Confindustria Vicenza

Interpelli

  • IVA: è applicabile l’aliquota del 10% per la ristrutturazione della sede di una APS

    La ricostruzione della sede di una APS (Associazione di promozione sociale) non è qualificabile come realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria e, pertanto, non compete l’aliquota IVA agevolata del 10% in base al combinato disposto dei punti n° 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72. In particolare, la nuova sede dell’associazione non sembra possedere le caratteristiche di una “delegazione comunale”, in quanto non appare funzionalmente destinata a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività. Tuttavia, resta pur sempre possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% laddove l’intervento integri i requisiti di una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Nel caso di specie, l’APS è in possesso di un “Permesso di costruire in deroga”, da cui emerge che le opere edilizie da realizzare, consistenti nella demolizione di edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Di conseguenza, fermo restando che la qualificazione tecnica dell’intervento spetta agli organi comunali competenti, in presenza dei requisiti normativi previsti, le prestazioni rese dalle ditte appaltatrici sembrerebbero poter fruire dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del punto n° 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72.

    Risposta n° 150/E del 22 luglio 2026

  • Redditi di capitali: è neutrale la fusione di fondi transfrontalieri

    La fusione per incorporazione tra fondi Ucits di diversi Stati Ue non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia, dal momento che non è annoverabile tra gli eventi che danno luogo ad imposizione. Ciò dipende dalla natura stessa dell’operazione, che non realizza alcun disinvestimento da parte del partecipante: infatti, le quote del fondo incorporato vengono sostituite con quote di pari valore del fondo incorporante e, da parte sua, l’investitore non vende le sue quote, non riceve somme di denaro e non consegue alcun provento. Pertanto, l’attribuzione agli investitori italiani delle quote del fondo incorporante non genera né redditi di capitale né redditi diversi e, per questo motivo, non va applicata la ritenuta del 26% di cui all’art. 10-ter della Legge n° 77/1983.

    Risposta n° 149/E del 20 luglio 2026

  • Redditi di capitale: sono esenti gli interessi di buoni postali per residenti in Stati white list

    Gli interessi maturati su buoni fruttiferi postali, detenuti da un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera e ancor prima in Germania, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva italiana del 12,50% al momento della riscossione, a condizione che il trasferimento della residenza estera in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (appartenenti alla white list del 4 settembre 1996) non sia successiva alla data di emissione dei titoli. A tal fine, l’intermediario residente in Italia (cioè Poste italiane) è tenuto ad acquisire l’attestazione della residenza in un Paese white list rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui il beneficiario ha la residenza oppure, in alternativa, l’autocertificazione di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001. La documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti che le condizioni richieste per l’esenzione (cioè la residenza in un Paese white list) non siano mutate durante l’intero periodo di possesso dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l’attestazione deve riguardare ciascuno degli Stati esteri interessati.

    Risposta n° 148/E del 20 luglio 2026

  • Dichiarazione integrativa: non è ammesso il passaggio da rimborso a cessione del credito

    Una società consolidante che ha presentato il modello CNM 2024, relativo al periodo d'imposta 2023, non può trasmettere una dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta della gestione del credito Ires da rimborso a cessione infragruppo ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n° 602/73, per poterlo utilizzare in compensazione nella propria dichiarazione. Infatti, non si tratta di un errore dichiarativo: il credito è stato correttamente esposto in dichiarazione e la scelta di destinarlo a rimborso è stata consapevolmente effettuata dal contribuente. Pertanto, non è applicabile né il comma 8 dell’art. 2 del DPR n° 322/98, che riguarda esclusivamente la correzione di errori o omissioni, né il successivo comma 8-ter, che consente il solo passaggio da rimborso a compensazione. In conclusione, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata come strumento per passare dalla richiesta di rimborso alla compensazione e non per trasformare il rimborso in cessione del credito, non risultando ammessa nessuna interpretazione estensiva.

    Risposta n° 147/E del 16 luglio 2026

  • Imposta di donazione: non è dovuta per i beni che retrocedono dal trust al disponente

    L’imposta di donazione non è applicabile all’atto di scioglimento anticipato di un trust, implicante la retrocessione in capo al disponente della nuda proprietà delle partecipazioni sociali conferite, a causa dell’assenza del presupposto impositivo di cui all’art. 4-bis, comma 1, del D.lgs. n° 346/90, non verificandosi alcun trasferimento di ricchezza a favore dei beneficiari, dal momento che i beni tornano al soggetto che li ha originariamente conferiti nel trust. Allo stesso modo, anche con riguardo alle imposte dirette, l’operazione è fiscalmente irrilevante e non si generano plusvalenze tassabili, dato che né l’apporto originario della nuda proprietà né la sua retrocessione sono avvenuti a titolo oneroso.

    Risposta n° 146/E del 16 luglio 2026

  • Agevolazione prima casa: è applicabile anche al fabbricato abitativo insistente su due Comuni

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguarda l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ad un fabbricato pervenuto per successione ereditaria, costituito da un’unica abitazione e da due garage pertinenziali, suddiviso in due particelle edilizie ricadenti in differenti Comuni catastali: tale circostanza preclude la possibilità di procedere alla loro fusione catastale, in quanto le operazioni di accorpamento sono ammesse esclusivamente  per unità immobiliari appartenenti al medesimo Comune catastale.
    L’Agenzia, richiamando i chiarimenti già forniti con la risposta n. 155/2023, ritiene che l’agevolazione sia applicabile all’intero immobile – fermo restando il possesso dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio –  anche quando l’unità abitativa sia formalmente costituita da due distinte particelle catastali, non riunibili catastalmente, a condizione che le stesse siano state “unite di fatto ai fini fiscali”, con apposita pratica catastale, in quanto “prive di autonomia funzionale e reddituale”. L’unione di fatto delle particelle, valida ai soli effetti fiscali, deve essere effettuata seguendo la procedura descritta nella richiamata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.7 (“Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali”).

    Risposta n° 145/E del 13 luglio 2026

  • Imposta di bollo: per il libro giornale elettronico, va computata per ciascun periodo d’imposta

    Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014.
    Il conteggio delle 2.500 registrazioni non può essere effettuato in modo unitario e progressivo tra esercizi successivi, ma separatamente per ciascun periodo d'imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Le registrazioni residue di un esercizio, infatti, non si cumulano con quelle dell'esercizio successivo, in quanto l’espressione normativa “o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni. Qualora, nel corso dell’esercizio, nel libro giornale tenuto in modalità telematica sia registrato un numero di operazioni inferiore a 2.500, si ritiene comunque soddisfatto il presupposto dell’imposta di bollo che sarà dovuta per il relativo esercizio, da versare entro 120 giorni dalla chiusura.
    La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica, in definitiva, presenta differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo, in cui il presupposto del tributo è costituito dalla bollatura e dalla vidimazione delle pagine, e non dall'utilizzo del registro durante l'anno mediante le relative operazioni di registrazione.

    Risposta n° 144/E del 13 luglio 2026

  • Imposta di donazione: non c'è esenzione se il controllo societario è trasferito solo formalmente

    Non è esente dall'imposta sulle donazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990, il trasferimento della nuda proprietà del 95% delle quote di società di capitali con annessi diritti di voto, realizzato dal padre in favore del figlio mediante patto di famiglia, qualora le clausole statutarie riconoscano al donante diritti particolari tali da impedire un reale passaggio del controllo (nel caso specifico: usufrutto, diritto di ricoprire le cariche di amministratore e presidente, poteri decisionali e di gradimento modificabili solo con una maggioranza del 96%).
    Poiché il figlio non acquisisce un effettivo controllo della holding, l’operazione non può beneficiare dell’esenzione: il trasferimento tramite patto di famiglia va assoggettato all’imposta di donazione secondo le regole ordinarie.

    Risposta n° 143/E del 13 luglio 2026

  • IVA: è imponibile il rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale in posizione di comando

    L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento, agli effetti dell’IVA, delle somme erogate da una struttura commissariale a una società pubblica, a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando, nell’ambito della Pubblica Amministrazione. La struttura commissariale, priva di personale proprio, opera esclusivamente con personale, posto in posizione di comando, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, previo rimborso della retribuzione principale all’ente di appartenenza.
    Secondo l’Agenzia, le somme erogate costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dalla società datrice di lavoro e sono, pertanto, soggette a IVA ordinaria, anche quando il rimborso coincide esattamente con il costo delle retribuzioni e degli oneri sostenuti. 
    La denominazione “comando”, anziché “prestito” o “distacco”, non modifica il trattamento fiscale: esiste un rapporto diretto tra la messa a disposizione del personale e il rimborso ricevuto dalla società datrice di lavoro. 
    La conclusione vale per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, che ha abrogato il precedente regime di esclusione da IVA previsto dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.

    Risposta n° 142/E del 13 luglio 2026

  • Imposta di registro: tassazione ordinaria per i verbali di aggiudicazione di corpi di reato

    L’esenzione da imposta di registro prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. 
    I verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno infatti natura autonoma rispetto al provvedimento giurisdizionale, trattandosi di atti attributivi di nuovi diritti in capo all’aggiudicatario, non scaturenti dalla pronuncia penale; pertanto, sono soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro, in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione.

    Risposta n° 141/E del 10 luglio 2026

  • Imposta di bollo: la planimetria è esclusa se compresa in un documento digitale

    La planimetria allegata alla documentazione necessaria per ottenere la concessione demaniale marittima, rilasciata in formato digitale, non è soggetta ad un bollo aggiuntivo quando costituisce parte integrante di un unico documento informatico, dal momento che l’imposta di bollo dovuta specificatamente per la planimetria risulta assorbita nell’imposta forfettaria di 16 euro già assolta per il provvedimento telematico (nota 5 a margine dell’art. 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n° 642/72). Al contrario, qualora il documento non presenti le caratteristiche del documento informatico definite dalle linee guida del CAD e del DPCM 13 novembre 2014, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio, a norma dell’art. 4, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 642/72.

    Risposta n° 140/E del 10 luglio 2026

  • Bonus investimenti beni 4.0: resta salvo se l’attività prosegue dopo la liquidazione

    Il credito d’imposta in beni “Transizione 4.0” continua a maturare anche se l’impresa ha attraversato una fase di liquidazione giudiziale, purché non emerga dalla procedura una vera finalità liquidatoria e l’attività sia proseguita in continuità. Il differimento dell’interconnessione rispetto all’entrata in funzione del bene è ammissibile e non determina la perdita del beneficio fiscale, purché sia giustificato da oggettivi impedimenti tecnici e organizzativi e non da scelte discrezionali del contribuente. Infine, in caso di scissione, la società beneficiaria può subentrare nella fruizione del bonus maturato dalla scissa, laddove venga trasferito un ramo d’azienda che comprende anche i beni agevolati, dal momento l’investimento continua a essere utilizzato all’interno dello stesso complesso produttivo e non viene meno la finalità economica dell’agevolazione.

    Risposta n° 139/E del 10 luglio 2026

  • Concordato preventivo biennale: la liquidazione della Sas non è una causa di cessazione automatica

    La messa in liquidazione della società può comportare la cessazione del concordato preventivo biennale solo nel caso in cui, per effetto della liquidazione, la riduzione del reddito risulta essere superiore al 30% rispetto a quello pattuito. Nel caso in esame, prima dell’apertura della liquidazione della Sas (con effetto dal 26 giugno 2026), la compagine sociale è cambiata a causa del recesso dei due soci accomandati; il socio accomandatario superstite, socio d’opera, ha poi deliberato la messa in liquidazione della società. Le somme attribuite ai soci receduti costituiscono reddito di partecipazione per la parte eccedente il prezzo di acquisto o di sottoscrizione delle quote annullate (artt. 20-bis e 47, comma 7, del Tuir); invece, i redditi prodotti nel periodo d’imposta ante e post liquidazione vanno imputati per trasparenza interamente al socio superstite, anche se socio d’opera e non di capitale.

    Risposta n° 138/E dell’8 luglio 2026

  • Start up innovative: i SAFE rientrano tra gli investimenti detraibili

    I simple agreement for future equity (cosiddetti “SAFE”) sono qualificabili come investimenti “in convertendo” e possono, quindi, fruire della detrazione Irpef del 65% prevista per gli investimenti in start up innovative in regime “de minimis” (art. 29-bis del D.L. n° 179/2012). La detrazione matura dal periodo d’imposta in cui viene effettuato il bonifico bancario della somma investita, purché la somma sia iscritta in una riserva patrimoniale e, pertanto, non è necessario dover attendere la successiva conversione in quote o azioni. L’eventuale utilizzo a copertura di perdite dell’apposita riserva non comporta la perdita del beneficio fiscale.

    Risposta n° 137/E dell’8 luglio 2026

  • Reddito d’impresa: le spese di trasferta sono deducibili in via forfettaria solo se sostenute

    Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, è possibile dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevato a 95,80 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 95, comma 4, del Tuir). Tuttavia, dato che la norma fa espresso riferimento alle “spese sostenute”, la deduzione forfettaria è riconosciuta solo se l’azienda sostiene effettivamente i costi della trasferta; in caso contrario, non si rende applicabile la norma agevolativa.

    Risposta n° 136/E dell’8 luglio 2026



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  • IRES: l’esenzione sugli utili di cui beneficia la partecipata serba inibisce il regime PEX

    L’Agenzia delle Entrate esamina l’applicabilità della “participation exemption” alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società serba, beneficiaria di un regime agevolativo locale.
    La possibilità di beneficiare della “PEX” viene esclusa, poiché la società partecipata fruisce di un’esenzione decennale dall’imposta sugli utili, prevista dalla normativa serba per incentivare determinati investimenti. 
    Tale regime integra, secondo l’Agenzia, un’agevolazione selettiva, rilevante ai fini dell’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR.; la qualificazione come regime speciale non viene meno per il fatto che la disposizione è inserita stabilmente nella legislazione ordinaria serba o non è formalmente definita come agevolazione: ciò che rileva è la sua concreta applicabilità soltanto a determinate categorie di contribuenti che soddisfano specifici requisiti.
    La società partecipata, pertanto, deve essere considerata residente in un contesto di fiscalità privilegiata. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla partecipante italiana mediante la cessione della partecipazione non soddisfa il requisito previsto dall'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR e non può accedere al beneficio della “PEX”.

    Risposta n° 135/E dell’8 luglio 2026

  • ETS: l’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici fiscali non è causa di decadenza

    Le agevolazioni previste dall'art. 82, comma 4, del D.lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore, si applicano a condizione che i beni siano "direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale" dell'ente.
    L’agevolazione fruita sulle imposte d’atto non viene meno se l’immobile, effettivamente destinato agli scopi istituzionali, è ceduto entro 5 anni dall'acquisto, poiché la rivendita infra-quinquennale non rientra tra le cause di decadenza dal beneficio: il termine di 5 anni costituisce il limite massimo entro cui deve realizzarsi la destinazione a fini istituzionali dichiarata dall’ente, non vincolo di detenzione minima dell’immobile. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi non determina la decadenza dall’agevolazione.
    Per quanto attiene alle imposte dirette, la cessione infra-quinquennale può generare una plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

    Risposta n° 134/E del 6 luglio 2026

  • Extraprofitti bancari: affrancamento della riserva e pagamento contributo con crediti d’imposta

    L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in merito al contributo straordinario previsto per l’affrancamento della riserva costituita dalle banche, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti, ai sensi dell’art. 26 del DL n° 104/2023.
    In relazione alla base imponibile del contributo, la risposta chiarisce che va individuata nella misura minima della riserva richiesta dalla disciplina degli extraprofitti bancari, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, mentre non rilevano eventuali accantonamenti eccedenti effettuati dalla banca.
    Inoltre, con riferimento alle modalità di pagamento, l’Agenzia ammette che il contributo possa essere versato mediante compensazione orizzontale con crediti d’imposta agevolativi, acquistati ai sensi dell’art. 121 del DL n° 34/2020, fermo restando il rispetto delle relative regole di utilizzo.

    Risposta n° 133/E del 3 luglio 2026

  • IRPEF: il regime convenzionale dei lavoratori frontalieri non si applica ai dipendenti pubblici

    L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale della retribuzione corrisposta da Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia, operante in parte in Italia e in parte da remoto dalla Francia, escludendo che in tale ipotesi possa trovare applicazione il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’art. 15, par. 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. La regola convenzionale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dei redditi derivanti da attività di lavoro dipendente svolto nella zona di frontiera dello Stato diverso da quello di residenza, infatti, si riferisce ai soli lavoratori dipendenti del settore privato. La retribuzione in questione, invece, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 19 della Convenzione, relativo alle remunerazioni per funzioni pubbliche, poiché Banca d’Italia va qualificata come istituto di diritto pubblico, non operante per finalità commerciali.
    Ne consegue l’imponibilità esclusiva in Italia delle somme corrisposte al dipendente, con obbligo per Banca d’Italia, quale sostituto d’imposta, di applicare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 600/1973.

    Risposta n° 132/E del 2 luglio 2026

  • Imposta di successione: rileva il perfezionamento dell’operazione, non la sua contabilizzazione

    Ai fini dell’individuazione del saldo del conto corrente bancario appartenente al de cuius, da inserire nella dichiarazione di successione, occorre tener conto delle operazioni attive e passive effettuate dallo stesso anteriormente al suo decesso, anche se non ancora contabilizzate. 
    In caso di acquisto di titoli di Stato, pertanto, si deve far riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente attiene soltanto al regolamento contabile del controvalore (data valuta). Nel caso specifico, poiché l’ordine di acquisto dei BOT è stato eseguito prima del decesso, l’operazione deve considerarsi già perfezionata alla data di apertura della successione: il relativo importo può essere escluso dal saldo del conto corrente comunicato dalla banca e, di conseguenza, dal computo dell’attivo ereditario ai fini del calcolo dell’imposta di successione.

    Risposta n° 131/E del 25 giugno 2026

  • Agevolazioni per il compendio unico: non spettano in caso di costituzione dell’usufrutto

    Le agevolazioni per il compendio unico (di cui al combinato disposto degli artt. 5-bis, comma 2, del D.lgs. n° 228/2001 e 5-bis, commi 1 e 2, della Legge n° 97/1994), consistenti nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, non spettano per l’atto di donazione con cui la donante, piena proprietaria di un fondo rustico e dei relativi fabbricati utilizzati per l’attività agricola, intende donare l’usufrutto al figlio, che, a sua volta, intende costituirli in compendio unico indivisibile per la durata di 10 anni, impegnandosi a condurlo direttamente per almeno 10 anni dalla donazione. Infatti, le agevolazioni per il compendio unico sono riservate agli atti di “trasferimento”, tra i quali non rientra l’atto di costituzione del diritto di usufrutto su immobili, non comportando il trasferimento della proprietà o di diritti reali già esistenti, bensì la costituzione di un nuovo diritto reale.

    Risposta n° 130/E del 25 giugno 2026

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