La casa madre francese di una società italiana ha attuato due piani di incentivazione: il primo riguarda l’attribuzione a titolo gratuito, ai dipendenti delle società del gruppo, di un certo numero di azioni, mentre il secondo ha per oggetto premi in denaro legati a risultati aziendali riconosciuti solo a dipendenti che hanno lavorato in Francia. Se i beneficiari sono residenti ai fini fiscali in Italia al momento dell’attribuzione delle azioni e/o della percezione del premio in denaro, l’intero valore è assoggettabile a tassazione in Italia, anche se le azioni e/o il premio sono riconducibili ad attività lavorative svolte, in tutto o in parte, all’estero quando l’interessato risultava ivi residente. Invece, per i dipendenti fiscalmente residenti all’estero, quanto percepito è tassabile in Italia solo per la parte riferibile alle prestazioni lavorative rese nel territorio dello Stato. Tuttavia, esiste anche la potestà concorrente dello Stato estero in cui il dipendente ha lavorato e risieduto in base a quanto stabilito dall’art. 15 della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni conclusa con l’altro Stato e, a tal fine, le imposte subite all’estero risultano recuperabili in Italia con il meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’art. 165 del Tuir. Con riguardo alle azioni attribuite ai dipendenti, la società italiana deve agire da sostituito d’imposta e applicare le ritenute Irpef per i percettori fiscalmente residenti in Italia; invece, per i lavoratori fiscalmente residenti all’estero che, al momento della percezione, si trovano in Italia, il datore di lavoro italiano è tenuto ad effettuare il prelievo alla fonte solo per la parte maturata in relazione all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Da ultimo, con riferimento ai premi in denaro, la società non assume il ruolo di sostituto d’imposta per le somme erogate dalla società estera in relazione al periodo di lavoro svolto nell’altro Stato; in tale ipotesi, il percettore fiscalmente residente in Italia è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, fruendo eventualmente del credito d’imposta di cui all’art. 165 del Tuir per le eventuali imposte pagate all’estero.
L’art. 1, commi 4 e 5, della Legge n° 207/2024 riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Con riguardo alla percentuale da applicare al reddito effettivo (7,1% per importi fino a 8.500 euro, 5,3% per redditi oltre 8.500 e fino a 15 mila euro e 4,8% per importi oltre 15 mila e fino a 20 mila euro), è necessario rapportare il reddito percepito all’intero anno, ottenendo il cosiddetto “reddito annuale teorico”. A tal fine, il calcolo dei giorni deve comprendere solo quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione (ad esempio, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo retribuito), escludendo, invece, i giorni di assenza non retribuita e quelli per i quali non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita (come l’aspettativa senza assegni o i permessi non pagati). Nell’ipotesi in cui, pur in assenza totale di giorni lavorati, vengano corrisposti al dipendente arretrati o competenze accessorie non correlate alla presenza in servizio, il bonus non compete, dal momento che tali somme non si riferiscono a prestazioni lavorative effettuate nell’anno di riferimento. Infine, il datore di lavoro deve determinare l’importo del bonus sulla base del reddito previsionale e sui dati eventualmente forniti dal lavoratore (come il modello CU relativo ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno). In caso di più redditi, i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una sola volta.
In caso di acquisto di bonus edilizi ad un prezzo inferiore al valore nominale, la differenza positiva costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini Irpef e Irap a partire dal periodo d’imposta 2024, cioè dall’entrata in vigore del D.lgs. n° 192/2024 che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo, introducendo il principio di onnicomprensività. Più specificatamente, il costo sostenuto e il valore nominale concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio di cassa: il costo d’acquisto è deducibile nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto l’esborso e il valore nominale è imponibile nel periodo d’imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione nel modello F24. Al contrario, i crediti acquistati negli anni precedenti sono privi di rilevanza reddituale sia ai fini Irpef che ai fini Irap, anche se utilizzati in compensazione a partire dal 2024.
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore fiscalmente residente in Italia sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti previsti dall’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, anche se non scomputabili, già in fase di sostituzione d’imposta, dalle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, in base ad una rigorosa interpretazione letterale della norma. A tal fine, il contribuente ha la possibilità di dedurre i contributi versati all’estero, risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro, in sede di dichiarazione dei redditi, indicandoli nel rigo E21 del modello 730 (o, in alternativa, nel quadro RP del modello Redditi PF).
La realizzazione di sculture e opere d’arte da parte di una fonderia, su commissione di un artista, non può fruire dell’aliquota IVA ridotta del 5% prevista per le cessioni di oggetti d’arte, anche se effettuate da soggetti diversi dall’autore, poiché l’attività svolta a favore del committente consiste in una prestazione di servizi e non in una cessione di beni. Risulta, pertanto, applicabile l’aliquota ordinaria del 22%. Le eventuali successive cessioni effettuate dal committente potranno, invece, essere assoggettate all’aliquota IVA del 5% laddove riconducibili alla voce doganale NC 9703 00 00.
La scrittura, con cui si liquida un indennizzo in denaro al socio a seguito del suo recesso dall’associazione professionale (per raggiunti limiti di età), è soggetta all’imposta di registro del 3%, in quanto riconducibile all’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86 (e non all’art. 4 della medesima Tariffa, che riguarda, invece, le “assegnazioni”); tuttavia, se formata per corrispondenza, l’imposta di registro proporzionale è dovuta solo in caso d’uso o nell’ipotesi di registrazione volontaria dell’atto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte II, allegata al DPR n° 131/86.
Un soggetto che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero può accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. n° 209/2023, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato e siano rispettati gli altri requisiti di legge (residenza fiscale in Italia, residenza fiscale all’estero nei 3 periodi d’imposta precedenti, requisiti di elevata qualificazione/specializzazione, ecc.). Risultano, a tal fine, applicabili i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con riguardo al vecchio regime di cui all’art. 16 del D.lgs. n° 147/2015, poiché la norma non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio nazionale. Infine, dal momento che il datore di lavoro estero non può fungere da sostituto d’imposta in Italia, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
L’indennità sostitutiva del preavviso, corrisposta da una società italiana ad un soggetto non residente dopo un distacco all’estero, è imponibile anche in Italia nella misura in cui risulta riconducibile a prestazioni lavorative svolte nel nostro Paese. Infatti, dato che le indennità di fine rapporto si considerano prodotte e tassate in Italia laddove vengano pagate da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23, comma 2, lett. a), del Tuir), la società italiana è tenuta ad effettuare un prelievo alla fonte in qualità di sostituto d’imposta. Inoltre, occorre anche tenere presente che l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia (Stato di residenza del percettore) riconosce allo Stato in cui è svolta l’attività lavorativa (cioè all’Italia) il potere di tassare i redditi derivanti dalle prestazioni ivi svolte, compresi gli elementi che rappresentano forme di retribuzione differita. Al contrario, le somme versate direttamente dalla distaccataria finlandese al soggetto non residente per il periodo di attività svolto fuori dai confini nazionali non sono soggette a tassazione in Italia, poiché la società estera non è residente in Italia né possiede una stabile organizzazione.
Le “zone bianche” sono aree che, pur essendo prive di una pianificazione urbanistica vigente, mantengono un limitato indice di edificabilità, disciplinate dall’art. 9 del DPR n° 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Alla luce di tale norma e richiamando autorevole giurisprudenza sul punto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la mancanza di pianificazione urbanistica puntuale non equivale a inedificabilità assoluta. Pertanto, la vendita di un’area che, in base al Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), rientra tra le “zone bianche” non può essere ricondotta alla disposizione dell’art. 2, comma 3, lett. c), del DPR n° 633/1972, in quanto tale norma esclude dal campo di applicazione dell’IVA le sole cessioni di terreni totalmente non edificabili.
Viceversa, il lotto urbanisticamente qualificato come “zona bianca” è un’area suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cui cessione è soggetta ad IVA in misura ordinaria.
L’accesso al Concordato preventivo biennale è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che applicano gli Indici sintetici di Affidabilità fiscale (ISA); in particolare, per poter ricevere una proposta di CPB, i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.
Nel caso dell’imprenditore che abbia avviato la propria attività nel 2023 e ricevuto in donazione un’azienda individuale già esistente con effetto dal 1° gennaio 2024, ricorre una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, perché il legislatore non ha esteso agli ISA la specifica deroga prevista dalla normativa degli studi di settore, volta a consentirne l’applicabilità in presenza di mera continuazione di attività già svolte da altri: nel sistema ISA, la prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta assimilata all'ipotesi di inizio attività, annoverata tra le cause che escludono l’applicazione degli Indici. In assenza di applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2024, viene meno anche il presupposto per accedere al CPB per il biennio 2025-2026.
Il soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, identificato ai fini IVA in Italia per adempiere agli obblighi relativi all'attività di locazione di immobile ad uso abitativo - esente da imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8, del DPR n° 633/1972, in riferimento alla quale l'imposta è indetraibile - può accedere alla procedura di rimborso dell'art. 38-bis.2 del DPR n° 633/1972 per l'imposta assolta sugli acquisti inerenti all'attività di locazione dell'immobile strumentale - imponibile, con fatture soggette ad integrazione da parte dei committenti soggetti passivi nazionali - purché le relative fatture siano intestate alla partita IVA estera. A tal fine, va esercitata l’opzione per la contabilità separata di cui all’art. 36 del DPR n° 633/1972, in maniera da rendere evidente la distinzione tra le due attività e la circostanza che il rimborso attraverso il “portale elettronico” è relativo alle sole fatture riconducibili alla posizione IVA estera.
Ai fini dell’individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto al de cuius, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate dallo stesso e perfezionatesi prima del decesso, anche se contabilizzate dalla banca solo in data successiva.
Nel nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati (art. 5 del D.lgs. n° 209/2023), l’aspettativa non rappresenta un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione, a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina (art. 16 del D.lgs. n° 147/2015), che precludeva il beneficio ai contribuenti rientrati in Italia a seguito di aspettativa non retribuita. Il nuovo regime, infatti, si applica anche in presenza di “continuità” con una precedente posizione lavorativa, circostanza che rileva solo in relazione al requisito minimo di permanenza all’estero, che si allunga a sei o sette anni rispetto ai tre anni ordinariamente previsti.
Il periodo minimo di residenza all’estero resta di tre anni quando non c’è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il dipendente è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale continuerà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, a nulla rilevando il fatto di essere stato posto in aspettativa non retribuita da quest’ultimo prima di trasferirsi all’estero.
Con riguardo ad un contratto di locazione immobiliare stipulato nel 2022, un accordo di mediazione “transattivo” intervenuto nel 2024, attraverso cui il conduttore e il locatore, nel frattempo fallito, definiscono le reciproche pretese e regolano la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile, è qualificabile come una transazione novativa, dal momento che le parti dichiarano cessato il contratto di locazione e rideterminano il quantum dovuto a titolo di canoni/indennità di occupazione e rimborsi spese/utenze. Più in particolare, le somme “pregresse” (cioè i canoni/indennità fino al 31 ottobre 2024 e il rimborso delle spese/utenze) costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi “generica”, dato che esiste un nesso sinallagmatico tra quanto dovuto dal conduttore e la rinuncia, da parte della procedura concorsuale, di agire per il rilascio dell’immobile fino a quando non verrà aggiudicato a terzi, unitamente alla risoluzione del precedente contratto con rinuncia ad ulteriori pretese. Trattandosi di una prestazione di servizi “generica”, va emessa una fattura soggetta all’IVA al 22% se il conduttore è un soggetto passivo stabilito in Italia; diversamente, la prestazione si deve considerare non soggetta ad IVA a norma dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n° 633/72 se l’utilizzatore è un soggetto passivo stabilito all’estero. Invece, il canone mensile corrisposto per la prosecuzione dell’occupazione almeno fino al 31 gennaio 2025 ha natura di canone di locazione/indennità continuativa relativa ad un immobile situato in Italia: pertanto, risulta applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto n° 8), del DPR n° 633/72, a meno che il fallimento non manifesti l’opzione per l’imponibilità ai fini IVA direttamente nell’atto che disciplina il nuovo rapporto.
La cessione di trucioli e segatura di legno non trattati, compresi nella voce doganale 4401, è soggetta all’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del punto n° 98) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72, a prescindere dall’utilizzo che ne farà l’acquirente (ad esempio, ad uso lettiera o per il riempimento dei giacigli degli animali). In sostanza, non è la destinazione d’uso a determinare l’aliquota IVA, ma la natura oggettiva del bene. Al contrario, l’aliquota del 10% non compete per i pellet e le forme simili non previste dal punto n° 98).
Il contribuente decade dall’agevolazione prima casa laddove rivenda un’abitazione acquistata con i benefici fiscali prima del decorso di 5 anni dall’acquisto agevolato. Tuttavia, la decadenza può essere evitata se, entro un anno dall’alienazione della prima casa, si proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale (Nota II-bis all’art. 1, comma 4, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86). Più in particolare, è necessario che, entro il termine di un anno dalla rivendita infraquinquennale, il contribuente firmi l’atto definitivo di acquisto, non essendo sufficiente, a tal fine, la stipula del contratto preliminare, dato che produce effetti obbligatori e non traslativi. Nell’ipotesi di impossibilità a rispettare il termine, l’interessato è tenuto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, oltre ad una sanzione del 30% e agli interessi di mora, ferma restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Da ultimo, il termine di due anni per la rivendita dell’ex prima casa (Nota II-bis all’art. 1, comma 4-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86, come modificato dalla Legge di bilancio 2025) non risulta applicabile per analogia al caso di specie (cioè al riacquisto di un’altra abitazione nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale), continuando, pertanto, a valere il termine di un anno.
I proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati percepiti dai manager (carried interest) sono qualificabili come redditi di capitale o diversi di natura finanziari tassati al 26% (e non come redditi di lavoro dipendente), anche con una partecipazione complessiva al capitale della società inferiore all’1%, in caso di presenza contemporanea di elementi quali l’adeguata remunerazione spettante per l’attività lavorativa svolta, l’esposizione ad un reale rischio di perdita del capitale investito e l’assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’extra rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo, nonché l’ulteriore esposizione dei manager in altri investimenti finanziari nei fondi gestiti dalla società.
Un cittadino italiano, trasferitosi all’estero per lavoro e iscritto all’Aire, può fruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nel comune in cui ha svolto il suo percorso scolastico, anche se non coincidente con il comune di nascita né con quello della ultima residenza anagrafica prima dell’espatrio. Infatti, in base alla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86, l’agevolazione è riconosciuta anche al soggetto emigrato all’estero per ragioni di lavoro che ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, purché acquisti un immobile ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”: a tal fine, per “attività” deve intendersi non solo il lavoro remunerato, bensì ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come le attività di studio, di volontariato e sportiva. Pertanto, il beneficio fiscale spetta senza la necessità che l’iscritto all’Aire si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi, sempre che sussistano le altre condizioni agevolative.
La cessione del solo “portafoglio clienti” da parte di un commercialista ad una persona fisica non è riconducibile all’art. 2, comma 3, lettera b, del DPR n. 633/1972, in base al quale non rilevano ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo, tra l'altro, le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che abbiano per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, ivi inclusa la clientela, nonché di ogni passività, organizzato per l'esercizio di un'attività artistica o professionale. L’operazione, pertanto, è soggetta all’IVA secondo le norme ordinarie, mentre l’imposta di registro è applicabile in misura fissa.
I corrispettivi generati dalla cessione della clientela conservano la natura di redditi di lavoro autonomo, da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo d'imposta in cui sono percepiti; il commercialista potrà provvedere alla chiusura della partita IVA solo dopo avere percepito tutte le rate.
Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a IVA con l’aliquota ridotta del 10%, in base al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, ma l’agevolazione non si estende alle attività amministrative legate alla tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza, che costituiscono operazioni autonome di accertamento e riscossione e devono quindi essere assoggettate all’aliquota ordinaria.
Se il contratto di servizio prevede un corrispettivo unico per attività soggette ad aliquote diverse, prevale l’aliquota più alta, cioè quella ordinaria. La gestione della TARI non può neppure essere considerata accessoria alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, poiché non vi è un nesso funzionale con l’esecuzione del servizio principale: è un’attività amministrativa autonoma, soggetta al tributo nella misura ordinaria.
L’immobile destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso di cui al combinato disposto degli artt.1 della legge n. 659/1961 e 13 della legge n. 408/1949; di conseguenza, le prestazioni derivanti da un contratto di appalto relative alla costruzione dell’edificio possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Nel caso specifico, alla realizzazione di un Centro di ricerca, destinato all’attività di ricerca e a quella didattica e di formazione, è applicabile l’aliquota agevolata, a condizione che l’attività didattica che vi viene esercitata sia effettiva e non marginale rispetto ad altre attività, come quella di ricerca.
La prestazione di progettazione dell’edificio può fruire dell’aliquota del 10 per cento solo se rientra nel medesimo contratto di appalto che ha ad oggetto la realizzazione dell’immobile; viceversa, se la progettazione è oggetto di uno specifico rapporto contrattuale, è soggetta all’aliquota ordinaria, in quanto prestazione autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.
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