Confindustria Vicenza

IVA: l’attività formativa è esente solo se riconosciuta

VI40376 | Fisco

Le attività formative e didattiche sono esenti ai fini IVA a norma dell’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72 se riconosciute anche “per atto concludente”, cioè se approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, regioni, enti locali, università, ecc.). Il riconoscimento “per atto concludente” mediante finanziamento attiene alle prestazioni formative riconducibili ad uno specifico progetto finanziato dall’ente pubblico; al contrario, laddove il finanziamento non è ottenuto per lo specifico progetto didattico, ma, più in generale, per finanziare l’iniziativa imprenditoriale, non integra i requisiti di un riconoscimento “per atto concludente” della specifica attività didattica e formativa posta in essere. In tale ultima ipotesi, non sussistendo il requisito soggettivo del riconoscimento, non ricorrono le condizioni per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto n° 20), del DPR n° 633/72.

Risposta n° 287/E del 6 novembre 2025

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