richiama il principio secondo cui la scissione, anche non proporzionale, non presenta profili elusivi quando non è diretta, di fatto, a surrogare lo scioglimento del rapporto societario e l’assegnazione del patrimonio ai soci, attraverso l’attribuzione dei beni a società di “mero godimento”, al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti o delle riserve di utili usufruendo del regime di neutralità fiscale. Condizione essenziale è che la scissione si inserisca in un effettivo progetto di riorganizzazione aziendale, finalizzata all’effettivo proseguimento dell’attività d’impresa da parte di ciascuna società partecipante.
    Nel caso specifico, valorizzando le ragioni organizzative e gestionali dell’operazione, diretta a superare una situazione di conflitto nella governance e a separare i diversi interessi societari e familiari. viene esclusa la sussistenza di un abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000. L’Agenzia ritiene che il ricorso al regime di neutralità fiscale, previsto dall’art. 173 del TUIR, non determini un vantaggio fiscale indebito, poiché l’operazione è finalizzata a consentire a ciascun socio, o gruppo di soci, di disporre di una propria holding, attraverso la quale gestire autonomamente gli investimenti e il passaggio generazionale a favore dei rispettivi discendenti.
    Le medesime conclusioni vengono confermate anche ai fini IVA, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

    Risposta n. 107/E del 25 maggio 2026

  • IRPEF: sulla pensione italiana percepita da un residente in Lussemburgo sono dovute le addizionali

    L’istante, residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percepisce una pensione pubblica, maturata per l’attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione italiana, assoggettata a imposizione in Italia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Chiede all’Agenzia delle Entrate se la sua pensione sia soggetta, oltre che all’IRPEF, anche alle relative addizionali comunale e regionale.
    L’Agenzia risponde in senso affermativo: se la pensione è imponibile in Italia ai fini IRPEF, sono dovute anche le addizionali regionale e comunale, indipendentemente dalla residenza estera del percettore. Per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui è prodotto il reddito; se il reddito italiano è costituto da una pensione, il luogo di produzione coincide con il Comune in cui ha sede l’ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico (nel caso specifico l’INPS, tenuto a riscuotere IRPEF e addizionali in qualità di sostituto d’imposta).
    Per quanto attiene alla convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Lussemburgo, l’Agenzia osserva che l’elenco delle imposte italiane alle quali si applicano le disposizioni pattizie, anche dopo l’aggiornamento introdotto con il protocollo del 21 giugno 2012, non menziona le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Pertanto, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della convenzione: la relativa potestà impositiva italiana non è determinata dalle disposizioni pattizie, ma deriva esclusivamente dalla normativa interna.

    Risposta n. 106/E del 25 maggio 2026

  • IVA: è esente l’importazione di una barca personale di un soggetto che si trasferisce in Italia

    L’argomento dell’interpello è l’esenzione IVA prevista per l’importazione in Italia di beni personali da parte di un soggetto che trasferisce la propria residenza da un Paese extra-UE. Il caso specifico riguarda un’imbarcazione da diporto, acquistata da oltre sei mesi e utilizzata a fini privati, formalmente intestata a una società estera con sede nell’Isola di Man, ma nella piena disponibilità del contribuente, residente nel Regno Unito.
    Secondo l’art. 4 della direttiva UE 2009/132, il riconoscimento dell’esenzione richiede due condizioni fondamentali: il bene deve essere stato in possesso dell’interessato e deve essere stato utilizzato nel luogo della precedente residenza per almeno sei mesi prima del trasferimento.
    Secondo l’Agenzia, la detenzione tramite una struttura societaria non esclude, di per sé, il regime di esenzione, perché il possesso non coincide necessariamente con la proprietà formale, ma può consistere anche nella disponibilità economica e nel controllo effettivo del bene, purché sia dimostrato che viene effettivamente utilizzato come bene personale.
    Neppure la registrazione dell’imbarcazione nell’Isola di Man è ritenuta ostativa all’applicazione del beneficio fiscale, tenuto conto del particolare collegamento fiscale e doganale con il Regno Unito.
    Resta ferma, in ogni caso, la necessità di una verifica concreta dei requisiti e la separata valutazione del trattamento doganale dell’operazione.

    Risposta n. 105/E del 25 maggio 2026

  • Casse previdenziali e Fondi pensione: quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital

    Ai fini del regime di esenzione dalle imposte sui redditi, previsto per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti qualificati effettuati da Casse previdenziali e Fondi pensione (art. 1, commi 88-96, della L. 232/2016), la quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital richiesta per accedere all’agevolazione è pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dal 2027 (art. 18 del D.L. n. 95/2025). Tale quota va verificata anno per anno, assumendo come base gli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
    Nel caso in cui nell’anno successivo la percentuale di investimenti in FVC diminuisca, perché vengono effettuati ulteriori investimenti qualificati, senza adeguare anche la quota destinata ai FVC, l’esenzione resta ferma per gli investimenti già agevolati nel periodo precedente, ma non si estende ai nuovi investimenti effettuati nel periodo successivo.
    Nel calcolo della soglia rilevano anche gli impegni vincolanti ad investire in Fondi di Venture Capital e gli investimenti realizzati indirettamente, tramite fondi di fondi o veicoli societari.

    Risposta n. 104/E del 25 maggio 2026

  • CPB: per l’imprenditore individuale, l’acquisto di azienda non è causa di cessazione del regime

    Le operazioni straordinarie, se realizzate da società o enti, determinano la cessazione degli effetti del Concordato Preventivo Biennale, ai sensi della lettera b-ter) dell’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024; tale norma, tuttavia, non estende esplicitamente il suo ambito applicativo alle imprese individuali.
    Pertanto, l’acquisto di un’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al CPB non è causa di cessazione del regime, in quanto la disposizione sulla decadenza dal beneficio non opera per le imprese individuali.

    Risposta n° 103/E del 2 aprile 2026

  • Credito R&S: restituzione del credito già fruito a fronte dell’accesso al Nuovo Patent Box

    Nel caso in cui un’impresa, impegnata nel settore digitale, abbia già fruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3 del DL n. 145/2013) per la creazione di una piattaforma software e intenda beneficiare, in relazione ai medesimi costi, del Nuovo Patent Box (art. 6, comma 10-bis, del DL 146/2021), trova applicazione il meccanismo di recapture relativo al credito già fruito. Infatti, poiché la nuova agevolazione riduce i costi utilizzati per quantificare il credito R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2023.
    La restituzione del credito R&S deve essere effettuata tramite modello F24 - utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento usati in compensazione, indicando l’importo da restituire tra gli “importi a debito versati” - entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.
    L’obbligo di restituzione sorge nel momento in cui scatta il meccanismo premiale del Patent Box, cioè nel periodo d’imposta in cui il software è registrato alla SIAE (nel caso in esame, nel 2025). La restituzione del credito R&S deve avvenire in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal Patent Box, indipendentemente dal fatto che il periodo di riferimento generi un reddito o una perdita.
    Per l’IRAP, la normativa non consente di generare un valore negativo della produzione netta utilizzabile negli anni successivi. Tuttavia, l’obbligo di restituzione del credito R&S resta: la società dovrà procedere alla restituzione del credito d'imposta anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box relativa alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP.

    Risposta n° 102/E del 2 aprile 2026

  • IRPEF: tassate le borse di studio corrisposte a figli e orfani degli iscritti a Fondi speciali

    Le borse di studio corrisposte a figli e orfani dei dipendenti pubblici o pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost, non essendo i beneficiari legati all'erogatore da un rapporto di lavoro dipendente, rientrano nella categoria dei redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. In assenza di una specifica previsione di esenzione, tali importi sono assoggettati a tassazione.
    Ai fini IRAP, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio concorrono alla formazione della base imponibile del soggetto erogatore.

    Risposta n° 101/E del 2 aprile 2026

  • CPB: non è causa di esclusione il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci

    In presenza di studi associati e professionisti partecipanti che svolgono anche attività di lavoro autonomo con partita IVA individuale, l’adesione al Concordato preventivo biennale è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
    Nel caso dell’interpello, uno studio professionale associato, che ha aderito al CPB per il 2025-2026, è formato da due soci: il socio di maggioranza ha aderito al CPB per il medesimo biennio 2025-2026, mentre il socio di minoranza, che non ha aderito alla proposta concordataria, ha receduto dall’associazione professionale a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed è stato sostituito da un nuovo socio, con CPB “individuale” già in essere per il biennio 2024-2025. 
    L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce causa di esclusione dal Concordato; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.

    Risposta n° 100/E del 2 aprile 2026

  • ZLS: il credito d’imposta non spetta per l’ammodernamento di mezzi marittimi

    Il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024, spetta per gli investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate all’interno del perimetro della ZLS, così come individuata, nel caso specifico dell’interpello, dalla competente Regione Veneto. Per la definizione di ''struttura produttiva'', occorre far riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 2016, in relazione all'analogo credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
    L’Agenzia delle Entrate precisa che l'individuazione di una struttura produttiva e la sua collocazione sono questioni di fatto, non sindacabili o valutabili in sede di interpello, ritenuto inammissibile per lo specifico quesito. 
    Viene comunque sottolineato che risulta agevolabile con il credito d’imposta ZLS esclusivamente l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (art. 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024): l’ammodernamento dei mezzi marittimi di cui la società istante è proprietaria, pertanto, non rientra negli investimenti che beneficiano dell’incentivo.

    Risposta n° 99/E del 2 aprile 2026

  • CPB: il blocco del cantiere dell'unico cliente è circostanza eccezionale che fa cessare il regime

    Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali, individuate dall’art. 4 del decreto MEF del 14 giugno 2024, qualora i redditi effettivi del contribuente risultino inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a quelli concordati. Tra queste circostanze è annoverata anche la sospensione dell’attività del contribuente, a causa dell’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente per eventi di natura straordinaria.
    Il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell'unico committente del soggetto che ha aderito al CPB - il quale svolge l’attività di agente immobiliare - può integrare una circostanza eccezionale, in linea con quelle previste dal MEF, sempre che la chiusura del cantiere abbia comportato l’impossibilità per il committente di accedere al cantiere e, di conseguenza, l’inattività del contribuente.
    In tal caso, il CPB cesserà di produrre i propri effetti nei confronti dell’agente immobiliare, qualora nel 2025 rilevi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati, in conseguenza della persistenza del blocco del cantiere dell'unico committente.

    Risposta n° 98/E del 1° aprile 2026

  • IRES: regime PEX applicabile solo se la partecipata è potenzialmente idonea a svolgere l’attività

    Per poter beneficiare del regime PEX, il requisito della “commercialità” in capo alla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione (art. 87 TUIR, comma 1, lettera d)) può ritenersi sussistente già nella fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita, o quantomeno disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli (circolare AdE n. 7/2023). La circolare evidenzia che la linea di confine tra la fase di start up in senso proprio, quale insieme di attività meramente preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa, e l'attività commerciale dell'impresa assume una dimensione variabile, a seconda delle specificità del settore produttivo di appartenenza: in alcuni settori, determinate attività - che, in linea di principio, potrebbero essere considerate meramente preparatorie possono, al contrario, considerarsi esplicative dell'esercizio di attività di impresa.
    Nel caso di specie, le società partecipate, operanti nel settore della produzione di energia, non risultano aver posto in essere quel complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti espressamente richiamate dalla circolare n. 7/2013 e considerate, nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico, come realizzazione, sia pure parziale, dell'oggetto sociale.
    Pertanto, in capo a tali società non sussiste il requisito della commercialità; di conseguenza, alla plusvalenza realizzatasi a seguito della cessione delle relative partecipazioni non è applicabile il regime di Participation Exemption di cui all’art. 87 del TUIR.

    Risposta n° 97/E del 1° aprile 2026

  • IRES E IRAP: imponibili le somme dovute in base ad un accordo transattivo di natura novativa

    Oggetto dell’interpello è un accordo transattivo, con il quale è stata definita l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte nel giudizio; in sede di transazione, ne è stata prevista espressamente la natura novativa, nonché l'assoggettamento ad IVA delle somme riconosciute all’istante (destinate, fin dall’origine, ad essere distribuite ai creditori in forza di un concordato preventivo omologato).
    Stante il carattere novativo della transazione, che presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria attraverso reciproche concessioni, le somme ricevute dall’istante rappresentano un componente positivo di reddito, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR e imponibile ai fini IRES, anche se la proposta di concordato prevede che gli importi recuperati attraverso l'azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari.
    Tali importi assumono piena rilevanza anche ai fini IRAP, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto Economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

    Risposta n° 96/E del 1° aprile 2026

  • IRAP: il costo del personale a tempo indeterminato è deducibile anche se impiegato all’estero

    Ai fini della deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi relativi al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero, senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni all'estero, non si deve far riferimento all’art. 12 del D.lgs. n. 446/1997, dedicato alla “determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti”, ma alle regole ordinarie contenute negli artt. 5 e 11 del decreto. In effetti, un soggetto passivo residente in Italia che svolge all'estero la propria attività, senza disporre di una stabile organizzazione estera, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero). 
    Pertanto, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 11, comma 4¬octies, del D.lgs. n. 446, è possibile dedurre dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero (senza una branch), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale.

    Risposta n° 95/E del 1° aprile 2026

  • IVA: i servizi non accessori all’accesso ad un evento seguono gli ordinari criteri territoriali

    I servizi consistenti nell'organizzare e nell'agevolare la partecipazione di un soggetto passivo IVA extra-UE ad un evento che si terrà in Italia, forniti da un operatore italiano sulla base di un mandato senza rappresentanza, non hanno natura di servizi accessori al servizio di accesso alla manifestazione; pertanto, non rientrano nell'art. 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/72, che attrae la territorialità IVA di tali servizi nel luogo in cui si svolge materialmente l'evento. Possono essere considerati accessori all’accesso soltanto i servizi direttamente collegati allo svolgimento della manifestazione, se la loro erogazione è inserita nel processo organizzativo dell’evento stesso, mentre, nel caso specifico, la società istante non ha alcun ruolo nell’organizzazione dell’evento e si limita a mettere a disposizione del cliente una serie di servizi selezionati da terzi, come alloggi, trasporti o servizi di accoglienza.
    Di conseguenza, le prestazioni acquistate dal soggetto italiano in qualità di mandatario e dallo stesso “ribaltate” al cliente estero mantengono la propria identità oggettiva, nel rispetto del principio di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo del Decreto IVA, e vanno riaddebitate al mandante secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio. Ad esempio, per i servizi di alloggio, ristorazione e catering, la rilevanza territoriale ai fini IVA va individuata in base al luogo in cui la prestazione è materialmente resa, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR n. 633/72. 
    Per quanto riguarda il mark-up applicato dalla mandataria, si ritiene che sia assimilabile ad una commissione, poiché la sua finalità è quella di remunerare la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del mandante, soggetto passivo extra-UE; la territorialità IVA di tale fee è disciplinata dal criterio generale stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72, con conseguente separata fatturazione della stessa in regime di fuori campo IVA.

    Risposta n° 94/E del 1° aprile 2026

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