Confindustria Vicenza

ETS: l’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici fiscali non è causa di decadenza

VI41648 | Fisco

Le agevolazioni previste dall'art. 82, comma 4, del D.lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore, si applicano a condizione che i beni siano "direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale" dell'ente.
L’agevolazione fruita sulle imposte d’atto non viene meno se l’immobile, effettivamente destinato agli scopi istituzionali, è ceduto entro 5 anni dall'acquisto, poiché la rivendita infra-quinquennale non rientra tra le cause di decadenza dal beneficio: il termine di 5 anni costituisce il limite massimo entro cui deve realizzarsi la destinazione a fini istituzionali dichiarata dall’ente, non vincolo di detenzione minima dell’immobile. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi non determina la decadenza dall’agevolazione.
Per quanto attiene alle imposte dirette, la cessione infra-quinquennale può generare una plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

Risposta n° 134/E del 6 luglio 2026

cia

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