Le cessioni di dispositivi medici ad uso oftalmico sono soggette all’all’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del punto n° 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n° 633/72, prevista per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 3, dell’art. 1, comma 3, della Legge n° 145/2018, secondo cui l’aliquota agevolata del 10% compete anche per “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata” e, in particolare, nella voce doganale 3004 90 00.
Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’utilizzo del taxi in Italia concorre integralmente a formare reddito di lavoro dipendente se il pagamento è avvenuto in contanti; infatti, ai sensi dell’art. 51, comma 5, ultimo periodo, del Tuir, i rimborsi dele spese, sostenute in Italia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della Legge n° 21/1992 (come il taxi) sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente solo se i pagamenti sono eseguiti con strumenti tracciabili. Pertanto, il pagamento delle spese in contanti produce l’effetto di rendere fiscalmente imponibili tali rimborsi in capo ai dipendenti. Non concorrono, invece, a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese pagate in contanti in occasione di trasferte all’estero.
L’indennità, definita sulla base del regolamento aziendale, corrisposta dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, non costituisce reddito imponibile a prescindere dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita), in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del Tuir.
Il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta), acquistato da terzi, non può essere utilizzato in compensazione. Infatti, per effetto del divieto di ulteriore cessione di crediti acquisiti ai sensi dell’art. 43-bis del DPR n° 602/73, il cessionario può solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.
L’emissione di obbligazioni one coupon, con disallineamento temporale tra la deducibilità degli interessi passivi in capo all’emittente (per competenza) e la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori (per cassa), non costituisce una fattispecie di abuso del diritto e, dunque, non è ravvisabile, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale indebito, laddove il piano economico di finanziamento si prefigga di aumentare la liquidità per finanziare investimenti strategici, con ricadute positive sul fatturato e l’occupazione.
I soggetti passivi IVA che svolgono attività spettacolistiche rientranti nella Tabella C allegata al DPR n. 633/1972 certificano i corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso, emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, nel rispetto della disciplina di cui alla L. n. 18/1993; tali corrispettivi sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate. Inoltre, i soggetti che non realizzano un volume d'affari superiore a cinquantamila euro (come l’istante) hanno la possibilità di certificare i corrispettivi riguardanti la propria attività, ricompresa nella Tabella C, con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Le attività elencate nella Tabella C del decreto IVA, pertanto, non ricadono nell'obbligo di collegamento del POS, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015.
L’estensione da uno a due anni del termine entro cui vendere la prima casa pre-posseduta, per non perdere il diritto all’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro, operata dalla L. n. 207/2024, non si applica al credito d’imposta spettante per l'acquisizione di un'altra casa di abitazione, con le agevolazioni, entro il termine di un anno dall'alienazione della precedente “prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che non è possibile applicare in via analogica o estensiva una norma agevolativa; pertanto, la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sul credito d’imposta previsto dall’art. 7 della L. n. 488/1998, che continua a prevedere il termine di un anno per il riacquisto della prima casa dopo la cessione della ex “prima casa”.
Nella normativa interna, le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera h) TUIR) e si considerano prodotte in Italia se a erogarle è un soggetto residente.
Ai fini dell’applicazione del regime convenzionale, l’art. 17 del trattato Italia-Singapore, che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe, è riservato ai casi in cui la persona abbia maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica. Il riscatto anticipato, senza maturazione del diritto pensionistico, non è pensione, ma reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente (art. 14 della Convenzione); poiché, nel caso di specie, la posizione previdenziale è maturata interamente negli anni in cui il percettore, residente in Singapore, svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi sono imponibili anche in Italia.
Nel caso in cui la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, la scelta diventa definitiva e non può più essere modificata, essendo venuta meno, a seguito del DL n. 39/2024, la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Pertanto, se è stata erroneamente indicata la cessione del credito invece dello sconto in fattura, l’opzione resta quella della cessione e non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura; la volontà dei contraenti, gli accordi privati o le annotazioni in fattura non hanno alcun effetto, se non accompagnati da una comunicazione formale corretta e tempestiva.
La comunicazione dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale è un adempimento formale, la cui omissione¬ può essere sanata mediante l'istituto della remissione in bonis, disciplinato dall'art. 2, comma 1, del DL n° 16/2012, a condizione che, oltre agli altri requisiti prescritti, il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente).
La società che si intenderebbe far partecipare al consolidato già dal 2024 ha versato in maniera autonoma non solo il primo acconto delle imposte, ma anche il secondo, successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere esercitata l’opzione: l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale condotta non coerente con la volontà di includere la società nel perimetro della tassazione di gruppo sin dall'anno 2024, negando quindi la possibilità di accedere al regime del consolidato tramite la remissione in bonis.
Tale possibilità è stata invece ammessa in un altro caso, in cui la società da inserire nel consolidato, essendo neocostituita, non influiva in ogni caso sulla misura dell’acconto dovuto dalla controllante e aveva iscritto in bilancio un provento da consolidamento: l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato l’esistenza di un “comportamento concludente”, ammettendo l’accesso alla remissione in bonis.
Risposte n° 293/E del 24 novembre 2025
Risposte n° 294/E del 24 novembre 2025
Con riguardo al regime agevolato, di cui all’art. 24-ter del Tuir, per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, l’imposta sostitutiva del 7% si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, definiti sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato dai soggetti non residenti. A tal fine, i proventi derivanti dalla liquidazione di una società straniera – determinati come eccedenza delle somme percepite rispetto al prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate – si considerano redditi di capitale prodotti all’estero, assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nel Sud Italia.
La compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/97 non trova applicazione nell’ambito dell’accollo tributario, poiché è ammessa soltanto tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto: in via generale, il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti d’imposta dell’accollante.
Pertanto, qualsiasi schema che preveda l’utilizzo di crediti di un soggetto per estinguere debiti di un altro, anche nell’ambito di una struttura di rete, è da considerarsi un accollo illegittimo.
Le somme erogate all’erede, residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del fondo pensione statunitense, sono riconducibili tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius. Trattandosi di somme percepite in qualità di erede, l’importo va assoggettato a tassazione separata, a norma dell’art. 7, comma 3, del TUIR.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Usa, i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 18 (“Pensioni, ecc.”), ma nella norma residuale dell’art. 22 (“Altri redditi”), che, parimenti, prevede l’imposizione esclusiva di tali somme nello Stato di residenza del beneficiario. In base al regime convenzionale, pertanto, nessuna ritenuta doveva essere applicata negli USA.
L’indennità percepita per la costituzione di una servitù volontaria, a seguito di una procedura espropriativa per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir, che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 92, lett. b), della Legge di Bilancio 2024, annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Con riguardo all’esonero dalla garanzia per le eccedenze a credito utilizzate in compensazione nel regime di liquidazione IVA di gruppo 633/72, la sussistenza del requisito biennale di svolgimento dell’attività va verificata alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Se il requisito non è stato attestato nella dichiarazione originaria, laddove non siano stati avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è possibile rimediare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, completa del visto di conformità, entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, fermo restando che le compensazioni effettuate prima dell’integrativa sono sanzionabili. Infatti, le compensazioni infragruppo producono effetti solo dal momento in cui l’attestazione è resa; per quelle pregresse si applicano le sanzioni di cui all’art. 11, comma 7-bis o dell’art. 13, comma 6, del D.lgs. n° 471/1997, a seconda del ritardo (meno o più di 90 giorni dall’invio della dichiarazione originaria).
Le attività formative e didattiche sono esenti ai fini IVA a norma dell’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72 se riconosciute anche “per atto concludente”, cioè se approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, regioni, enti locali, università, ecc.). Il riconoscimento “per atto concludente” mediante finanziamento attiene alle prestazioni formative riconducibili ad uno specifico progetto finanziato dall’ente pubblico; al contrario, laddove il finanziamento non è ottenuto per lo specifico progetto didattico, ma, più in generale, per finanziare l’iniziativa imprenditoriale, non integra i requisiti di un riconoscimento “per atto concludente” della specifica attività didattica e formativa posta in essere. In tale ultima ipotesi, non sussistendo il requisito soggettivo del riconoscimento, non ricorrono le condizioni per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72.
La stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR n° 600/73 sulle provvigioni corrisposte a broker e agenti assicurativi che agiscono nel mercato italiano, anche se la stabile organizzazione assume il ruolo di mero centro di incasso temporaneo dei premi assicurativi e non è parte contrattuale nei rapporti di provvigione. La ritenuta va operata sia nel caso in cui la branch italiana riceva i premi già al netto delle commissioni spettanti ai broker sia nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione trasferisca i premi ai broker accreditati, che quest’ultimi, a loro volta, riversano alla casa madre estera.
Se ricorrono i presupposti di legge, anche i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla Legge n° 190/2014, devono versare la Tassa etica, cioè un’addizionale del 25% dovuta per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dal momento che tale imposta non rientra tra quelle sostituite dal regime agevolato. In tale ipotesi, la base imponibile è pari all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa etica, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine ultimo per l’accesso al ravvedimento speciale non è derogabile anche se anteriore rispetto al momento finale per l’adesione al concordato preventivo biennale, ferma restando la necessità di perfezionare l’adesione al CPB entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di permuta tra un bene presente e un bene futuro, l’operazione risulta equiparabile ad una vera e propria cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, senza tuttavia la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dall’art. 86, comma 2, del Tuir con riguardo alla permuta di soli beni ammortizzabili. In altri termini, l’intera plusvalenza generata dalla permuta concorre a formare il reddito d’impresa e non il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito: infatti, la cosa futura, non ancora esistente, non può essere oggetto di ammortamento fiscale e non rientra quindi tra i beni (ammortizzabili) che consentono di applicare il regime di favore.
Per le società che aderiscono al regime di consolidato fiscale, laddove si verifichi l’interruzione del regime nel primo anno del nuovo triennio, è comunque possibile modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, comunicandolo in via preventiva tramite lo specifico modello, anche se la dichiarazione dei redditi non è ancora disponibile al momento dell’interruzione del consolidato.
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