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Credito Superbonus: esclusa la possibilità di compensazione con debiti iscritti a ruolo

VI41456 | Fisco

Un contribuente intende acquistare un credito d’imposta da Superbonus, ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020, e utilizzarlo per estinguere debiti verso la Cassa Forense affidati all’Agente della Riscossione e oggetto di rateizzazione, mediante il sistema della compensazione orizzontale nel mod. F24. 
L’Agenzia delle Entrate distingue la compensazione ordinaria dei debiti previdenziali dal pagamento delle somme già iscritte a ruolo. In linea generale, i crediti da bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione con debiti previdenziali e contributivi, purché si tratti di debiti compensabili tramite modello F24 e nel rispetto delle regole proprie del credito utilizzato. Diverso è il caso dei debiti previdenziali già iscritti a ruolo: il credito Superbonus, infatti, non può essere utilizzato per pagare direttamente cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione. 
L’inibizione, chiarisce l’Agenzia, non deriva dalle limitazioni all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in presenza di carichi affidati all’Agente della Riscossione, poiché tali preclusioni riguardano, in particolare, debiti di natura erariale o carichi derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate; nel caso esaminato, trattandosi di debiti previdenziali verso la Cassa Forense, il blocco non opera.
Tuttavia, ciò non basta a rendere ammesso il pagamento del ruolo con crediti Superbonus, in quanto l’istituto della compensazione può essere utilizzato soltanto in relazione alle fattispecie espressamente previste. La possibilità di compensare debiti per importi iscritti a ruolo è consentita, ai sensi dell’art. 31 del DL n. 78/2020, limitatamente al “pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte”: il riferimento ai “crediti relativi alle stesse imposte” esclude dall'ambito applicativo i crediti agevolativi, che non possono essere utilizzati come strumento di pagamento diretto della cartella esattoriale.

Risposta n. 110/E del 27 maggio 2026

cia

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