Confindustria Vicenza

Casse previdenziali e Fondi pensione: quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital

VI41444 | Fisco

Ai fini del regime di esenzione dalle imposte sui redditi, previsto per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti qualificati effettuati da Casse previdenziali e Fondi pensione (art. 1, commi 88-96, della L. 232/2016), la quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital richiesta per accedere all’agevolazione è pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dal 2027 (art. 18 del D.L. n. 95/2025). Tale quota va verificata anno per anno, assumendo come base gli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
Nel caso in cui nell’anno successivo la percentuale di investimenti in FVC diminuisca, perché vengono effettuati ulteriori investimenti qualificati, senza adeguare anche la quota destinata ai FVC, l’esenzione resta ferma per gli investimenti già agevolati nel periodo precedente, ma non si estende ai nuovi investimenti effettuati nel periodo successivo.
Nel calcolo della soglia rilevano anche gli impegni vincolanti ad investire in Fondi di Venture Capital e gli investimenti realizzati indirettamente, tramite fondi di fondi o veicoli societari.

Risposta n. 104/E del 25 maggio 2026

cia

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...