VI40972 | Fisco
Per un professionista, nell’ipotesi di acquisto di un credito d’imposta, originato dall’esecuzione di interventi edilizi, ad un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività” di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir. Più specificatamente, il costo d’acquisto del credito (componente negativo) risulta deducibile nel periodo d’imposta del relativo sostenimento, mentre il valore nominale del credito stesso (componente positivo) rileva all’atto dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24. Ai fini del concordato preventivo biennale (CPB), il costo di acquisto del credito e l’importo nominale utilizzato in compensazione (che determinano il differenziale positivo) non comportano alcuna variazione del reddito di lavoro autonomo concordato e del valore della produzione netta proposto, poiché risultano già compresi nel perimetro del reddito concordato e non rientrano tra le eccezioni tassative (come le plusvalenze o minusvalenze) che permettono di rettificare i valori proposti.
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