VI40484 | Fisco
L’estensione da uno a due anni del termine entro cui vendere la prima casa pre-posseduta, per non perdere il diritto all’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro, operata dalla L. n. 207/2024, non si applica al credito d’imposta spettante per l'acquisizione di un'altra casa di abitazione, con le agevolazioni, entro il termine di un anno dall'alienazione della precedente “prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che non è possibile applicare in via analogica o estensiva una norma agevolativa; pertanto, la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sul credito d’imposta previsto dall’art. 7 della L. n. 488/1998, che continua a prevedere il termine di un anno per il riacquisto della prima casa dopo la cessione della ex “prima casa”.
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