VI40210 | Fisco
Il cessionario che acquisisce da terzi il credito d’imposta derivante dalle Dta (attività per imposte anticipate) può solo monetizzare l’importo del credito acquistato, incassando le somme oggetto di rimborso, dal momento che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude sia la possibilità di ulteriore cessione che l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n° 241/97.
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