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Titolari di pensione estera: il regime agevolato vale anche per la liquidazione di società estere

VI40463 | Fisco

Con riguardo al regime agevolato, di cui all’art. 24-ter del Tuir, per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, l’imposta sostitutiva del 7% si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, definiti sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato dai soggetti non residenti. A tal fine, i proventi derivanti dalla liquidazione di una società straniera – determinati come eccedenza delle somme percepite rispetto al prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate – si considerano redditi di capitale prodotti all’estero, assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nel Sud Italia.

Risposta n° 292/E del 21 novembre 2025

cia

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