VI40291 | Fisco
Al lavoratore rientrato in Italia dopo aver lavorato per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, istituzione finanziaria internazionale con sede a Londra, non si applica il regime di residenza in Italia ex lege previsto dall’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’Unione Europea, in base al quale i funzionari della UE che, per ragioni esclusivamente connesse alle proprie funzioni, si trasferiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, continuano ad essere considerati residenti in quest’ultimo Stato.
La BERS non rientra fra le istituzioni e gli organi della UE; pertanto, durante gli anni di servizio presso l’istituto, il contribuente non è considerato fiscalmente residente in Italia e potrà quindi accedere al nuovo regime degli impatriati, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
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