VI40375 | Fisco
La stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR n° 600/73 sulle provvigioni corrisposte a broker e agenti assicurativi che agiscono nel mercato italiano, anche se la stabile organizzazione assume il ruolo di mero centro di incasso temporaneo dei premi assicurativi e non è parte contrattuale nei rapporti di provvigione. La ritenuta va operata sia nel caso in cui la branch italiana riceva i premi già al netto delle commissioni spettanti ai broker sia nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione trasferisca i premi ai broker accreditati, che quest’ultimi, a loro volta, riversano alla casa madre estera.
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