VI41041 | Fisco
La fusione di Fondi comuni di Investimento mobiliari alternativi riservati (FIA) di diritto italiano in comparti di un Organismo di Investimento collettivo (OICR) non residente, che comporta unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti in capo ai partecipanti, rappresenta un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR
L’operazione di fusione non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, difettando il requisito oggettivo di applicazione del tributo; l’imposta di registro per la registrazione del relativo atto è applicabile in misura fissa.
La fusione di un fondo con il comparto di un altro fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai quotisti, in quanto non riconducibile a nessuna delle fattispecie impositive.
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