Confindustria Vicenza

IVA di gruppo: l’esonero dalla garanzia è possibile anche con la dichiarazione integrativa

VI40379 | Fisco

Con riguardo all’esonero dalla garanzia per le eccedenze a credito utilizzate in compensazione nel regime di liquidazione IVA di gruppo 633/72, la sussistenza del requisito biennale di svolgimento dell’attività va verificata alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Se il requisito non è stato attestato nella dichiarazione originaria, laddove non siano stati avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è possibile rimediare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, completa del visto di conformità, entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, fermo restando che le compensazioni effettuate prima dell’integrativa sono sanzionabili. Infatti, le compensazioni infragruppo producono effetti solo dal momento in cui l’attestazione è resa; per quelle pregresse si applicano le sanzioni di cui all’art. 11, comma 7-bis o dell’art. 13, comma 6, del D.lgs. n° 471/1997, a seconda del ritardo (meno o più di 90 giorni dall’invio della dichiarazione originaria).

Risposta n° 288/E del 7 novembre 2025

cia

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