VI40973 | Fisco
In merito ad un accordo transattivo novativo concluso tra società per dirimere una controversia sorta a seguito dell’inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni, attraverso cui le parti hanno sostituito interamente le obbligazioni originarie con nuove prestazioni, inclusa la risoluzione del contratto di cessione e la rinuncia ai danni, è stato pattuito il pagamento di una somma forfettaria non correlata al prezzo di cessione delle partecipazioni. Sotto il profilo fiscale, dal momento che è riconducibile a prestazioni differenti da quelle originarie, l’importo definito in via transattiva va ricompreso tra le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, comma 3, lett. a), del Tuir (e non tra i ricavi tipici), che determinano una variazione in aumento del reddito d’impresa e del valore della produzione netta concordati.
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