VI40463 | Fisco
Con riguardo al regime agevolato, di cui all’art. 24-ter del Tuir, per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, l’imposta sostitutiva del 7% si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, definiti sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato dai soggetti non residenti. A tal fine, i proventi derivanti dalla liquidazione di una società straniera – determinati come eccedenza delle somme percepite rispetto al prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate – si considerano redditi di capitale prodotti all’estero, assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nel Sud Italia.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa