Il credito d’imposta Zes Unica Mezzogiorno ex art. 16 del D.L. n° 124/2023 compete per l’investimento effettuato tramite leasing nel 2026 anche se il contratto e la consegna del bene sono antecedenti rispetto alla comunicazione preventiva richiesta per accedere al beneficio fiscale. Infatti, il progetto risulta avviato, con la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore dell’agevolazione (prorogata senza soluzione di continuità per il triennio 2026-2028) e risulta, pertanto, soddisfatto il “principio di incentivazione” di cui all’art. 6 del Regolamento Ue n° 651/2014, secondo cui l’aiuto deve essere idoneo a incidere sulla decisione dell’impresa di effettuare l’investimento.
Un contribuente, dopo aver ricevuto in donazione un maso chiuso (costituito ai sensi della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n° 17 del 28 novembre 2001) con l’applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute per il compendio unico (esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) e l’impegno a condurlo direttamente per 10 anni, intende stipulare un atto di permuta alla pari con un altro maso chiuso. Lo scambio con un altro maso chiuso non comporta la decadenza dei benefici fiscali fruiti all’atto della donazione (art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n° 228/2001), a patto che l’operazione venga autorizzata dagli organi competenti e che prosegua sull’altro maso la conduzione diretta dell’azienda agricola per il periodo decennale previsto, con decorrenza dall’atto originario di donazione.
Le somme che un Comune trasferisce ad un consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazione, stipulato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n° 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per lo svolgimento di interessi pubblici comuni – senza margini di guadagno e con la previsione del semplice ristoro dei costi sostenuti – non sono qualificabili come corrispettivi, non essendoci alcun nesso sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere. Di conseguenza, i trasferimenti finanziari erogati dal Comune costituiscono contributi fuori campo IVA per carenza del requisito oggettivo.
Le visite guidate nei percorsi naturalistici, i laboratori didattici e l’esperienza nell’aula immersiva museale non sono qualificabili come attività di spettacolo o intrattenimento e, di conseguenza, non comportano l’obbligo di adottare la biglietteria automatizzata SIAE e la relativa disciplina fiscale. Con riguardo al trattamento IVA, i servizi di accompagnamento con guide ambientali escursionistiche svolti in aree aperte e senza biglietto d'ingresso non sono esenti e risultano soggetti all’aliquota ordinaria del 22% come autonomi servizi. Invece, l’esperienza nell’aula immersiva museale è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto n° 22), del DPR n° 633/72, in quanto presenta caratteristiche simile a quella di una visita al museo.
L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale in Italia delle attribuzioni effettuate da un trust trasparente di diritto estero (nello specifico, statunitense) a una beneficiaria residente in Italia. Nel caso concreto, la contribuente, figlia dei disponenti, non era beneficiaria né titolare di diritti sui redditi del trust fino al decesso della madre, avvenuto il 20 maggio 2025; da tale data è divenuta beneficiaria individuata dei trust “derivati”, fino alla successiva assegnazione ai tre figli dell’intero patrimonio contenuto nei trust.
L’Agenzia conferma che la contribuente è tenuta a dichiarare per trasparenza, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR, i redditi pro-quota prodotti dai beni presenti nei trust a decorrere dal momento in cui ne è divenuta beneficiaria, mentre il patrimonio già esistente a tale data e successivamente devoluto agli eredi conserva natura di capitale e non costituisce reddito imponibile.
Non trova applicazione l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, in quanto la presunzione legale di reddito, prevista qualora non si riesca a distinguere tra quota capitale e quota reddituale, riguarda esclusivamente i trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata.
Ai fini della determinazione della quota di reddito imponibile, l’Agenzia chiarisce che, trattandosi di trust trasparenti esteri, occorre fare riferimento al reddito netto determinato secondo le regole fiscali dello Stato estero in cui il trust è istituito o stabilito, nel caso di specie secondo la normativa della California.
Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e Germania prevedono che le pensioni e gli altri pagamenti periodici, erogati dalla Germania e ricevuti da cittadini italiani che sono residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ma solo per l’ammontare che risulterebbe imponibile in base alla legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto, la quota di pensione di sicurezza sociale, certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio fiscale, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che, prima di trasferire la propria residenza in Italia, sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un familiare anziano o non autosufficiente non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR. La disposizione, infatti, richiama i familiari indicati nell’art. 12 TUIR, senza richiedere che siano fiscalmente a carico del dipendente.
La conclusione tiene conto della modifica all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR introdotta dal D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha eliminato il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) per i familiari elencati nell’art. 433 del Codice civile quando la specifica disposizione agevolativa si limita, come nel caso di specie, a richiamare i familiari indicati nell’art. 12, senza porre ulteriori condizioni. Il requisito va invece verificato, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, quando la norma da applicare fa riferimento agli “altri familiari” di cui all’art. 433 del Codice civile che siano “fiscalmente a carico” del contribuente.
La modifica opera retroattivamente dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, essendo finalizzata a correggere la restrizione introdotta dal precedente intervento normativo (D.lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025).
L’Agenzia delle Entrate affronta un caso di fusione inversa che coinvolge una società “veicolo”, costituita per promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni di una società “target” quotata, per pervenire alla sua successiva uscita dalla Borsa (c.d. delisting). La società “veicolo”, priva di una propria significativa operatività, aveva maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi in relazione ai costi sostenuti per l’operazione.
Nella specifica situazione, l’Agenzia ammette la disapplicazione dei limiti al riporto previsti dall’art. 172, comma 7, del TUIR, nonostante l’assenza del requisito ordinario di vitalità economica, ritenendo che le perdite e le eccedenze di interessi della società “veicolo” siano funzionalmente connesse all’acquisizione della società “target” e alla successiva fusione e non derivino da un indebito trasferimento di posizioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate estende alla fattispecie con pluralità di soci conferenti (persone fisiche) il principio già espresso nella risposta n. 9/2026, ammettendo l’applicazione dell’art. 177, comma 2, TUIR all’apporto totalitario delle partecipazioni nella conferitaria, anche senza aumento di capitale e senza emissione di nuove quote, quando i soci mantengono, prima e dopo l’operazione, le medesime percentuali di partecipazione. L’operazione determina, in sostanza, la trasformazione del controllo diretto sulla società partecipata in controllo indiretto tramite holding, senza modificare gli assetti economici e proprietari, poiché ciascun socio conferente continua a detenere la propria partecipazione nella società conferita, seppur indirettamente per il tramite della holding, nella stessa misura originaria, evidenziando la natura meramente riorganizzativa dell'operazione.
Per le fusioni societarie che interessano le società veicolo nelle operazioni di MLBO (merger leverage buy out), i limiti al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi nelle fusioni possono essere disapplicati quando la società veicolo, pur non superando i test di vitalità e patrimonializzazione di cui all’art. 172, comma 7, del Tuir, è stata costituita appositamente per realizzare un’acquisizione, il suo patrimonio è costituito esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata e da altre attività marginali strettamente connesse all’operazione di acquisto e, dal lato passivo, da passività strumentali all’acquisto della partecipazione della società target e dispone di posizioni soggettive fiscali derivanti esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l’acquisizione della società target.
Le somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del Tuir, anche nel caso in cui il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità previste dalla disposizione agevolativa, da cui emerga il soggetto che ha fruito del servizio (per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’art. 12 del Tuir) e la tipologia di prestazione erogata. Infine, per le spese di istruzione rimborsate, il dipendente (e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa) non può fruire di altri benefici fiscali: pertanto, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda non compete laddove le spese siano state rimborsate e il relativo rimborso non abbia concorso al reddito di lavoro dipendente. In questo caso, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la circostanza che le spese di istruzione non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né presso il medesimo sostituto d’imposta né presso altri soggetti.
Con riguardo alla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile su cui sono stati effettuati interventi edilizi agevolabili con il Superbonus al 110% (art. 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir), il comproprietario che non ha fruito dell’agevolazione fiscale, se intende cedere la propria parte, non può aumentare il costo fiscalmente riconosciuto dell’importo delle spese sostenute da un altro comproprietario per realizzare i lavori agevolati. Infatti, ai fini del calcolo della plusvalenza, non è sufficiente la riconducibilità della spesa al bene, essendo anche necessario che sia stata sostenuta dal soggetto che intende utilizzarla per aumentare il costo fiscale della propria quota. Inoltre, non è soggetta a tassazione la parte acquisita per successione, ma solo la quota acquistata a titolo oneroso. Da ultimo, qualora il contribuente non sia in grado di individuare il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto, è possibile, ai fini della determinazione della plusvalenza, ricorrere a una perizia giurata redatta da un professionista abilitato.
In tema di tassazione di plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, quando viene ceduto un immobile con pertinenze, il calcolo dell’intervallo quinquennale intercorrente tra la vendita e l’acquisto o costruzione va effettuato per ogni singola unità immobiliare. Infatti, la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non esclude, di per sé, l’intento speculativo laddove le pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto o costruzione, a nulla rilevando che la vendita sia effettuata congiuntamente all’immobile principale, relativamente al quale, invece, è già trascorso il termine quinquennale. Inoltre, non rileva l’eventuale stipula del contratto preliminare di compravendita, unitamente all’incasso della caparra, prima del decorso del quinquennio, in quanto privo di effetti traslativi: il momento in cui si realizza la plusvalenza è invece la data di stipula del contratto definitivo. Infine, la ristrutturazione dell’immobile principale non incide sul computo del quinquennio, rilevando, a tal fine, esclusivamente la data di acquisto dell’immobile e non quella in cui sono stati effettuati interventi edilizi, anche se significativi.
Le somme corrisposte ai lavoratori per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio di mensa sostitutivo non costituiscono reddito di lavoro dipendente, dal momento che integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente: infatti, esse risultano finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo e non a sostituire un reddito di lavoro non percepito. Da ultimo, in considerazione della natura accessoria al credito principale (art. 6, comma 2, ultimo periodo, del Tuir), non assumono rilevanza reddituale anche le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.
Il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR può trovare applicazione anche quando il conferimento della partecipazione è imputato interamente a una riserva di patrimonio netto della conferitaria, senza aumento del capitale sociale, purché la conferitaria sia già integralmente partecipata dal conferente (persona fisica); è irrilevante che il socio conferente non sia anche socio unico della società conferita.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ritiene non abusivo il conferimento seguito dalla distribuzione di dividendi, in presenza di effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale da parte della conferitaria e di “impiego attivo ed efficace” delle risorse finanziarie provenienti dalla società conferita.
L’Agenzia delle Entrate rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce che le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, relativo alle funzioni pubbliche, in quanto la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Il regime impositivo di tali emolumenti, pertanto, è quello stabilito dall’art. 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente.
Nel caso esaminato, non è applicabile il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui all’art. 15, paragrafo 4, non essendo effettuato il quotidiano attraversamento della frontiera: il lavoratore presta attività in Italia per alcuni giorni alla settimana e da remoto dalla Francia negli altri giorni. Di conseguenza, ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 15, la porzione di reddito di lavoro dipendente maturata durante i giorni in cui il contribuente presta la propria attività lavorativa in Italia deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza) e in Italia (Stato della fonte del reddito) e l'eventuale doppia imposizione è eliminata in Francia, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24, paragrafo 2, della Convenzione; la quota parte di reddito percepito a fronte dell'attività lavorativa svolta in Francia, da remoto, è assoggettata ad imposizione esclusiva in Francia.
Gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati al privato in esito al procedimento di assegnazione devono essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 e, in caso di rilascio telematico, secondo la speciale disciplina per la determinazione forfettaria dell'importo introdotta dall'art. 1, comma 594, della legge n. 147/2013.
Viceversa, i contratti o gli atti di obbligazione posti in essere nell'ambito del medesimo procedimento concessorio restano assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della medesima Tariffa, senza che possa trovare applicazione – in assenza di un’espressa previsione normativa – un diverso “regime forfettario” per quelli rilasciati per via telematica.
Ai fini della spettanza e della conservazione del beneficio dell’esenzione da imposta di donazione, disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, è sufficiente che il donatario acquisisca e mantenga per almeno cinque anni, “direttamente” o “indirettamente”, il controllo di diritto della società partecipata, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile; non è invece tenuto a conservare la titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione.
Pertanto, né il conferimento del 70 per cento delle quote della società operativa in una holding personale di nuova costituzione, né la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza del capitale sociale integrano una causa di decadenza dall’esenzione, a condizione che il contribuente mantenga il controllo richiesto dalla legge sulla holding e, per il suo tramite, sulla società partecipata, per tutto il periodo di monitoraggio.
L’attività di manipolazione e trasformazione di prodotti è considerata “connessa” all’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, se effettuata dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale e se i prodotti in questione provengono prevalentemente da quest’ultima. Ai fini fiscali, le attività connesse sono assoggettate alla determinazione catastale dei redditi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR, se – oltre a rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi indicati nell’art. 2135 del Codice civile – i prodotti oggetto dell’attività sono inclusi tra quelli individuati dal DM 13 febbraio 2015.
Nel caso esaminato, l’impresa attesta di esercitare attività di allevamento avicolo e di realizzare prodotti con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti; va quindi verificato se l’attività di trasformazione rientri tra quelle presenti nella tabella allegata al DM 13 febbraio 2015. Poiché tra le attività che possono beneficiare della tassazione catastale è compresa la “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, richiamando i codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili), il regime di cui all’art. 32 del TUIR è applicabile in riferimento ai prodotti identificati da tali codici. Per le attività riconducibili al codice 10.13.0, invece, il beneficio è limitato alla “produzione di carni essiccate, salate o affumicate, salsicce e salami”, espressamente richiamata dal decreto. Le altre lavorazioni, pur effettuate prevalentemente con prodotti propri, non rientrano nell’art. 32 del TUIR e sono soggette al regime forfetario dell’art. 56-bis, comma 2, con applicazione del coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi IVA.
L’Agenzia delle entrate ricorda che restano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformarli in prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale: in tale ipotesi, si applicano le regole ordinarie del reddito d’impresa previste dall’art. 56 e ss. del TUIR.
La ricostruzione della sede di una APS (Associazione di promozione sociale) non è qualificabile come realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria e, pertanto, non compete l’aliquota IVA agevolata del 10% in base al combinato disposto dei punti n° 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72. In particolare, la nuova sede dell’associazione non sembra possedere le caratteristiche di una “delegazione comunale”, in quanto non appare funzionalmente destinata a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività. Tuttavia, resta pur sempre possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% laddove l’intervento integri i requisiti di una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Nel caso di specie, l’APS è in possesso di un “Permesso di costruire in deroga”, da cui emerge che le opere edilizie da realizzare, consistenti nella demolizione di edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Di conseguenza, fermo restando che la qualificazione tecnica dell’intervento spetta agli organi comunali competenti, in presenza dei requisiti normativi previsti, le prestazioni rese dalle ditte appaltatrici sembrerebbero poter fruire dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del punto n° 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72.
La fusione per incorporazione tra fondi Ucits di diversi Stati Ue non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia, dal momento che non è annoverabile tra gli eventi che danno luogo ad imposizione. Ciò dipende dalla natura stessa dell’operazione, che non realizza alcun disinvestimento da parte del partecipante: infatti, le quote del fondo incorporato vengono sostituite con quote di pari valore del fondo incorporante e, da parte sua, l’investitore non vende le sue quote, non riceve somme di denaro e non consegue alcun provento. Pertanto, l’attribuzione agli investitori italiani delle quote del fondo incorporante non genera né redditi di capitale né redditi diversi e, per questo motivo, non va applicata la ritenuta del 26% di cui all’art. 10-ter della Legge n° 77/1983.
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