VI41602 | Fisco
Le agevolazioni per il compendio unico (di cui al combinato disposto degli artt. 5-bis, comma 2, del D.lgs. n° 228/2001 e 5-bis, commi 1 e 2, della Legge n° 97/1994), consistenti nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, non spettano per l’atto di donazione con cui la donante, piena proprietaria di un fondo rustico e dei relativi fabbricati utilizzati per l’attività agricola, intende donare l’usufrutto al figlio, che, a sua volta, intende costituirli in compendio unico indivisibile per la durata di 10 anni, impegnandosi a condurlo direttamente per almeno 10 anni dalla donazione. Infatti, le agevolazioni per il compendio unico sono riservate agli atti di “trasferimento”, tra i quali non rientra l’atto di costituzione del diritto di usufrutto su immobili, non comportando il trasferimento della proprietà o di diritti reali già esistenti, bensì la costituzione di un nuovo diritto reale.
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