Confindustria Vicenza

Consolidato fiscale nazionale: remissione in bonis solo in presenza di comportamenti concludenti

VI40481 | Fisco

La comunicazione dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale è un adempimento formale, la cui omissione¬ può essere sanata mediante l'istituto della remissione in bonis, disciplinato dall'art. 2, comma 1, del DL n° 16/2012, a condizione che, oltre agli altri requisiti prescritti, il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente).
La società che si intenderebbe far partecipare al consolidato già dal 2024 ha versato in maniera autonoma non solo il primo acconto delle imposte, ma anche il secondo, successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere esercitata l’opzione: l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale condotta non coerente con la volontà di includere la società nel perimetro della tassazione di gruppo sin dall'anno 2024, negando quindi la possibilità di accedere al regime del consolidato tramite la remissione in bonis.
Tale possibilità è stata invece ammessa in un altro caso, in cui la società da inserire nel consolidato, essendo neocostituita, non influiva in ogni caso sulla misura dell’acconto dovuto dalla controllante e aveva iscritto in bilancio un provento da consolidamento: l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato l’esistenza di un “comportamento concludente”, ammettendo l’accesso alla remissione in bonis.

Risposte n° 293/E del 24 novembre 2025

Risposte n° 294/E del 24 novembre 2025

 

cia

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