VI40365 | Fisco
Nel caso di permuta tra un bene presente e un bene futuro, l’operazione risulta equiparabile ad una vera e propria cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, senza tuttavia la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dall’art. 86, comma 2, del Tuir con riguardo alla permuta di soli beni ammortizzabili. In altri termini, l’intera plusvalenza generata dalla permuta concorre a formare il reddito d’impresa e non il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito: infatti, la cosa futura, non ancora esistente, non può essere oggetto di ammortamento fiscale e non rientra quindi tra i beni (ammortizzabili) che consentono di applicare il regime di favore.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa