Confindustria Vicenza

Agevolazione prima casa: è applicabile anche al fabbricato abitativo insistente su due Comuni

VI41712 | Fisco

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguarda l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ad un fabbricato pervenuto per successione ereditaria, costituito da un’unica abitazione e da due garage pertinenziali, suddiviso in due particelle edilizie ricadenti in differenti Comuni catastali: tale circostanza preclude la possibilità di procedere alla loro fusione catastale, in quanto le operazioni di accorpamento sono ammesse esclusivamente  per unità immobiliari appartenenti al medesimo Comune catastale.
L’Agenzia, richiamando i chiarimenti già forniti con la risposta n. 155/2023, ritiene che l’agevolazione sia applicabile all’intero immobile – fermo restando il possesso dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio –  anche quando l’unità abitativa sia formalmente costituita da due distinte particelle catastali, non riunibili catastalmente, a condizione che le stesse siano state “unite di fatto ai fini fiscali”, con apposita pratica catastale, in quanto “prive di autonomia funzionale e reddituale”. L’unione di fatto delle particelle, valida ai soli effetti fiscali, deve essere effettuata seguendo la procedura descritta nella richiamata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.7 (“Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali”).

Risposta n° 145/E del 13 luglio 2026

cia

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