VI41855 | Fisco
Un contribuente, dopo aver ricevuto in donazione un maso chiuso (costituito ai sensi della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n° 17 del 28 novembre 2001) con l’applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute per il compendio unico (esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) e l’impegno a condurlo direttamente per 10 anni, intende stipulare un atto di permuta alla pari con un altro maso chiuso. Lo scambio con un altro maso chiuso non comporta la decadenza dei benefici fiscali fruiti all’atto della donazione (art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n° 228/2001), a patto che l’operazione venga autorizzata dagli organi competenti e che prosegua sull’altro maso la conduzione diretta dell’azienda agricola per il periodo decennale previsto, con decorrenza dall’atto originario di donazione.
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