VI41693 | Fisco
La messa in liquidazione della società può comportare la cessazione del concordato preventivo biennale solo nel caso in cui, per effetto della liquidazione, la riduzione del reddito risulta essere superiore al 30% rispetto a quello pattuito. Nel caso in esame, prima dell’apertura della liquidazione della Sas (con effetto dal 26 giugno 2026), la compagine sociale è cambiata a causa del recesso dei due soci accomandati; il socio accomandatario superstite, socio d’opera, ha poi deliberato la messa in liquidazione della società. Le somme attribuite ai soci receduti costituiscono reddito di partecipazione per la parte eccedente il prezzo di acquisto o di sottoscrizione delle quote annullate (artt. 20-bis e 47, comma 7, del Tuir); invece, i redditi prodotti nel periodo d’imposta ante e post liquidazione vanno imputati per trasparenza interamente al socio superstite, anche se socio d’opera e non di capitale.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa