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Convenzioni contro le doppie imposizioni: riscatto anticipato di fondo di previdenza complementare

VI40483 | Fisco

Nella normativa interna, le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera h) TUIR) e si considerano prodotte in Italia se a erogarle è un soggetto residente.
Ai fini dell’applicazione del regime convenzionale, l’art. 17 del trattato Italia-Singapore, che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe, è riservato ai casi in cui la persona abbia maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica. Il riscatto anticipato, senza maturazione del diritto pensionistico, non è pensione, ma reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente (art. 14 della Convenzione); poiché, nel caso di specie, la posizione previdenziale è maturata interamente negli anni in cui il percettore, residente in Singapore, svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi sono imponibili anche in Italia.

Risposta n° 296/E del 26 novembre 2025

cia

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