VI41223 | Fisco
Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali, individuate dall’art. 4 del decreto MEF del 14 giugno 2024, qualora i redditi effettivi del contribuente risultino inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a quelli concordati. Tra queste circostanze è annoverata anche la sospensione dell’attività del contribuente, a causa dell’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente per eventi di natura straordinaria.
Il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell'unico committente del soggetto che ha aderito al CPB - il quale svolge l’attività di agente immobiliare - può integrare una circostanza eccezionale, in linea con quelle previste dal MEF, sempre che la chiusura del cantiere abbia comportato l’impossibilità per il committente di accedere al cantiere e, di conseguenza, l’inattività del contribuente.
In tal caso, il CPB cesserà di produrre i propri effetti nei confronti dell’agente immobiliare, qualora nel 2025 rilevi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati, in conseguenza della persistenza del blocco del cantiere dell'unico committente.
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