VI40606 | Fisco
Il contribuente decade dall’agevolazione prima casa laddove rivenda un’abitazione acquistata con i benefici fiscali prima del decorso di 5 anni dall’acquisto agevolato. Tuttavia, la decadenza può essere evitata se, entro un anno dall’alienazione della prima casa, si proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale (Nota II-bis all’art. 1, comma 4, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86). Più in particolare, è necessario che, entro il termine di un anno dalla rivendita infraquinquennale, il contribuente firmi l’atto definitivo di acquisto, non essendo sufficiente, a tal fine, la stipula del contratto preliminare, dato che produce effetti obbligatori e non traslativi. Nell’ipotesi di impossibilità a rispettare il termine, l’interessato è tenuto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, oltre ad una sanzione del 30% e agli interessi di mora, ferma restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Da ultimo, il termine di due anni per la rivendita dell’ex prima casa (Nota II-bis all’art. 1, comma 4-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR n° 131/86, come modificato dalla Legge di bilancio 2025) non risulta applicabile per analogia al caso di specie (cioè al riacquisto di un’altra abitazione nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale), continuando, pertanto, a valere il termine di un anno.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa