VI40523 | Fisco
Il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta), acquistato da terzi, non può essere utilizzato in compensazione. Infatti, per effetto del divieto di ulteriore cessione di crediti acquisiti ai sensi dell’art. 43-bis del DPR n° 602/73, il cessionario può solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.
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