Confindustria Vicenza

Interpelli

  • CPB: per l’imprenditore individuale, l’acquisto di azienda non è causa di cessazione del regime

    Le operazioni straordinarie, se realizzate da società o enti, determinano la cessazione degli effetti del Concordato Preventivo Biennale, ai sensi della lettera b-ter) dell’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024; tale norma, tuttavia, non estende esplicitamente il suo ambito applicativo alle imprese individuali.
    Pertanto, l’acquisto di un’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al CPB non è causa di cessazione del regime, in quanto la disposizione sulla decadenza dal beneficio non opera per le imprese individuali.

    Risposta n° 103/E del 2 aprile 2026

  • Credito R&S: restituzione del credito già fruito a fronte dell’accesso al Nuovo Patent Box

    Nel caso in cui un’impresa, impegnata nel settore digitale, abbia già fruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3 del DL n. 145/2013) per la creazione di una piattaforma software e intenda beneficiare, in relazione ai medesimi costi, del Nuovo Patent Box (art. 6, comma 10-bis, del DL 146/2021), trova applicazione il meccanismo di recapture relativo al credito già fruito. Infatti, poiché la nuova agevolazione riduce i costi utilizzati per quantificare il credito R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2023.
    La restituzione del credito R&S deve essere effettuata tramite modello F24 - utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento usati in compensazione, indicando l’importo da restituire tra gli “importi a debito versati” - entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.
    L’obbligo di restituzione sorge nel momento in cui scatta il meccanismo premiale del Patent Box, cioè nel periodo d’imposta in cui il software è registrato alla SIAE (nel caso in esame, nel 2025). La restituzione del credito R&S deve avvenire in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal Patent Box, indipendentemente dal fatto che il periodo di riferimento generi un reddito o una perdita.
    Per l’IRAP, la normativa non consente di generare un valore negativo della produzione netta utilizzabile negli anni successivi. Tuttavia, l’obbligo di restituzione del credito R&S resta: la società dovrà procedere alla restituzione del credito d'imposta anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box relativa alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP.

    Risposta n° 102/E del 2 aprile 2026

  • IRPEF: tassate le borse di studio corrisposte a figli e orfani degli iscritti a Fondi speciali

    Le borse di studio corrisposte a figli e orfani dei dipendenti pubblici o pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost, non essendo i beneficiari legati all'erogatore da un rapporto di lavoro dipendente, rientrano nella categoria dei redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. In assenza di una specifica previsione di esenzione, tali importi sono assoggettati a tassazione.
    Ai fini IRAP, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio concorrono alla formazione della base imponibile del soggetto erogatore.

    Risposta n° 101/E del 2 aprile 2026

  • CPB: non è causa di esclusione il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci

    In presenza di studi associati e professionisti partecipanti che svolgono anche attività di lavoro autonomo con partita IVA individuale, l’adesione al Concordato preventivo biennale è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
    Nel caso dell’interpello, uno studio professionale associato, che ha aderito al CPB per il 2025-2026, è formato da due soci: il socio di maggioranza ha aderito al CPB per il medesimo biennio 2025-2026, mentre il socio di minoranza, che non ha aderito alla proposta concordataria, ha receduto dall’associazione professionale a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed è stato sostituito da un nuovo socio, con CPB “individuale” già in essere per il biennio 2024-2025. 
    L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce causa di esclusione dal Concordato; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.

    Risposta n° 100/E del 2 aprile 2026

  • ZLS: il credito d’imposta non spetta per l’ammodernamento di mezzi marittimi

    Il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024, spetta per gli investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate all’interno del perimetro della ZLS, così come individuata, nel caso specifico dell’interpello, dalla competente Regione Veneto. Per la definizione di ''struttura produttiva'', occorre far riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 2016, in relazione all'analogo credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
    L’Agenzia delle Entrate precisa che l'individuazione di una struttura produttiva e la sua collocazione sono questioni di fatto, non sindacabili o valutabili in sede di interpello, ritenuto inammissibile per lo specifico quesito. 
    Viene comunque sottolineato che risulta agevolabile con il credito d’imposta ZLS esclusivamente l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (art. 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024): l’ammodernamento dei mezzi marittimi di cui la società istante è proprietaria, pertanto, non rientra negli investimenti che beneficiano dell’incentivo.

    Risposta n° 99/E del 2 aprile 2026

  • CPB: il blocco del cantiere dell'unico cliente è circostanza eccezionale che fa cessare il regime

    Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali, individuate dall’art. 4 del decreto MEF del 14 giugno 2024, qualora i redditi effettivi del contribuente risultino inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a quelli concordati. Tra queste circostanze è annoverata anche la sospensione dell’attività del contribuente, a causa dell’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente per eventi di natura straordinaria.
    Il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell'unico committente del soggetto che ha aderito al CPB - il quale svolge l’attività di agente immobiliare - può integrare una circostanza eccezionale, in linea con quelle previste dal MEF, sempre che la chiusura del cantiere abbia comportato l’impossibilità per il committente di accedere al cantiere e, di conseguenza, l’inattività del contribuente.
    In tal caso, il CPB cesserà di produrre i propri effetti nei confronti dell’agente immobiliare, qualora nel 2025 rilevi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati, in conseguenza della persistenza del blocco del cantiere dell'unico committente.

    Risposta n° 98/E del 1° aprile 2026

  • IRES: regime PEX applicabile solo se la partecipata è potenzialmente idonea a svolgere l’attività

    Per poter beneficiare del regime PEX, il requisito della “commercialità” in capo alla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione (art. 87 TUIR, comma 1, lettera d)) può ritenersi sussistente già nella fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita, o quantomeno disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli (circolare AdE n. 7/2023). La circolare evidenzia che la linea di confine tra la fase di start up in senso proprio, quale insieme di attività meramente preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa, e l'attività commerciale dell'impresa assume una dimensione variabile, a seconda delle specificità del settore produttivo di appartenenza: in alcuni settori, determinate attività - che, in linea di principio, potrebbero essere considerate meramente preparatorie possono, al contrario, considerarsi esplicative dell'esercizio di attività di impresa.
    Nel caso di specie, le società partecipate, operanti nel settore della produzione di energia, non risultano aver posto in essere quel complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti espressamente richiamate dalla circolare n. 7/2013 e considerate, nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico, come realizzazione, sia pure parziale, dell'oggetto sociale.
    Pertanto, in capo a tali società non sussiste il requisito della commercialità; di conseguenza, alla plusvalenza realizzatasi a seguito della cessione delle relative partecipazioni non è applicabile il regime di Participation Exemption di cui all’art. 87 del TUIR.

    Risposta n° 97/E del 1° aprile 2026

  • IRES E IRAP: imponibili le somme dovute in base ad un accordo transattivo di natura novativa

    Oggetto dell’interpello è un accordo transattivo, con il quale è stata definita l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte nel giudizio; in sede di transazione, ne è stata prevista espressamente la natura novativa, nonché l'assoggettamento ad IVA delle somme riconosciute all’istante (destinate, fin dall’origine, ad essere distribuite ai creditori in forza di un concordato preventivo omologato).
    Stante il carattere novativo della transazione, che presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria attraverso reciproche concessioni, le somme ricevute dall’istante rappresentano un componente positivo di reddito, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR e imponibile ai fini IRES, anche se la proposta di concordato prevede che gli importi recuperati attraverso l'azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari.
    Tali importi assumono piena rilevanza anche ai fini IRAP, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto Economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

    Risposta n° 96/E del 1° aprile 2026

  • IRAP: il costo del personale a tempo indeterminato è deducibile anche se impiegato all’estero

    Ai fini della deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi relativi al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero, senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni all'estero, non si deve far riferimento all’art. 12 del D.lgs. n. 446/1997, dedicato alla “determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti”, ma alle regole ordinarie contenute negli artt. 5 e 11 del decreto. In effetti, un soggetto passivo residente in Italia che svolge all'estero la propria attività, senza disporre di una stabile organizzazione estera, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero). 
    Pertanto, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 11, comma 4¬octies, del D.lgs. n. 446, è possibile dedurre dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero (senza una branch), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale.

    Risposta n° 95/E del 1° aprile 2026

  • IVA: i servizi non accessori all’accesso ad un evento seguono gli ordinari criteri territoriali

    I servizi consistenti nell'organizzare e nell'agevolare la partecipazione di un soggetto passivo IVA extra-UE ad un evento che si terrà in Italia, forniti da un operatore italiano sulla base di un mandato senza rappresentanza, non hanno natura di servizi accessori al servizio di accesso alla manifestazione; pertanto, non rientrano nell'art. 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/72, che attrae la territorialità IVA di tali servizi nel luogo in cui si svolge materialmente l'evento. Possono essere considerati accessori all’accesso soltanto i servizi direttamente collegati allo svolgimento della manifestazione, se la loro erogazione è inserita nel processo organizzativo dell’evento stesso, mentre, nel caso specifico, la società istante non ha alcun ruolo nell’organizzazione dell’evento e si limita a mettere a disposizione del cliente una serie di servizi selezionati da terzi, come alloggi, trasporti o servizi di accoglienza.
    Di conseguenza, le prestazioni acquistate dal soggetto italiano in qualità di mandatario e dallo stesso “ribaltate” al cliente estero mantengono la propria identità oggettiva, nel rispetto del principio di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo del Decreto IVA, e vanno riaddebitate al mandante secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio. Ad esempio, per i servizi di alloggio, ristorazione e catering, la rilevanza territoriale ai fini IVA va individuata in base al luogo in cui la prestazione è materialmente resa, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR n. 633/72. 
    Per quanto riguarda il mark-up applicato dalla mandataria, si ritiene che sia assimilabile ad una commissione, poiché la sua finalità è quella di remunerare la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del mandante, soggetto passivo extra-UE; la territorialità IVA di tale fee è disciplinata dal criterio generale stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72, con conseguente separata fatturazione della stessa in regime di fuori campo IVA.

    Risposta n° 94/E del 1° aprile 2026

  • IRES: il regime PEX è applicabile anche alla società agricola che adotta il regime catastale

    Il reddito prodotto da una società agricola che ha optato per la determinazione catastale mantiene natura di reddito d’impresa; tuttavia, le regole catastali si applicano solo alle componenti tipiche dell’attività agricola, secondo il DM n. 213/2007. La cessione di partecipazioni non rientra tra queste fattispecie, perché non è collegata direttamente all’attività agricola; di conseguenza, le relative plusvalenze o minusvalenze devono essere determinate secondo le regole ordinarie del TUIR, con possibile applicazione del regime PEX (Participation Exemption) se ricorrono i presupposti individuati dall’art. 87, comma 1, del TUIR.
    In particolare, è necessario verificare la commercialità della società partecipata (lettera d)), che sussiste solo se il patrimonio è effettivamente utilizzato per lo svolgimento di un’attività d’impresa. Nel caso specifico, il patrimonio della società, le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, è costituito in misura prevalente da terreni utilizzati per l’esercizio di attività agricola: il requisito della commercialità si ritiene integrato e la cessione delle partecipazioni può fruire del regime PEX.

    Risposta n° 93/E del 31 marzo 2026

  • IRES: riserve in sospensione di imposta escluse dalla presunzione di distribuzione prioritaria

    Alle riserve in sospensione di imposta non si applica il principio generale dell’art. 47, comma 1, del TUIR, in base al quale si considerano prioritariamente distribuiti – a prescindere da quanto deliberato dall'organo assembleare -utili e riserve, diverse da quelle indicate nel comma 5 (ossia, riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria). In caso contrario, infatti, per tali riserve verrebbe meno il “beneficio” della sospensione della tassazione in capo alla società.
    La riserva da sovrapprezzo azioni risulta esclusa dal campo di applicazione della presunzione legale di distribuzione prioritaria; la distribuzione di tale riserva non comporta imposizione in capo al socio percettore, ma si limita a ridurre il costo fiscale della partecipazione detenuta (art. 47, comma 5, del TUIR).

    Risposta n° 92/E del 31 marzo 2026

  • IRES: scambio di partecipazioni mediante conferimento e sovrapprezzi differenziati

    L’Agenzia delle Entrate conferma che, anche dopo le modifiche apportate dal D.lgs. n. 192/2024, nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR, resta possibile modulare aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) differenti per ciascun conferente, per ottenere la neutralità fiscale individuale e garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.
    In presenza di partecipazioni acquisite in momenti diversi, se il conferimento ha per oggetto l’intera quota detenuta, la stratificazione del valore fiscale è irrilevante: la neutralità fiscale dell’operazione può essere verificata confrontando l'aumento complessivo del patrimonio netto della conferitaria, a titolo di capitale e di sovrapprezzo, con il complessivo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente.
    Si ribadisce, in ogni caso, che resta fermo il potere dell'Amministrazione di verificare, in sede di controllo, che l'operazione non si inserisca in un più ampio disegno elusivo, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.

    Risposta n° 91/E del 31 marzo 2026

  • IRES: solo la quota di utile spettante in proporzione alla partecipazione costituisce dividendo

    Nel caso in cui una società attribuisca utili ai soci in misura diversa rispetto alle rispettive partecipazioni, senza obbligo di restituzione o conguaglio, non l’intero importo dell’utile distribuito può comunque essere qualificato come dividendo.
    L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la distribuzione degli utili non proporzionale, effettuata per una finalità diversa dalla pura ripartizione degli stessi (ad esempio, nel caso di specie, per l’esigenza di garantire ai singoli soci una maggiore liquidità), non può essere integralmente considerata, sotto il profilo fiscale, come distribuzione di utili.
    In assenza di proporzionalità, solo la quota di utile spettante in proporzione alla partecipazione costituisce dividendo e beneficia del relativo regime agevolato, concorrendo a formare il reddito imponibile dei soci nella misura del 5 per cento prevista dall’art. 89, comma 2, del TUIR. Al contrario, la parte eccedente di utili, la cui assegnazione trova la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari del socio, è qualificabile come una sopravvenienza attiva, che, in quanto tale, concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del percettore.

    Risposta n° 90/E del 31 marzo 2026

  • IRES e IRAP: errore contabile rilevante corretto dall’incorporante con dichiarazione integrativa

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina relativa al trattamento fiscale degli errori contabili, come modificata dal D.lgs. n. 192/2025, applicabile a decorrere dalle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.
    L'istante, in qualità di incorporante, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere rilevanza fiscale, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, alla correzione di un errore contabile – qualificato come “rilevante” ai sensi dell’OIC 29 – concernente la mancata rilevazione, da parte dell'incorporata, di un costo di competenza dell'esercizio 2024; l’errore è stato corretto nelle scritture contabili relative all'esercizio 2025 mediante una rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto.
    L’Agenzia conferma che l’incorporante è legittimata a effettuare la correzione dell’errore commesso dall’incorporata nell’esercizio precedente alla fusione; tuttavia, proprio perché si tratta di un errore contabile “rilevante”, esclude l’applicabilità della procedura semplificata, che consente il riconoscimento fiscale diretto nel bilancio di correzione per i soli errori non rilevanti. 
    Di conseguenza, l'incorporante dovrà procedere alla correzione dell’errore tramite la presentazione, in nome e per conto dell'incorporata, di una dichiarazione integrativa a favore relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso (2024), ai fini sia IRES che IRAP, con possibilità di recuperare l’eventuale maggiore imposta versata nei periodi successivi.
    Sul piano sanzionatorio, l’Agenzia ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione; negli altri casi, possono essere dovute sanzioni, eventualmente riducibili tramite ravvedimento operoso.

    Risposta n° 89/E del 31 marzo 2026

  • Gruppo IVA: il credito annuale non è utilizzabile all’interno del consolidato fiscale

    Un Gruppo IVA ha maturato un rilevante credito IVA annuale; la società istante, che ha il ruolo di rappresentante del Gruppo e anche quello di consolidante ai fini IRES, chiede se, oltre a chiederne il rimborso o riportarlo agli anni successivi, è possibile cedere il credito IVA al consolidato nazionale.
    L’Agenzia esclude questa possibilità, sulla base della considerazione che il Gruppo IVA è considerato, per legge, un soggetto passivo autonomo, distinto dalle singole società partecipanti; l'unicità soggettiva del Gruppo IVA comporta che all'osservanza degli obblighi e all'esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA sia tenuto il Gruppo stesso, che vi provvede tramite il suo rappresentante. Manca, pertanto, il requisito fondamentale per la compensazione, cioè l’identità giuridica e fiscale tra soggetto creditore e soggetto debitore: la struttura del Gruppo IVA - quale autonomo soggetto passivo - impedisce la compensazione tra il credito generato in capo al Gruppo e il debito maturato in capo ad un diverso soggetto, anche se partecipante al Gruppo e con il ruolo di rappresentante.
    Il credito IVA del Gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso, in presenza dei presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti al Gruppo), ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016.

    Risposta n° 88/E del 30 marzo 2026

  • CPB: cessa dal regime il contribuente che ha aderito come forfettario e supera 150.000 € di ricavi

    Il contribuente che nel 2023 ha aderito al concordato preventivo biennale in qualità di forfettario e nel 2024 ha adottato il regime semplificato, conseguendo ricavi o compensi eccedenti la soglia di 150.000 euro, fuoriesce con effetto immediato dal CPB, perché il superamento di tale limite integra una causa di cessazione automatica dal regime, stabilita per i forfettari dall’art. 32, comma 1, lettera b-bis), del D.lgs. n. 13/2024.
    La successiva opzione per il regime semplificato non ha rilevanza, poiché ciò che conta è la qualificazione soggettiva del contribuente all’atto dell’adesione alla proposta di concordato: dal momento che l’istante ha aderito al CPB come soggetto forfettario, restano applicabili le regole previste per i forfettari.

    Risposta n° 87/E del 30 marzo 2026

  • Redditi diversi: la cessione della parte comune segue il regime fiscale dell’immobile principale

    La cessione dell’abitazione del portiere, all’interno di un edificio su cui sono stati eseguiti lavori agevolabili con il superbonus (art. 119 del D.L. n° 34/2020), è idonea a generare un reddito diverso imputabile pro-quota ai singoli condomini in base ai millesimi di proprietà, in quanto si tratta di un bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari. A tal fine, la verifica di eventuali cause di esclusione dalla tassazione, previste dall’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir, va effettuata con riguardo alla posizione soggettiva di ciascun condomino in relazione all’unità immobiliare di cui è proprietario all’interno del condominio. Pertanto, se sussiste una delle cause di esclusione previste dalla norma (ad esempio, nel caso di immobile acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione), la cessione dell’abitazione del portiere non genera, per il singolo condomino, un reddito diverso fiscalmente imponibile. Al contrario, per quei condomini per i quali non ricorre nessuna causa di esclusione, laddove l’abitazione concessa in uso al portiere venga ceduta prima del decorso di 10 anni dalla conclusione degli interventi agevolati sulle parti comuni, l’eventuale plusvalenza costituisce un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir in proporzione ai millesimi di proprietà, da calcolare come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente. Qualora non sia possibile individuare il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto (considerato che il costo di acquisto dell’alloggio del portiere potrebbe verosimilmente essere incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari), è possibile assumere come riferimento il valore risultante da un’apposita perizia giurata, da ripartire pro-quota tra i condomini, rivalutato in base all’indice Istat se l’immobile risulta acquisito o costruito, al momento della cessione, da oltre 5 anni. Nell’ipotesi in cui siano trascorsi meno di 5 anni tra la data di conclusione dei lavori agevolati e la cessione dell’immobile, per i condomini che hanno fruito del superbonus e hanno esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non è ammesso ricomprendere tra i costi inerenti le spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle parti comuni; diversamente, nel caso in cui siano decorsi più di 5 anni, tali spese rilevano nella misura del 50%.

    Risposta n° 86/E del 27 marzo 2026

  • Trasformazione di uno studio professionale: le ritenute eccedenti sono compensabili

    Nel caso di trasformazione, con decorrenza 1° gennaio 2026, di uno studio associato in una Stp (società tra professionisti) nella forma di Srl, è riconosciuta la possibilità, per i soci, di continuare a riattribuire allo studio associato le ritenute eccedenti rispetto all’imposta personale dovuta per il 2025, anche se, al momento della presentazione delle dichiarazioni relative al 2025, la forma giuridica dell’ente è mutata. Lo studio associato, al momento di presentare il modello Redditi SP 2026 per il 2025 (ultimo periodo di imposta antecedente alla trasformazione), sarà dunque tenuto a riportare nella propria dichiarazione le ritenute così riattribuite. Qualora l’importo complessivo delle ritenute superi l’imposta dovuta dall’associazione, per effetto della continuità soggettiva derivante dalla trasformazione, la quota eccedente è trasferita alla Stp, che potrà utilizzarla come credito da utilizzare in compensazione in F24 con il codice tributo 6830.

    Risposta n° 85/E del 26 marzo 2026

  • Ivafe: non è dovuta per il beneficiario di un trust trasparente non residente

    Un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust trasparente istituito all’estero, non è tenuto al versamento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) con riferimento agli investimenti vincolati nel trust, laddove vanti esclusivamente il diritto alla percezione dei redditi prodotti dal trust, senza poteri decisionali e senza alcuna possibilità di influire sulla gestione o sulla destinazione finale dei beni. Infatti, la sua posizione giuridica non è quella di un proprietario o detentore degli strumenti finanziari, che rimangono interamente nella titolarità formale e sostanziale del trustee. Resta comunque ferma l’applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, con indicazione nel quadro RW del credito vantato nei confronti del trust.

    Risposta n° 84/E del 25 marzo 2026

  • IVA: è chi presta il servizio che è tenuto a certificare i corrispettivi

    Nel caso di servizi di estetica resi presso un punto vendita di terzi, l’obbligo di emettere la documentazione fiscale (e, quindi, di memorizzare e trasmettere in via telematica i corrispettivi) ricade su chi effettua materialmente la prestazione, in base all’art. 21 del DPR n° 633/72 e all’art. 2 del D.lgs. n° 127/2015. E’ dunque il soggetto affidatario dei servizi di estetica (effettivo prestatore) tenuto all’emissione del documento commerciale e alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e, a tal fine, deve dotarsi di un registratore telematico intestato alla sua partiva IVA, emettendo il documento commerciale a suo nome e adempiendo ai relativi obblighi fiscali. Tuttavia, è riconosciuta la possibilità per il prestatore di documentare i servizi di estetica mediante fattura, eventualmente demandandone l’emissione a gestore terzo, in conformità all’art. 21 del DPR n° 633/72. Al contrario, è fatto divieto alla società che gestisce il negozio di estetica (soggetto affidante) di certificare i corrispettivi, dal momento che non eroga personalmente i servizi.

    Risposta n° 83/E del 23 marzo 2026

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