VI41176 | Fisco
Un Gruppo IVA ha maturato un rilevante credito IVA annuale; la società istante, che ha il ruolo di rappresentante del Gruppo e anche quello di consolidante ai fini IRES, chiede se, oltre a chiederne il rimborso o riportarlo agli anni successivi, è possibile cedere il credito IVA al consolidato nazionale.
L’Agenzia esclude questa possibilità, sulla base della considerazione che il Gruppo IVA è considerato, per legge, un soggetto passivo autonomo, distinto dalle singole società partecipanti; l'unicità soggettiva del Gruppo IVA comporta che all'osservanza degli obblighi e all'esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA sia tenuto il Gruppo stesso, che vi provvede tramite il suo rappresentante. Manca, pertanto, il requisito fondamentale per la compensazione, cioè l’identità giuridica e fiscale tra soggetto creditore e soggetto debitore: la struttura del Gruppo IVA - quale autonomo soggetto passivo - impedisce la compensazione tra il credito generato in capo al Gruppo e il debito maturato in capo ad un diverso soggetto, anche se partecipante al Gruppo e con il ruolo di rappresentante.
Il credito IVA del Gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso, in presenza dei presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti al Gruppo), ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016.
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