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Convenzioni internazionali: la tassazione è concorrente per i piani incentivanti ai dipendenti

VI40741 | Fisco

La casa madre francese di una società italiana ha attuato due piani di incentivazione: il primo riguarda l’attribuzione a titolo gratuito, ai dipendenti delle società del gruppo, di un certo numero di azioni, mentre il secondo ha per oggetto premi in denaro legati a risultati aziendali riconosciuti solo a dipendenti che hanno lavorato in Francia. Se i beneficiari sono residenti ai fini fiscali in Italia al momento dell’attribuzione delle azioni e/o della percezione del premio in denaro, l’intero valore è assoggettabile a tassazione in Italia, anche se le azioni e/o il premio sono riconducibili ad attività lavorative svolte, in tutto o in parte, all’estero quando l’interessato risultava ivi residente. Invece, per i dipendenti fiscalmente residenti all’estero, quanto percepito è tassabile in Italia solo per la parte riferibile alle prestazioni lavorative rese nel territorio dello Stato. Tuttavia, esiste anche la potestà concorrente dello Stato estero in cui il dipendente ha lavorato e risieduto in base a quanto stabilito dall’art. 15 della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni conclusa con l’altro Stato e, a tal fine, le imposte subite all’estero risultano recuperabili in Italia con il meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’art. 165 del Tuir. Con riguardo alle azioni attribuite ai dipendenti, la società italiana deve agire da sostituito d’imposta e applicare le ritenute Irpef per i percettori fiscalmente residenti in Italia; invece, per i lavoratori fiscalmente residenti all’estero che, al momento della percezione, si trovano in Italia, il datore di lavoro italiano è tenuto ad effettuare il prelievo alla fonte solo per la parte maturata in relazione all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Da ultimo, con riferimento ai premi in denaro, la società non assume il ruolo di sostituto d’imposta per le somme erogate dalla società estera in relazione al periodo di lavoro svolto nell’altro Stato; in tale ipotesi, il percettore fiscalmente residente in Italia è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, fruendo eventualmente del credito d’imposta di cui all’art. 165 del Tuir per le eventuali imposte pagate all’estero.

Risposta n° 8/E del 16 gennaio 2026

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