VI40976 | Fisco
Per gli appalti ad alta intensità di manodopera, i committenti sono tenuti a verificare che gli appaltatori e subappaltatori versino correttamente le ritenute fiscali sui lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. A tal fine, i prestatori devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento e i dati dettagliati sui lavoratori e sulle ritenute operate, senza poter ricorrere alla compensazione (art. 17-bis, comma 5, del D.lg. n° 241/97). Tuttavia, è riconosciuto l’esonero da questi adempimenti se il prestatore dimostra, tramite una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (Durf), di essere in possesso di alcuni specifici requisiti, tra cui quello di essere in attività da almeno 3 anni e aver eseguito versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi dichiarati nell’ultimo triennio. Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, al fine di ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate del Durf, non è possibile, per la società beneficiaria di nuova costituzione, ereditare il triennio di attività maturato dalla società scissa, dal momento che le condizioni di cui all’art. 17-bis, comma 5, del D.lgs. n° 241/97 sono requisiti speciali e autonomi, di natura antielusiva, non integrabili per via interpretativa.
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