VI40939 | Fisco
Nella disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni “4.0” prevista dalla legge n° 178/2020, la maturazione del diritto di credito sorge con la realizzazione degli investimenti e non è subordinata alla presentazione al GSE delle comunicazioni prescritte, che costituisce un adempimento amministrativo di carattere strumentale, in assenza del quale è preclusa la fruizione del beneficio. Non è previsto un termine perentorio a ''pena di decadenza'' per l’invio delle comunicazioni, che va comunque necessariamente effettuata al fine di poter compensare il credito.
Nel caso in cui il credito sia stato utilizzato in compensazione nonostante l’omessa o irregolare trasmissione delle comunicazioni, la violazione può essere rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4-ter, del D.lgs. n° 471/1997, presentando – nell’ordine – le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro. Qualora, invece, il termine per presentare la dichiarazione sia già decorso, la violazione configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante, punita dall’art. 13, comma 4-bis, del D.lgs. n° 471/1997 con la sanzione pari al venticinque per cento del credito fruito in compensazione. In tal caso, il contribuente può procedere alla regolarizzazione spontanea, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, riversando la somma indebitamente compensata tramite il modello F24, unitamente agli interessi legali e alle sanzioni ridotte se intende avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”.
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