Confindustria Vicenza

CPB: non è causa di esclusione il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci

VI41225 | Fisco

In presenza di studi associati e professionisti partecipanti che svolgono anche attività di lavoro autonomo con partita IVA individuale, l’adesione al Concordato preventivo biennale è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
Nel caso dell’interpello, uno studio professionale associato, che ha aderito al CPB per il 2025-2026, è formato da due soci: il socio di maggioranza ha aderito al CPB per il medesimo biennio 2025-2026, mentre il socio di minoranza, che non ha aderito alla proposta concordataria, ha receduto dall’associazione professionale a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed è stato sostituito da un nuovo socio, con CPB “individuale” già in essere per il biennio 2024-2025. 
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce causa di esclusione dal Concordato; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.

Risposta n° 100/E del 2 aprile 2026

cia

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