Confindustria Vicenza

Interpelli

  • Accollo fiscale: il debito dell'accollato non può essere compensato con crediti dell'accollante

    La compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/97 non trova applicazione nell’ambito dell’accollo tributario, poiché è ammessa soltanto tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto: in via generale, il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti d’imposta dell’accollante.
    Pertanto, qualsiasi schema che preveda l’utilizzo di crediti di un soggetto per estinguere debiti di un altro, anche nell’ambito di una struttura di rete, è da considerarsi un accollo illegittimo.

    Risposta n° 291/E del 12 novembre 2025

  • Convenzioni contro le doppie imposizioni: fondo pensione USA liquidato a erede residente in Italia

    Le somme erogate all’erede, residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del fondo pensione statunitense, sono riconducibili tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius. Trattandosi di somme percepite in qualità di erede, l’importo va assoggettato a tassazione separata, a norma dell’art. 7, comma 3, del TUIR.
    Nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Usa, i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 18 (“Pensioni, ecc.”), ma nella norma residuale dell’art. 22 (“Altri redditi”), che, parimenti, prevede l’imposizione esclusiva di tali somme nello Stato di residenza del beneficiario. In base al regime convenzionale, pertanto, nessuna ritenuta doveva essere applicata negli USA.

    Risposta n° 290/E del 12 novembre 2025

  • Redditi diversi: è interamente imponibile l’indennità da servitù volontaria

    L’indennità percepita per la costituzione di una servitù volontaria, a seguito di una procedura espropriativa per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir, che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 92, lett. b), della Legge di Bilancio 2024, annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

    Risposta n° 289/E del 7 novembre 2025

  • IVA di gruppo: l’esonero dalla garanzia è possibile anche con la dichiarazione integrativa

    Con riguardo all’esonero dalla garanzia per le eccedenze a credito utilizzate in compensazione nel regime di liquidazione IVA di gruppo 633/72, la sussistenza del requisito biennale di svolgimento dell’attività va verificata alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Se il requisito non è stato attestato nella dichiarazione originaria, laddove non siano stati avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è possibile rimediare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, completa del visto di conformità, entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, fermo restando che le compensazioni effettuate prima dell’integrativa sono sanzionabili. Infatti, le compensazioni infragruppo producono effetti solo dal momento in cui l’attestazione è resa; per quelle pregresse si applicano le sanzioni di cui all’art. 11, comma 7-bis o dell’art. 13, comma 6, del D.lgs. n° 471/1997, a seconda del ritardo (meno o più di 90 giorni dall’invio della dichiarazione originaria).

    Risposta n° 288/E del 7 novembre 2025

  • IVA: l’attività formativa è esente solo se riconosciuta

    Le attività formative e didattiche sono esenti ai fini IVA a norma dell’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72 se riconosciute anche “per atto concludente”, cioè se approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, regioni, enti locali, università, ecc.). Il riconoscimento “per atto concludente” mediante finanziamento attiene alle prestazioni formative riconducibili ad uno specifico progetto finanziato dall’ente pubblico; al contrario, laddove il finanziamento non è ottenuto per lo specifico progetto didattico, ma, più in generale, per finanziare l’iniziativa imprenditoriale, non integra i requisiti di un riconoscimento “per atto concludente” della specifica attività didattica e formativa posta in essere. In tale ultima ipotesi, non sussistendo il requisito soggettivo del riconoscimento, non ricorrono le condizioni per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72.

    Risposta n° 287/E del 6 novembre 2025

  • Sostituto d’imposta: la ritenuta sulle commissioni della casa madre estera grava sulla branch

    La stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR n° 600/73 sulle provvigioni corrisposte a broker e agenti assicurativi che agiscono nel mercato italiano, anche se la stabile organizzazione assume il ruolo di mero centro di incasso temporaneo dei premi assicurativi e non è parte contrattuale nei rapporti di provvigione. La ritenuta va operata sia nel caso in cui la branch italiana riceva i premi già al netto delle commissioni spettanti ai broker sia nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione trasferisca i premi ai broker accreditati, che quest’ultimi, a loro volta, riversano alla casa madre estera.

    Risposta n° 286/E del 5 novembre 2025

  • Contribuenti forfettari: è dovuta la Tassa etica al ricorrere dei presupposti

    Se ricorrono i presupposti di legge, anche i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla Legge n° 190/2014, devono versare la Tassa etica, cioè un’addizionale del 25% dovuta per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dal momento che tale imposta non rientra tra quelle sostituite dal regime agevolato. In tale ipotesi, la base imponibile è pari all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa etica, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata.

    Risposta n° 285/E del 4 novembre 2025

  • CPB: il termine per il ravvedimento speciale non è derogabile per i soggetti non solari

    Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine ultimo per l’accesso al ravvedimento speciale non è derogabile anche se anteriore rispetto al momento finale per l’adesione al concordato preventivo biennale, ferma restando la necessità di perfezionare l’adesione al CPB entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Risposta n° 284/E del 4 novembre 2025

  • Reddito d’impresa: non è neutrale la permuta di cosa presente contro cosa futura

    Nel caso di permuta tra un bene presente e un bene futuro, l’operazione risulta equiparabile ad una vera e propria cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, senza tuttavia la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dall’art. 86, comma 2, del Tuir con riguardo alla permuta di soli beni ammortizzabili. In altri termini, l’intera plusvalenza generata dalla permuta concorre a formare il reddito d’impresa e non il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito: infatti, la cosa futura, non ancora esistente, non può essere oggetto di ammortamento fiscale e non rientra quindi tra i beni (ammortizzabili) che consentono di applicare il regime di favore.

    Risposta n° 283/E del 4 novembre 2025

  • Consolidato fiscale: sono modificabili i criteri di attribuzione delle perdite in caso di revoca

    Per le società che aderiscono al regime di consolidato fiscale, laddove si verifichi l’interruzione del regime nel primo anno del nuovo triennio, è comunque possibile modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, comunicandolo in via preventiva tramite lo specifico modello, anche se la dichiarazione dei redditi non è ancora disponibile al momento dell’interruzione del consolidato.

    Risposta n° 282/E del 4 novembre 2025

  • Bonus edilizi: il conferimento dell’unica azienda limita il trasferimento dei crediti

    In caso di conferimento dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale a favore di una Srl di nuova costituzione, i crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura, conferiti nella nuova società, non possono formare oggetto di un’ulteriore e successiva libera cessione da parte della Srl neocostituita, se non verso i soggetti qualificati previsti dall'art. 121 del D.L. n° 34/2020 (banche e intermediari finanziari).

    Risposta n° 281/E del 4 novembre 2025

  • Reddito d’impresa: imponibile la plusvalenza della controllata della società in concordato

    Costituisce realizzo di plusvalenze la cessione di beni realizzate dalla società controllata dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, dato che l’esenzione di cui all’art. 86, comma 5, del Tuir risulta applicabile solo nei confronti della società assoggettata a concordato, che deve necessariamente detenere la titolarità del diritto di proprietà sui beni ceduti ai creditori o ai terzi. Inoltre, sono imponibili per il 5% gli utili distribuiti alla società controllante (Ifrs adopter) dalla propria controllata in sede di riparto del residuo attivo di liquidazione, se la partecipazione non è detenuta per la negoziazione, mentre costituisce plusvalenza l’importo ricevuto a titolo di restituzione del capitale sociale e delle riserve di capitale per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

    Risposta n° 280/E del 3 novembre 2025

  • Agevolazioni fiscali: compete l’Artbonus anche per attività dello spettacolo

    Per un’associazione inserita nella categoria “Centri di produzione musica”, le erogazioni liberali ricevute e destinate a sostenere l’attività concertistica e corale possono fruire dell’Artbonus di cui all’art. 1 del D.L. n° 83/2014 (cioè di un credito d’imposta nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali), in quanto il soggetto beneficiario possiede i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo.

    Risposta n° 279/E del 3 novembre 2025

  • Fusione per incorporazione: le perdite non sono riportabili senza perizia di stima

    Per il riporto delle perdite fiscali nell’ambito di una fusione per incorporazione realizzata nel 2024, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 192/2024, nel caso in cui le perdite superino il patrimonio netto contabile, la relazione giurata di stima che quantifica il patrimonio netto a valori economici costituisce un requisito imprescindibile al fine del riporto delle perdite eccedenti. Al contrario, in assenza di una relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto, le perdite fiscali dell’incorporata risultano riportabili solo nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio, rettificato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi.

    Risposta n° 278/E del 3 novembre 2025

  • Reddito di lavoro autonomo: i contributi in conto impianti riducono il costo fiscale del bene

    A partire dal 2025, per effetto dell’introduzione del principio di “onnicomprensività” inserito nell’art. 54, comma 1, del Tuir – ad opera del D.lgs. n° 192/2024 – i contributi in conto impianti percepiti da un professionista riducono il costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui si riferiscono, riducendo l’importo degli ammortamenti deducibili. Se il contributo viene incassato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il bene strumentale è stato acquistato, il contributo genera in quell’anno una sopravvenienza attiva imponibile per le quote di ammortamento dedotte in eccedenza; va da sé che nei periodi d’imposta successivi a quello di riscossione, occorre rilevare le quote di ammortamento assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei contributi.

    Risposta n° 277/E del 3 novembre 2025

  • IVA: emissione della nota di variazione in caso di consecuzione tra procedure concorsuali

    Ai fini IVA, nell’ipotesi di un debitore sottoposto a concordato preventivo prima del 26 maggio 2021, convertito poi nell’istituto della liquidazione, la nota di variazione in diminuzione, per la quota di credito ammessa allo stato passivo, va emessa dopo che sia accertata l’infruttuosità della procedura di concordato. Invece, con riguardo alla percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all’importo “falcidiato” in sede di concordato preventivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo, poiché è in tale momento che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.

    Risposta n° 276/E del 3 novembre 2025

  • Irpef: l’erede minorenne deve presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius

    Il minore, chiamato all’eredità di un soggetto defunto, acquista la qualità di erede nel momento in cui accetta l’eredità con beneficio di inventario per mezzo del suo legale rappresentante, anche se l’inventario non è stato ancora redatto. In tale specifica ipotesi, l’erede minorenne è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti dal defunto, oltre che a provvedere al versamento delle imposte, fruendo della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65, comma 3, del DPR n° 600/73.

    Risposta n° 275/E del 3 novembre 2025

  • Regime degli impatriati: non sono agevolate le somme percepite dopo il trasferimento di residenza

    Non possono beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.lgs. n° 147/2015 i compensi riferibili ad attività lavorativa prestata in Italia durante il periodo di fruizione del regime di favore, ma percepiti in periodi d'imposta successivi, in cui il dipendente non risulta più fiscalmente residente in Italia. 
    L’Agenzia delle Entrate ricorda che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell’art. 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività lavorativa svolta in precedenza. Pertanto, il regime speciale per gli impatriati non si applica agli emolumenti differiti erogati in un anno in cui il lavoratore non rientra più nel regime, avendo trasferito all’estero la propria residenza fiscale; tali redditi devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie, ferma restando la verifica della tassazione concorrente prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Risposta n° 274/E del 28 ottobre 2025

  • Bonus edilizi: non spetta la detrazione al 50 per cento al soggetto residente all’estero

    Un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero, che esegue lavori di ristrutturazione su un immobile di sua proprietà ubicato in Italia, non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR nella misura maggiorata del 50 per cento, ma solo, nel rispetto delle ulteriori condizioni, nella misura del 36 per cento. L’aliquota “maggiorata” prevista per gli interventi di recupero, infatti, compete soltanto se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: per il possessore di un immobile in Italia che ha la residenza all’estero, la condizione che l’unità sia destinata ad abitazione principale non può essere soddisfatta.

    Risposta n° 273/E del 27 ottobre 2025

  • Reddito di lavoro dipendente: imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri

    L’imposta sostitutiva del 5 per cento, prevista dall’art. 1, comma 354, della Legge n° 207/2024 per i compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del Comparto sanità, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, non può essere applicata ai compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità” e per le “prestazioni svolte in sede elettorale”, in quanto non assimilabili alle prestazioni di lavoro straordinario richiamate dall’art. 47.

    Risposta n° 272/E del 27 ottobre 2025

  • Imposta di donazione: donazione della nuda proprietà di una quota societaria con diritto di voto

    È esente dall’imposta di donazione l’atto con cui si dona ai propri figli la nuda proprietà di una quota societaria di maggioranza, unitamente al trasferimento - con specifica indicazione nell’atto di donazione - della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società, consentendo agli stessi, in comunione tra loro, di acquisire il controllo societario e di mantenerlo per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/90).

    Risposta n° 271/E del 27 ottobre 2025

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