VI40426 | Fisco
Le somme erogate all’erede, residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del fondo pensione statunitense, sono riconducibili tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius. Trattandosi di somme percepite in qualità di erede, l’importo va assoggettato a tassazione separata, a norma dell’art. 7, comma 3, del TUIR.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Usa, i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 18 (“Pensioni, ecc.”), ma nella norma residuale dell’art. 22 (“Altri redditi”), che, parimenti, prevede l’imposizione esclusiva di tali somme nello Stato di residenza del beneficiario. In base al regime convenzionale, pertanto, nessuna ritenuta doveva essere applicata negli USA.
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